Dal 15 ottobre 2021 e fino al ((30 aprile 2022)), al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attivita' lavorativa nel settore privato, ivi compresi i titolari di servizi di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande, e' fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attivita' e' svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto, nonche' dagli articoli 4, 4-bis, 4-ter ((e 4-ter.2)) del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. 14 26 La disposizione di cui al comma 1 si applica altresi' a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attivita' lavorativa o di formazione, anche in qualita' di discenti, o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esentati dalla somministrazione del vaccino sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, e' effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 compete all'utilizzatore; e' onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette prescrizioni. I datori di lavoro di cui al comma 1 definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalita' operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che i controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validita', sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il ((30 aprile 2022)), senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominato. 26 Nelle imprese, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro puo' sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine del ((30 aprile 2022)), senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso. E' in ogni caso consentito il rientro immediato nel luogo di lavoro non appena il lavoratore entri in possesso della certificazione necessaria, purche' il datore di lavoro non abbia gia' stipulato un contratto di lavoro per la sua sostituzione. 26 L'accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 e' punito con la sanzione di cui al comma 9 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4 o di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonche' per la violazione di cui al comma 8, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 e' stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500. Le sanzioni di cui al comma 9 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 9 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 26 novembre 2021, n. 172, convertito con modificazioni dalla L. 21 gennaio 2022, n. 3

14

con decorrenza dal 6 dicembre 2021

Il D.L. 26 novembre 2021, n. 172, convertito con modificazioni dalla L. 21 gennaio 2022, n. 3, ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che la presente modifica si applica a decorrere dal 6 dicembre 2021.

D.L. 24 marzo 2022, n. 24

26

con decorrenza dal 1 aprile 2022

Il D.L. 24 marzo 2022, n. 24 ha disposto (con l'art. 6, comma 8, alinea) che le modifiche di cui ai commi 1, primo periodo, 6 e 7, si applicano a decorrere dal 1° aprile 2022.

Testo vigente dal 25 marzo 2022

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 9-septies, dalle Rassegne del Massimario.

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di settembre 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 25 marzo 2022

Confronto con la versione in vigore dal 9 marzo 2022 al 25 marzo 2022. 25 parole tolte, 10 parole aggiunte.

Dal 15 ottobre 2021 e fino al tolto: 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza, aggiunto: 30 aprile 2022, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una … dagli articoli 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto, nonche' dagli articoli 4, 4-bis, 4-tertolto: , 4-quater e 4-tolto: quinquiesaggiunto: ter.2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 … considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il tolto: 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza, aggiunto: 30 aprile 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per … un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine del tolto: 31 marzo aggiunto: 30 aprile 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 24 marzo 2022, n. 24

    Il D.L. 24 marzo 2022, n. 24 ha disposto (con l'art. 6, comma 8, alinea) che le modifiche di cui ai commi 1, primo periodo, 6 e 7, si applicano a decorrere dal 1° aprile 2022.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2021-04-22;52~art9septies · fonte del testo

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