Art. 30 — Società di comodo. Valutazione dei titoli

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(( Agli effetti del presente articolo le societa' per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita' limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonche' le societa' e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano, salva la prova contraria, non operativi se l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto, e' inferiore alla somma degli importi che risultano applicando:

  • a)l'1 per cento al valore dei beni indicati nell'articolo 53, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti;
  • b)il 4 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria;
  • c)il 15 per cento al valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria. La prova contraria deve essere sostenuta da riferimenti a oggettive situazioni di carattere straordinario che hanno reso impossibile il conseguimento di ricavi, di incrementi di rimanenze e di proventi nella misura richiesta dalle disposizioni del presente comma. Le disposizioni dei precedenti periodi non si applicano: 1) ai soggetti ai quali, per la particolare attivita' svolta, e' fatto obbligo di costituirsi sotto forma di societa' di capitali; 2) ai soggetti che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attivita'; 3) ai soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta; 4) alle societa' in amministrazione controllata o straordinaria; 5) alle societa' ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani; 6) alle societa' esercenti pubblici servizi di trasporto. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i ricavi e i proventi nonche' i valori dei beni e delle immobilizzazioni vanno assunti in base alle risultanze medie dell'esercizio e dei due precedenti. Per la determinazione del valore dei beni si applica l'articolo 76, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; per i beni in locazione finanziaria si assume il costo sostenuto dall'impresa concedente, ovvero, in mancanza di documentazione, la somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto. Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai fini dell'imposta personale sul reddito per le societa' e per gli enti non operativi indicati nel comma 1 si presume che il reddito del periodo di imposta non sia inferiore all'ammontare della somma degli importi derivanti dall'applicazione, ai valori dei beni posseduti nell'esercizio, delle seguenti percentuali:
  • a)lo 0,75 per cento sul valore dei beni indicati nella lettera a) del comma 1;
  • b)il 3 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria;
  • c)il 12 per cento sul valore complessivo delle altre immobilizzazioni anche in locazione finanziaria. Le perdite di esercizi precedenti possono essere computate soltanto in diminuzione della parte di reddito eccedente quello minimo di cui al presente comma. Se il reddito dichiarato dalle societa' o dagli enti che si presumono non operativi risulta inferiore a quello minimo di cui al comma 3, il reddito puo' essere determinato induttivamente in misura pari a quella presunta, anche mediante l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, riguardante il potere di procedere ad accertamento parziale. Tale accertamento e' effettuato, a pena di nullita', previa richiesta al contribuente, anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Nella risposta devono essere indicati i motivi posti a fondamento della prova contraria di cui al comma 1. I motivi non addotti in risposta alla richiesta di chiarimenti non possono essere fatti valere in sede di impugnazione dell'atto di accertamento; di cio' l'amministrazione finanziaria deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta. )) ((COMMA NON PIU' PREVISTO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662)). ((COMMA NON PIU' PREVISTO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662)). ((COMMA NON PIU' PREVISTO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662)). Il comma 2 dell'articolo 61 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' sostituito dal seguente: "2. Ai fini del raggruppamento in categorie omogenee non si tiene conto del valore e si considerano della stessa natura i titoli emessi dallo stesso soggetto ed aventi uguali caratteristiche". Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1994. COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 FEBBRAIO 1995, N. 41, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 MARZO 1995, N. 85.

Testo in vigore dal 1 gennaio 1997 al 11 maggio 1997

Corte di cassazione

12 pronunce che riguardano l’art. 30, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 8739/2026

    8 aprile 2026

    In tema di società di comodo, ai fini della corretta iscrizione delle immobilizzazioni materiali destinate alla vendita quali "immobili merce" alla voce "rimanenze di magazzino", sottratte al test di operatività di cui all'art. 30 della l. n. 724 del 1994, anziché alla voce "immobilizzazioni", ricompresevi, deve aversi riguardo all'effettiva e concreta destinazione degli immobili al mercato della compravendita, tenuto conto, in rapporto all'attività d'impresa esercitata dal soggetto titolare, sia delle caratteristiche di obiettiva commerciabilità dei beni, che della serietà di specifiche iniziative intraprese volte realmente alla vendita, in un quadro di stretta osservanza dei principi contabili.

