Art. 9-bis — Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base

Dal 1° al 30 aprile 2022, e' consentito sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l'accesso ai seguenti servizi e attivita':

  • a)mense e catering continuativo su base contrattuale;
  • b)servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
  • c)concorsi pubblici;
  • d)corsi di formazione pubblici e privati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-ter.1 ((del presente decreto)) e dagli articoli 4-ter.1 e 4-ter.2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76; 26
  • e)colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
  • f)partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonche' agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all'aperto. 26 COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 MARZO 2022, N. 24, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 MAGGIO 2022, N. 52. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 MARZO 2022, N. 24, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 MAGGIO 2022, N. 52. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 DICEMBRE 2021, N. 221, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2022, N. 11. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 DICEMBRE 2021, N. 221, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2022, N. 11. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti di eta' inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per trattare in modalita' digitale le predette certificazioni, al fine di consentirne la verifica digitale, assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti. Nelle more dell'adozione del predetto decreto, per le finalita' di cui al presente articolo possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo. 1426 I titolari o i gestori dei servizi e delle attivita' di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attivita' avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 24 DICEMBRE 2021, N. 221, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2022, N. 11. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 24 DICEMBRE 2021, N. 221, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2022, N. 11. 14 Il Ministro della salute con propria ordinanza puo' definire eventuali misure necessarie in fase di attuazione del presente articolo.
Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 8 ottobre 2021, n. 139

12

Il D.L. 8 ottobre 2021, n. 139 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che la presente modifica si applica dall'11 ottobre 2021.

D.L. 26 novembre 2021, n. 172, convertito con modificazioni dalla L. 21 gennaio 2022, n. 3

14

con decorrenza dal 6 dicembre 2021

Il D.L. 26 novembre 2021, n. 172, convertito con modificazioni dalla L. 21 gennaio 2022, n. 3, ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che le modifiche di cui al comma 1, lettere a), a-bis) e d) del presente articolo si applicano a decorrere dal 6 dicembre 2021.

D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52

26

con decorrenza dal 1 aprile 2022

Il D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52, ha disposto (con l'art. 6, comma 2, alinea) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° aprile 2022.

Testo vigente dal 24 maggio 2022

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Versioni nel tempo

15 versioni dal 2021

2021oggi
  1. 24 maggio 2022 — oggiin vigoreper 4 anni
  2. 1 aprile 2022 — 24 maggio 2022per un mese
  3. 25 marzo 2022 — 1 aprile 2022per 7 giorni
  4. 9 marzo 2022 — 25 marzo 2022per 16 giorni
  5. 19 febbraio 2022 — 9 marzo 2022per 18 giorni
  6. 5 febbraio 2022 — 19 febbraio 2022per 14 giorni
  7. 26 gennaio 2022 — 5 febbraio 2022per 10 giorni
  8. 11 gennaio 2022 — 26 gennaio 2022per 15 giorni
  9. 8 gennaio 2022 — 11 gennaio 2022per 3 giorni
  10. 31 dicembre 2021 — 8 gennaio 2022per 8 giorni
  11. 25 dicembre 2021 — 31 dicembre 2021per 6 giorni
  12. 27 novembre 2021 — 25 dicembre 2021per 28 giorni
  13. 9 ottobre 2021 — 27 novembre 2021per un mese
  14. 19 settembre 2021 — 9 ottobre 2021per 20 giorni
  15. 23 luglio 2021 — 19 settembre 2021testo originarioper un mese

Che cosa è cambiato dal 24 maggio 2022

Confronto con la versione in vigore dal 1 aprile 2022 al 24 maggio 2022. 23 parole aggiunte in 2 capoversi.

d) corsi di formazione pubblici e privati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-ter.1 aggiunto: del presente decreto e dagli articoli 4-ter.1 e 4-ter.2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;

f) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonche' agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all'aperto. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 MARZO 2022, N. 24tolto: .aggiunto: , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 MAGGIO 2022, N. 52. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 MARZO 2022, N. 24aggiunto: , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 MAGGIO 2022, N. 52. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 DICEMBRE 2021, N. 221, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2021-04-22;52~art9bis · fonte del testo

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