Art. 11-quaterdecies — Proroghe di misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario e in materia di interventi urgenti per gli uffici giudiziari
Al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 28, comma 2, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021";
- b)all'articolo 29, comma 1, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021";
- c)all'articolo 30, comma 1, alinea, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021". Il terzo periodo del comma 181 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' sostituito dal seguente: "In caso di mancata indizione di gara entro ventiquattro mesi dalla pubblicazione della delibera di assegnazione, ovvero in caso di mancato affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2021, il finanziamento e' revocato".
Testo vigente dal 22 giugno 2021