    Art. 30 · Art. 2424-bis c.c. · Art. 2423-ter c.c. · Art. 2426 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 384 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 2698/2026

    7 febbraio 2026

    In tema di società di comodo, la valutazione di non operatività di cui all'art. 30 della L. n. 724 del 1994, implicante l'attribuzione del reddito minimo presunto, deve essere condotta in concreto, avendo riguardo alla specifica attività esercitata dall'imprenditore in relazione alla situazione di mercato e all'ambito dimensionale, temporale e territoriale in cui la stessa si colloca; tale valutazione non deve tenere conto, invece, delle scelte - anche ove rivelatesi, a posteriori, inadeguate - dell'imprenditore stesso, nel rispetto della sfera di autonomia decisionale di quest'ultimo, a condizione, tuttavia, che lo stesso fornisca la prova di aver elaborato una strategia aziendale volta al conseguimento di un lucro o comunque alla salvaguardia della continuità operativa, anche solo in una prospettiva meramente liquidatoria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva attributo rilevanza ad una generica crisi di mercato, senza contestualizzarla sul triplice piano dimensionale, cronologico e territoriale, desunta dal solo accertato stato di abbandono dell'unico immobile strumentale posseduto dalla società contribuente, senza verificare l'effettiva attuazione di attività di recupero alla produzione o di liquidazione).

    Art. 30 · Art. 41 cost. · Art. 2086 c.c. · Art. 2697 c.c.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 116 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 975/2026

    17 gennaio 2026

    Lo svolgimento di un'attività economica non può dipendere in via esclusiva dall'ottenimento di incentivi economici pubblici, dovendo l'imprenditore pianificare la propria attività predisponendo i mezzi di produzione nella prospettiva della copertura dei costi e dell'eventuale conseguimento di un utile, di modo che le conseguenze negative della libera scelta della società di subordinare l'attività alla concessione delle suddette erogazioni sono direttamente ricollegabili all'incapacità degli organi gestori e non a situazioni oggettive di impossibilità a raggiungere le soglie del test di operatività ex art. 30, comma 4-bis, della l. n. 724 del 1994.

    Art. 30 · Art. 2082 c.c. · Art. 2086 c.c.

    Rassegna di gennaio 2026, p. 110 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 32885/2025

    17 dicembre 2025

    In tema di società di comodo, nel regime anteriore all'entrata in vigore dell'art. 6 del d.lgs. n. 156 del 2015, poi abrogato dall'art. 2, comma 4, lett. e), del d.lgs. n. 219 del 2023, la contemporanea pendenza, con riferimento allo stesso periodo d'imposta, del giudizio di impugnazione della risposta negativa dell'Amministrazione Finanziaria all'istanza di interpello disapplicativo presentata dalla società interessata, ai sensi dell'art. 30, comma 4-bis, della l. n. 724 del 1994, e del giudizio di impugnazione dell'avviso di accertamento successivamente emesso dalla medesima Amministrazione nei confronti della stessa interpellante, comporta il venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del primo giudizio, risultando ormai prevalente e assorbente, per ogni aspetto riguardante l'an, il quantum e il quomodo, la cognizione sulla pretesa impositiva che ha luogo nell'altro.

    Art. 30 · Art. 100 c.p.c. · Art. 19 Disposizioni sul processo tributario · Art. 37-bis Accertamento imposte sui redditi

    Rassegna di dicembre 2025, p. 185 ↗

Tutte le 12 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, febbraio 2026 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

13 versioni dal 1994

1994oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivo
  2. 20 dicembre 2025 — 1 gennaio 2027in vigoreper 10 mesi
  3. 31 dicembre 2024 — 20 dicembre 2025per 12 mesi
  4. 1 gennaio 2016 — 31 dicembre 2024per 9 anni
  5. 1 gennaio 2008 — 1 gennaio 2016per 8 anni
  6. 1 gennaio 2007 — 1 gennaio 2008per un anno
  7. 12 agosto 2006 — 1 gennaio 2007per 5 mesi
  8. 11 maggio 1997 — 12 agosto 2006per 9 anni
  9. 1 gennaio 1997 — 11 maggio 1997per 4 mesi
  10. 26 agosto 1996 — 1 gennaio 1997per 4 mesi
  11. 24 agosto 1995 — 26 agosto 1996per un anno
  12. 24 marzo 1995 — 24 agosto 1995per 5 mesi
  13. 30 dicembre 1994 — 24 marzo 1995testo originarioper 3 mesi

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1997

Confronto con la versione in vigore dal 26 agosto 1996 al 1 gennaio 1997. 916 parole tolte, 421 parole aggiunte in 12 capoversi.

