Art. 9-bis.1 — Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato
Dal 1° al 30 aprile 2022, sull'intero territorio nazionale, e' consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, l'accesso ai seguenti servizi e attivita':
- a)piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le attivita' che si svolgono al chiuso, nonche' spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'eta' o di disabilita';
- b)convegni e congressi;
- c)centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attivita' che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attivita' di ristorazione;
- d)feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonche' eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
- e)attivita' di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casino';
- f)attivita' che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
- g)partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonche' agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso. 26 Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti di eta' inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per trattare in modalita' digitale le predette certificazioni, al fine di consentirne la verifica digitale, assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti. I titolari o i gestori dei servizi e delle attivita' di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attivita' avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 24 MARZO 2022, N. 24)). ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 24 MARZO 2022, N. 24)). Il Ministro della salute con propria ordinanza puo' definire eventuali misure necessarie in fase di attuazione del presente articolo.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 24 marzo 2022, n. 24
26con decorrenza dal 1 aprile 2022
Il D.L. 24 marzo 2022, n. 24 ha disposto (con l'art. 7, comma 1, alinea) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° aprile 2022.
Testo vigente dal 1 aprile 2022
