Art. 8-ter — (Attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò) 1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74
Articolo abrogato dal d.l. 24 marzo 2022, n. 24.
Abrogato dal 1 aprile 2022
