Art. 11-sex-decies — Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124
1. Per l'anno 2021 il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, e' prorogato al ((1° luglio 2022)).
Testo vigente dal 1 marzo 2022
