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Miscellanea
Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19
Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52
- Aggiornato al
- 10 ottobre 2023
- Articoli
- 58
- Versioni storiche
- 198
- Art. 1Ripristino della disciplina delle zone gialle e ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19abrogato
- Art. 2Misure relative agli spostamentiabrogato
- Art. 2-bisMisure concernenti gli accessi nelle strutture sanitarie e socio-sanitarieabrogato
- Art. 2-terProtocollo per le relazioni con i familiari dei pazienti affetti da COVID-19 presso le strutture sanitarie
- Art. 2-quaterMisure concernenti le uscite temporanee degli ospiti dalle strutture residenzialiabrogato
- Art. 3Disposizioni per il sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresa modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2
- Art. 3-bisCorsi di formazioneabrogato
- Art. 4senza rubricaabrogato
- Art. 4-bisAttività commerciali all'interno di mercati e centri commercialiabrogato
- Art. 5Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportiviabrogato
- Art. 5-bisMusei e altri istituti e luoghi della culturaabrogato
- Art. 6Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e centri benessereabrogato
- Art. 6-bisImpianti nei comprensori sciisticiabrogato
- Art. 7senza rubricaabrogato
- Art. 8Centri termali e parchi tematici e di divertimentoabrogato
- Art. 8-bisCentri culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonieabrogato
- Art. 8-ter(Attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò) 1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74abrogato
- Art. 9Certificazioni verdi COVID-19
- Art. 9-bisImpiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base
- Art. 9-bis.1Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato
- Art. 9-terImpiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitarioabrogato
- Art. 9-ter.1Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo
- Art. 9-ter.2Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso alle strutture della formazione superiore
- Art. 9-quaterImpiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto
- Art. 9-quater.1Spostamenti da e per le isole minori, lagunari e lacustri e trasporto scolastico dedicatoabrogato
- Art. 9-quinquiesImpiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico
- Art. 9-sexiesImpiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari
- Art. 9-septiesImpiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato
- Art. 9-octiesModalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato ai fini della programmazione del lavoro
- Art. 9-noviesScadenza delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di prestazione lavorativa
- Art. 10Modifiche al decreto-legge 5 marzo 2020, n. 19 e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33
- Art. 10-bisDisciplina del potere di ordinanza del Ministro della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e per la adozione di linee guida e protocolli connessi alla pandemia da COVID-19
- Art. 10-terIsolamento e autosorveglianzaabrogato
- Art. 10-quaterDispositivi di protezione delle vie respiratorie
- Art. 11Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19
- Art. 11-bisDisposizioni urgenti in materia di lavoro agile
- Art. 11-terProroga dei termini di validità di documenti di riconoscimento e di identità nonché di permessi e titoli di soggiorno e di documenti di viaggio
- Art. 11-quaterProroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali, delle regioni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e il riequilibrio finanziario degli enti locali
- Art. 11-quinquiesProroga in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica
- Art. 11-sexiesProroga di termini in materia di patenti di guida, rendicontazione da parte di imprese ferroviarie, navi da crociera e revisione periodica dei veicoli
- Art. 11-septiesProroga delle modalità semplificate per lo svolgimento degli esami di abilitazione degli esperti di radioprotezione e dei medici autorizzati, nonché dei consulenti del lavoro
- Art. 11-octiesProroga della sospensione della revoca degli stanziamenti dei fondi per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato
- Art. 11-noviesInterventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione
- Art. 11-deciesProroga di interventi finanziati dal Fondo Antonio Megalizzi
- Art. 11-undeciesMisure urgenti in materia di controlli radiometrici
- Art. 11-duodeciesDisposizioni in materia di prevenzione degli incendi nelle strutture turistico-ricettive in aria aperta
- Art. 11-terdeciesAccelerazione di interventi per fare fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19
- Art. 11-quaterdeciesProroghe di misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario e in materia di interventi urgenti per gli uffici giudiziari
- Art. 11-quindeciesMisure urgenti per il rilancio delle infrastrutture
- Art. 11-duodeviciesDisposizioni in materia di Commissari straordinari degli enti del servizio sanitario regionaleabrogato
- Art. 12Misure in materia di trasporto aereo di linea di passeggeri
- Art. 12-terVoucher taxi
- Art. 13Sanzioni
- Art. 14Entrata in vigore
- Art. 11-sex-deciesProroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124
- Art. 11-septies-deciesProroga in materia di esercizio delle competenze dei giudici di pace in materia tavolare
- Art. 12-bisProcedure selettive per l'accesso alla professione di autotrasportatore
- Art. 13-bisClausola di salvaguardia
