Al comma 379 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola: "2020" e' sostituita dalla seguente: "2021". Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 500.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico e, quanto a 500.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca.

Testo vigente dal 22 giugno 2021

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urn:nir:stato:decreto.legge:2021-04-22;52~art11decies · fonte del testo

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