Art. 9-ter.2 — Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso alle strutture della formazione superiore

Fino al ((30 aprile 2022)), al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle universita', compresi gli studenti delle predette istituzioni, deve possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 24 MARZO 2022, N. 24)).26 Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 e' verificato dai responsabili delle istituzioni di cui al medesimo comma o da altro personale da questi a tal fine delegato. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, sono effettuate a campione, secondo modalita' di controllo che non consentono la visibilita' delle informazioni che ne hanno determinato l'emissione, compreso l'utilizzo dell'applicazione mobile prevista dall'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021. Per le medesime finalita', le universita' e le altre istituzioni di cui al comma 1 sono autorizzate alla raccolta e alla conservazione dei dati strettamente necessari per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al medesimo comma 1. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, oltre che, a campione, dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati. Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 non sia stata generata e non sia stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, le disposizioni di cui al comma 1 si intendono comunque rispettate a seguito della presentazione da parte dell'interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui all'articolo 9, comma 2. La violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione e' irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 1 e dell'obbligo di cui al comma 3, con esclusivo riferimento al datore di lavoro, spetta ai responsabili delle istituzioni di cui al medesimo comma 1.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 24 marzo 2022, n. 24

26

con decorrenza dal 1 aprile 2022

Il D.L. 24 marzo 2022, n. 24 ha disposto (con l'art. 6, comma 4) che la modifica di cui al comma 1, primo periodo, si applica a decorrere dal 1° aprile 2022.

Testo vigente dal 25 marzo 2022

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 25 marzo 2022

Confronto con la versione in vigore dal 19 febbraio 2022 al 25 marzo 2022. 44 parole tolte, 15 parole aggiunte.

tolto: 1.Fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza,aggiunto: Fino al 30 aprile 2022, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture appartenenti alle … esibire la certificazione verde COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base. tolto: Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4-ter, comma 1-bis, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 aggiunto: PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 24 MARZO 2022, N. 24. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. tolto: 3. Il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 e' verificato dai responsabili … comma, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati tolto: 3-bis. Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 … attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui all'articolo 9, comma 2aggiunto: . La violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e' …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 24 marzo 2022, n. 24

    Il D.L. 24 marzo 2022, n. 24 ha disposto (con l'art. 6, comma 4) che la modifica di cui al comma 1, primo periodo, si applica a decorrere dal 1° aprile 2022.

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urn:nir:stato:decreto.legge:2021-04-22;52~art9ter2 · fonte del testo

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