Art. 9-ter.1 — Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo

Fino al ((30 aprile 2022)), al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori deve possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base. Le disposizioni del primo periodo non si applicano ai bambini, agli alunni e agli studenti nonche' a coloro che frequentano i sistemi regionali di formazione, a eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori e degli istituti di istruzione e formazione tecnica superiore. Resta fermo quanto previsto ((dall'articolo 4-ter.2)), del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. 26 Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 e' verificato dai responsabili delle istituzioni di cui al medesimo comma o da altro personale da questi a tal fine delegato. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, sono effettuate a campione, secondo modalita' di controllo che non consentono la visibilita' delle informazioni che ne hanno determinato l'emissione, compreso l'utilizzo dell'applicazione mobile prevista dall'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, oltre che, a campione, dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati. La violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione e' irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 1 e dell'obbligo di cui al comma 3, con esclusivo riferimento al datore di lavoro, spetta ai dirigenti scolastici e ai responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al medesimo comma 1. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 3 da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie spetta ai direttori degli uffici scolastici regionali territorialmente competenti. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 3 da parte dei responsabili delle altre istituzioni di cui al comma 1 spetta alle autorita' degli enti locali e regionali territorialmente competenti. Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 non sia stata generata e non sia stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, le disposizioni di cui al comma 1 si intendono comunque rispettate a seguito della presentazione da parte dell'interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui all'articolo 9, comma 2.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 24 marzo 2022, n. 24

26

con decorrenza dal 1 aprile 2022

Il D.L. 24 marzo 2022, n. 24 ha disposto (con l'art. 6, comma 3) che la modifica di cui al comma 1, primo periodo, si applica a decorrere dal 1° aprile 2022.

Testo vigente dal 25 marzo 2022

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 25 marzo 2022

Confronto con la versione in vigore dal 19 febbraio 2022 al 25 marzo 2022. 17 parole tolte, 4 parole aggiunte.

Fino al tolto: 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza, aggiunto: 30 aprile 2022, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture del sistema … degli istituti di istruzione e formazione tecnica superiore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4-tertolto: , comma 1, lettera a),aggiunto: .2, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 … idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. tolto: 3. Il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 e' verificato dai responsabili … comma, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegatiaggiunto: . La violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e' … cui al comma 1 spetta alle autorita' degli enti locali e regionali territorialmente competenti. tolto: 4-bis. Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 … attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui all'articolo 9, comma 2aggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 24 marzo 2022, n. 24

    Il D.L. 24 marzo 2022, n. 24 ha disposto (con l'art. 6, comma 3) che la modifica di cui al comma 1, primo periodo, si applica a decorrere dal 1° aprile 2022.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2021-04-22;52~art9ter1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari