Art. 2-ter — Protocollo per le relazioni con i familiari dei pazienti affetti da COVID-19 presso le strutture sanitarie

[1]Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Comitato tecnico-scientifico, il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta un protocollo uniforme per tutto il territorio nazionale che, nell'ambito della riorganizzazione della rete ospedaliera correlata al COVID-19, assicuri, in caso di pazienti affetti da COVID-19:

  • a)il mantenimento delle comunicazioni tra operatori e familiari, garantendo a questi ultimi la possibilita' di ricevere informazioni puntuali e periodiche sullo stato di salute del proprio familiare attraverso una figura appositamente designata, all'interno dell'unita' operativa di degenza, compreso il pronto soccorso;
  • b)lo svolgimento delle visite da parte dei familiari, secondo regole prestabilite consultabili da parte dei familiari ovvero, in subordine o in caso di impossibilita' oggettiva di effettuare la visita o come opportunita' aggiuntiva, l'adozione di strumenti alternativi alla visita in presenza, quali videochiamate organizzate dalla struttura sanitaria;
  • c)l'individuazione di ambienti dedicati che, in condizioni di sicurezza, siano adibiti all'accesso di almeno un familiare. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

[2]26

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

26

E' stato ripristinato il testo gia' in vigore dal 22-06-2021 a seguito della modifica del comma 1, dell'art. 14 del D.L. 24 marzo 2022, n. 24, che disponeva l'abrogazione del presente articolo, ad opera della L. 19 maggio 2022, n. 52, di conversione del medesimo D.L.

Testo vigente dal 24 maggio 2022

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Che cosa è cambiato dal 24 maggio 2022

Confronto con la versione in vigore dal 1 aprile 2022 al 24 maggio 2022. 10 parole tolte, 221 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 24 MARZO 2022, N. 24aggiunto: Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Comitato tecnico-scientifico, il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta un protocollo uniforme per tutto il territorio nazionale che, nell'ambito della riorganizzazione della rete ospedaliera correlata al COVID-19, assicuri, in caso di pazienti affetti da COVID-19:

aggiunto: a) il mantenimento delle comunicazioni tra operatori e familiari, garantendo a questi ultimi la possibilita' di ricevere informazioni puntuali e periodiche sullo stato di salute del proprio familiare attraverso una figura appositamente designata, all'interno dell'unita' operativa di degenza, compreso il pronto soccorso;

aggiunto: b) lo svolgimento delle visite da parte dei familiari, secondo regole prestabilite consultabili da parte dei familiari ovvero, in subordine o in caso di impossibilita' oggettiva di effettuare la visita o come opportunita' aggiuntiva, l'adozione di strumenti alternativi alla visita in presenza, quali videochiamate organizzate dalla struttura sanitaria;

aggiunto: c) l'individuazione di ambienti dedicati che, in condizioni di sicurezza, siano adibiti all'accesso di almeno un familiare. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2021-04-22;52~art2ter · fonte del testo

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