Art. 10 — Modifiche al decreto-legge 5 marzo 2020, n. 19 e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33
All'articolo 1, ((comma 1)), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole «fino al 30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2021»; ((1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
- f)il comma 16-septies e' sostituito dal seguente: "16-septies. Sono denominate:
- a)'Zona bianca': le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi e' inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;
- b)'Zona gialla': le regioni nei cui territori alternativamente:
- 1)l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti;
- 2)l'incidenza settimanale dei casi e' pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni: 2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 e' uguale o inferiore al 30 per cento; 2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 e' uguale o inferiore al 20 per cento;
- c)'Zona arancione': le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nelle lettere b) e d);
- d)'Zona rossa': le regioni nei cui territori alternativamente:
- 1)l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;
- 2)l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni: 2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 e' superiore al 40 per cento; 2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 e' superiore al 30 per cento")) All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021». Resta fermo, per quanto non modificato dal presente decreto, quanto previsto dal decreto-legge n. 19 del 2020 e dal decreto-legge n. 33 del 2020. (( Fino al 16 giugno 2021 il monitoraggio dei dati epidemiologici e' effettuato sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020 vigenti il giorno antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, nonche' delle disposizioni di cui al comma 1-bis del presente articolo. All'esito del monitoraggio effettuato sulla base dei due sistemi di accertamento di cui al primo periodo, ai fini dell'ordinanza di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, in caso di discordanza le regioni sono collocate nella zona corrispondente allo scenario inferiore. 3-ter. All'allegato 23 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, e' aggiunta, in fine, la seguente voce: "Commercio al dettaglio di mobili per la casa"))
Testo vigente dal 22 giugno 2021