Agli effetti del presente articolo le societa' per azioni, in accomandita per azioni tolto: eaggiunto: , a responsabilita' limitataaggiunto: , in nome collettivo e in accomandita semplice, nonche' le societa' e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano, salva la prova contraria, non tolto: operative se hanno meno di cinque dipendenti e se dal conto economico risultano ricavi, incrementi di rimanenze nonche' aggiunto: operativi se l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, tolto: inferiori a lire 800 milioni ragguagliati alla durata dell'esercizio se questa e' inferiore o superiorea dodici mesi. Per i soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 113 del decreto legislativo 1 settembre 1993 aggiunto: risultanti dal conto economico, ove prescritto, e' inferiore alla somma degli importi che risultano applicando:

aggiunto: a) l'1 per cento al valore dei beni indicati nell'articolo 53, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti;

aggiunto: b) il 4 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. tolto: 385, si considerano soltanto i ricavi e gli incrementi delle rimanenze aggiunto: 633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria;

aggiunto: c) il 15 per cento al valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria. La prova contraria deve essere sostenuta da riferimenti a oggettive situazioni di carattere straordinario che hanno reso impossibile il conseguimento di ricavi, di tolto: proventi e di rimanenze aggiunto: incrementi di rimanenze e di proventi nella misura richiesta dalle disposizioni del presente comma. Le disposizioni dei precedenti periodi non si applicano:

tolto: a aggiunto: 1) ai soggetti ai quali, per la particolare attivita' svolta, e' fatto obbligo di costituirsi sotto forma di societa' di capitali;

tolto: b aggiunto: 2) ai soggetti che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attivita';

tolto: c aggiunto: 3) ai soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta;

tolto: d aggiunto: 4) alle societa' in amministrazione controllata o straordinaria;

