Dal 1° al 30 aprile 2022, e' consentito sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:

  • a)aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  • b)navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti;
  • c)treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocita';
  • d)autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega piu' di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  • e)autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente. 26 Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti di eta' inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.14 ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 MARZO 2022, N. 24)). ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 MARZO 2022, N. 24)). I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonche' i loro delegati, sono tenuti a verificare che l'utilizzo dei servizi di cui al comma 1 avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-quater, comma 6. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Per i mezzi del trasporto pubblico locale o regionale le predette verifiche possono essere svolte secondo modalita' a campione. 14 26 Le misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19, come definite dalle linee guida e dai protocolli di cui all'articolo 10-bis del presente decreto, integrano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad ogni effetto di legge, il contenuto degli obblighi di servizio pubblico gravanti sui vettori e sui gestori di infrastrutture o di stazioni destinati all'erogazione ovvero alla fruizione di servizi di trasporto pubblico di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, regolati da atti, autorizzazioni, licenze, permessi, nulla osta, contratti, convenzioni, disciplinari, appalti o concessioni.26 La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. 26
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 26 novembre 2021, n. 172, convertito con modificazioni dalla L. 21 gennaio 2022, n. 3

14

con decorrenza dal 6 dicembre 2021

Il D.L. 26 novembre 2021, n. 172, convertito con modificazioni dalla L. 21 gennaio 2022, n. 3, ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 6 dicembre 2021.

D.L. 24 marzo 2022, n. 24

26

con decorrenza dal 1 aprile 2022

Il D.L. 24 marzo 2022, n. 24 ha disposto (con l'art. 6, comma 5, alinea) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1° aprile 2022.

Testo vigente dal 1 aprile 2022

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Versioni nel tempo

10 versioni dal 2021

2021oggi
  1. 1 aprile 2022 — oggiin vigoreper 5 anni
  2. 25 marzo 2022 — 1 aprile 2022per 7 giorni
  3. 19 febbraio 2022 — 25 marzo 2022per un mese
  4. 26 gennaio 2022 — 19 febbraio 2022per 24 giorni
  5. 10 gennaio 2022 — 26 gennaio 2022per 16 giorni
  6. 31 dicembre 2021 — 10 gennaio 2022per 10 giorni
  7. 25 dicembre 2021 — 31 dicembre 2021per 6 giorni
  8. 27 novembre 2021 — 25 dicembre 2021per 28 giorni
  9. 2 ottobre 2021 — 27 novembre 2021per un mese
  10. 7 agosto 2021 — 2 ottobre 2021testo originarioper un mese

Che cosa è cambiato dal 1 aprile 2022

Confronto con la versione in vigore dal 25 marzo 2022 al 1 aprile 2022. 114 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: 1.Dal 1° al 30 aprile 2022, e' consentito sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti …

… idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. tolto: Dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, e' fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l'accesso ai mezzi di trasporto di cui al comma 1 e il loro utilizzo. A decorrere dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'accesso ai mezzi di trasporto aerei, marittimi e terrestri e il loro utilizzo, per gli spostamenti da e per le isole con il resto del territorio italiano, e' consentito anche ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 MARZO 2022, N. 24. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 MARZO 2022, N. 24. I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonche' i loro delegati, sono tenuti a … senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad ogni effetto di leggetolto: ..., il contenuto degli obblighi di servizio pubblico gravanti sui vettori e sui gestori … convenzioni, disciplinari, appalti o concessioni. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1tolto: ... e 3 e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2021-04-22;52~art9quater · fonte del testo

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