Art. 11-ter — Proroga dei termini di validità di documenti di riconoscimento e di identità nonché di permessi e titoli di soggiorno e di documenti di viaggio
All'articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo al periodo di validita' dei documenti di riconoscimento e di identita', le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021". All'articolo 3-bis, comma 3, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, relativo a permessi e titoli di soggiorno e documenti di viaggio, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021";
- b)e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Prima della suddetta scadenza, gli interessati possono comunque presentare istanze di rinnovo dei permessi e dei titoli di cui al primo periodo, la cui trattazione e' effettuata progressivamente dagli uffici competenti".
Testo vigente dal 22 giugno 2021