Mostra gli altri 4 capoversi cambiati

tolto: e aggiunto: 5) alle societa' tolto: che entro il 31 ottobre 1995 abbiano formalmente deliberato lo scioglimento o la trasformazione in societa' commerciali di persone. Fino al 31 dicembre 1995 le assegnazioni a singoli soci, persone fisiche, societa' semplici ed enti non commerciali, anche di singoli beni, anche se di diversa natura, conseguenti a scioglimenti deliberati tra il 1 gennaio 1995 ed il 31 ottobre 1995 dalle societa' non operative nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1994 e da quelle che a tale data si trovavano nel primo periodo d'imposta, sono soggette all'imposta di registro nella misura dell'1 per cento e non sono considerate cessioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Nel caso in cui le assegnazioni abbiano ad oggetto beni immobili si rendono applicabili anche le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa per ciascun tributo nonche' l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili ridotta al 50 per cento; in tale ipotesi la base imponibile non puo' essere inferiore a quella risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte. Per le assegnazioni di beni immobili, la cui base imponibile non e' determinabile con i predetti criteri, nonche' per le assegnazioni di beni di diversa natura, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 50, 51 e 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e le imposte sono dovute nelle misure precedentemente indicate. Per le assegnazioni dei beni di cui all'articolo 7 della tariffa, parte I, allegata al predetto testo unico, si applicano le imposte nella misura e con le modalita' previste dal medesimo testo unico ovvero dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e dai decreti legislativi 21 dicembre 1990, n. 398 e 30 dicembre 1992, n. 504. Ai fini delle imposte sui redditi il valore normale dei beni assegnati e' assoggettato, per la parte eccedente il costo fiscalmente riconosciuto, ad una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi nella misura dell'8 per cento. Per valore normale riferito agli immobili si intende quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi d'imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154 su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte. Nel caso in cui il valore normale non sia determinabile con i predetti criteri, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 50, 51 e 52 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Il pagamento potra' essere effettuato in dodici rate mensili a decorrere dalla data di assegnazione dei beni. Le plusvalenze da rivalutazione monetaria e le plusvalenze accantonate in sospensione d'imposta gia' iscritte nei bilanci delle societa' non operative di cui al comma 1 sono soggette, a decorrere dall'anno d'imposta in cui e' stato deliberato lo scioglimento, alle imposte sul reddito. La disposizione di cui al comma 2 si applica a condizione che i soci assegnatari risultino iscritti nel libro dei soci alla data del 30 settembre 1994 ovvero che vengano iscritti nel libro dei soci, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1 ottobre 1994. Ai fini dell'applicazione del comma 3 dell'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il valore normale dei beni assoggettati all'imposta sostitutiva ai sensi del comma 2 si considera pari a quello iscritto nell'ultimo bilancio della societa' di cui e' stato deliberato lo scioglimento. Ai fini di cui all'articolo 81 aggiunto: ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani; 6) alle societa' esercenti pubblici servizi di trasporto. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i ricavi e i proventi nonche' i valori dei beni e delle immobilizzazioni vanno assunti in base alle risultanze medie dell'esercizio e dei due precedenti. Per la determinazione del valore dei beni si applica l'articolo 76, comma 1, tolto: lettere b), c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui reddititolto: , approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917tolto: , e successive modificazioni, per i successivi trasferimenti da parte dei soci assegnatari dei beni derivanti dagli scioglimenti previsti nel comma 2, come valore di acquisto sara' considerato quello iscritto nell'ultimo bilancio della societa' di cui e' stato deliberato lo scioglimentoaggiunto: ; per i beni in locazione finanziaria si assume il costo sostenuto dall'impresa concedente, ovvero, in mancanza di documentazione, la somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto. Fermo l'ordinario potere di accertamento, aggiunto: ai fini dell'imposta personale sul reddito per le societa' tolto: non operative di cui al comma 1, aggiunto: e per gli enti non operativi indicati nel comma 1 si presume che il reddito tolto: imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche sia pari al 2 per cento del patrimonio netto, aumentato dei finanziamenti da parte di soci e di terzi destinati a immobilizzazioni aziendali e, comunque, non inferiore a 8 milioni di lire, salvo che per le societa' a responsabilita' limitata il cui patrimonio netto non e' superiore a 40 milioni di lire per le quali il reddito imponibile non puo', comunque, essere inferiore a 4 milioni di lire e per le societa' a responsabilita' limitata il cui patrimonio netto e' superiore a 40 milioni di lire, ma non a 150 milioni di lire, per le quali il reddito imponibile non puo', comunque, essere inferiore a 6 milioni di lire aggiunto: del periodo di imposta non sia inferiore all'ammontare della somma degli importi derivanti dall'applicazione, ai valori dei beni posseduti nell'esercizio, delle seguenti percentuali:

aggiunto: a) lo 0,75 per cento sul valore dei beni indicati nella lettera a) del comma 1;

aggiunto: b) il 3 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria;

aggiunto: c) il 12 per cento sul valore complessivo delle altre immobilizzazioni anche in locazione finanziaria. Le perdite di esercizi precedenti possono essere computate tolto: in diminuzione soltanto aggiunto: soltanto in diminuzione della parte di reddito eccedente quello minimo di cui al tolto: primo periodo. Qualora aggiunto: presente comma. Se il reddito dichiarato dalle societa' aggiunto: o dagli enti che si presumono non tolto: operative risulti aggiunto: operativi risulta inferiore a quello minimo di cui al comma tolto: 6, gli uffici delle entrate possono determinare induttivamente il reddito aggiunto: 3, il reddito puo' essere determinato induttivamente in misura pari a quella presuntaaggiunto: , anche mediante l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600aggiunto: , e successive modificazioni, riguardante il potere di procedere ad accertamento parziale. Tale accertamento e' effettuato, a pena di nullita', previa richiesta al contribuente, anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro tolto: 60 giorni aggiunto: sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Nella risposta devono essere indicati i motivi posti a fondamento della prova contraria … non possono essere fatti valere in sede di impugnazione dell'atto di accertamento; di cio' tolto: l'Amministrazione aggiunto: l'amministrazione finanziaria deve informare il contribuente contestualmente alla richiestaaggiunto: . COMMA NON PIU' PREVISTO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662. COMMA NON PIU' PREVISTO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662. COMMA NON PIU' PREVISTO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662. Il comma 2 dell'articolo 61 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1994-12-23;724~art30 · fonte del testo

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