La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, commi 9-bis e 9-ter, 9-bis, 9-bis.1 ((...)) e 10-quater, nonche' delle ordinanze di cui all'articolo 10-bis, comma 1, lettera b), e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Dopo due violazioni delle disposizioni di cui al comma 9-ter dell'articolo 9, al comma 4 dell'articolo 9-bis, al comma 3 dell'articolo 9-bis.1 e al comma 7 dell'articolo 10-quater, commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da uno a dieci giorni. Dopo una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9-bis.1, comma 1, lettere f) e g), in relazione al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, si applica, a partire dalla seconda violazione, commessa in giornata diversa, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni. 26 Alle condotte previste dagli articoli 476, 477, 479, 480, 481, 482 e 489 del codice penale, anche se relative ai documenti informatici di cui all'articolo 491-bis del medesimo codice, aventi ad oggetto le certificazioni verdi COVID-19 in formato digitale o analogico, si applicano le pene stabilite nei detti articoli. Salvo che il fatto costituisca reato punibile ai sensi dell'articolo 452 del codice penale o comunque piu' grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 10-ter, comma 1, e' punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. 26

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 8 ottobre 2021, n. 139

12

Il D.L. 8 ottobre 2021, n. 139 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che la presente modifica si applica dall'11 ottobre 2021.

D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52

26

con decorrenza dal 1 aprile 2022

Il D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52, ha disposto (con l'art. 11, comma 1, alinea) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1° aprile 2022.

Testo vigente dal 10 ottobre 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

11 versioni dal 2021

2021oggi
  1. 10 ottobre 2023 — oggiin vigoreper 3 anni
  2. 11 agosto 2023 — 10 ottobre 2023per 2 mesi
  3. 24 maggio 2022 — 11 agosto 2023per un anno
  4. 25 marzo 2022 — 24 maggio 2022per 2 mesi
  5. 9 marzo 2022 — 25 marzo 2022per 16 giorni
  6. 19 febbraio 2022 — 9 marzo 2022per 18 giorni
  7. 5 febbraio 2022 — 19 febbraio 2022per 14 giorni
  8. 9 ottobre 2021 — 5 febbraio 2022per 4 mesi
  9. 23 luglio 2021 — 9 ottobre 2021per 3 mesi
  10. 22 giugno 2021 — 23 luglio 2021per un mese
  11. 22 aprile 2021 — 22 giugno 2021testo originarioper 2 mesi

Che cosa è cambiato dal 10 ottobre 2023

Confronto con la versione in vigore dal 11 agosto 2023 al 10 ottobre 2023. .

La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, commi 9-bis e 9-ter, 9-bis, 9-bis.1tolto: ,...tolto: , e 10-quater, nonche' delle ordinanze di cui all'articolo 10-bis, comma 1, lettera b), …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2021-04-22;52~art13 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari