Art. 9-quater — Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto
Dal 1° al 30 aprile 2022, e' consentito sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:
- a)aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- b)navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti;
- c)treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocita';
- d)autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega piu' di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- e)autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente. 26 Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti di eta' inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.14 ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 MARZO 2022, N. 24)). ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 MARZO 2022, N. 24)). I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonche' i loro delegati, sono tenuti a verificare che l'utilizzo dei servizi di cui al comma 1 avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-quater, comma 6. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Per i mezzi del trasporto pubblico locale o regionale le predette verifiche possono essere svolte secondo modalita' a campione. 14 26 Le misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19, come definite dalle linee guida e dai protocolli di cui all'articolo 10-bis del presente decreto, integrano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad ogni effetto di legge, il contenuto degli obblighi di servizio pubblico gravanti sui vettori e sui gestori di infrastrutture o di stazioni destinati all'erogazione ovvero alla fruizione di servizi di trasporto pubblico di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, regolati da atti, autorizzazioni, licenze, permessi, nulla osta, contratti, convenzioni, disciplinari, appalti o concessioni.26 La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. 26
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 26 novembre 2021, n. 172, convertito con modificazioni dalla L. 21 gennaio 2022, n. 3
14con decorrenza dal 6 dicembre 2021
Il D.L. 26 novembre 2021, n. 172, convertito con modificazioni dalla L. 21 gennaio 2022, n. 3, ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 6 dicembre 2021.
D.L. 24 marzo 2022, n. 24
26con decorrenza dal 1 aprile 2022
Il D.L. 24 marzo 2022, n. 24 ha disposto (con l'art. 6, comma 5, alinea) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1° aprile 2022.
Testo vigente dal 1 aprile 2022
