Art. 10-bis — Disciplina del potere di ordinanza del Ministro della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e per la adozione di linee guida e protocolli connessi alla pandemia da COVID-19
[1]( Disciplina del potere di ordinanza del Ministro della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e per la adozione di linee guida e protocolli connessi alla pandemia ((di COVID-19))). 26
[2]1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in relazione all'andamento epidemiologico, il Ministro della salute, ((nel rispetto dei principi di adeguatezza e di proporzionalita',)) con propria ordinanza:
- a)di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, puo' adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attivita' economiche, produttive e sociali;
- b)sentiti i Ministri competenti per materia, puo' introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l'estero, nonche' imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.
[3]26
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52
26con decorrenza dal 1 aprile 2022
Il D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1° aprile 2022.
Testo vigente dal 24 maggio 2022
