Art. 5-bis — Musei e altri istituti e luoghi della cultura
Articolo abrogato dal d.l. 24 marzo 2022, n. 24.
Abrogato dal 1 aprile 2022
Articolo abrogato dal d.l. 24 marzo 2022, n. 24.
Abrogato dal 1 aprile 2022
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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4 versioni dal 2021
Confronto con la versione in vigore dal 9 ottobre 2021 al 1 aprile 2022. 194 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: In zona bianca e gialla, il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico nonche' dei flussi di visitatori, garantiscano modalita' di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone.... Per gli istituti e i luoghi della cultura che nell'anno 2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore a un milione, il sabato e i giorni festivi il servizio e' assicurato a condizione che l'ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo. Resta sospesa l'efficacia delle disposizioni dell'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, in materia di libero accesso a tutti gli istituti e luoghi della cultura statali la prima domenica del mese. Alle medesime condizioni di cui al presente comma sono altresi' aperte al pubblico le mostre.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 24 MARZO 2022, N. 24
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:2021-04-22;52~art5bis · fonte del testo
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