Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 102). Fonte: art. 102, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni

[2](articolo 8 del decreto legislativo n. 471 del 1997 ((; articolo 166-bis, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; articolo 43-ter, terzo comma, secondo periodo, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)))

[3]1. Fuori dei casi previsti negli articoli 27, 28 e 30, se la dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive o dell'imposta sul valore aggiunto non e' redatta in conformita' al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ovvero in essa sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante, nonche' per la determinazione del tributo, oppure non e' indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. La medesima sanzione si applica alle violazioni relative al contenuto della dichiarazione prevista dagli ((articoli 156, comma 2, 149, comma 6, e 151, comma 10, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10)). Si applica la sanzione in misura massima nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto e il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle entrate. 2. La sanzione prevista dal comma 1 si applica nei casi di mancanza o incompletezza degli atti e dei documenti dei quali e' prescritta la conservazione ovvero l'esibizione all'ufficio. 3. Si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 4.000 quando l'omissione o l'incompletezza riguardano gli elementi previsti nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativo alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta. 4. Quando l'omissione o incompletezza riguarda l'indicazione delle spese e degli altri componenti negativi di cui all'((articolo 119, comma 12, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117)), si applica una sanzione amministrativa pari al 10 per cento dell'importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di euro 500 e un massimo di euro 30.000. 5. Quando l'omissione o incompletezza riguarda l'indicazione, ai sensi degli articoli 47, comma 4, 68, comma 4, 87, comma 1, lettera c), e 89, comma 3, del testo unico sulle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei dividendi e delle plusvalenze relativi a partecipazioni detenute in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'((articolo 162, comma 1, del medesimo testo unico)), si applica una sanzione amministrativa pari al 10 per cento dei dividendi e delle plusvalenze conseguiti dal soggetto residente e non indicati, con un minimo di 1.000 euro e un massimo di 30.000 euro. 5 6. Quando l'omissione o incompletezza riguarda la segnalazione prevista dall'((articolo 186, comma 14, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n.117)), si applica una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del reddito conseguito dal soggetto estero partecipato e imputabile nel periodo d'imposta, anche solo teoricamente, al soggetto residente in proporzione alla partecipazione detenuta, con un minimo di 1.000 euro e un massimo di 30.000 euro. La sanzione nella misura minima si applica anche nel caso in cui il reddito della controllata estera sia negativo. 7. Quando l'omissione o l'incompletezza riguarda le segnalazioni previste dagli ((articoli 122, comma 6, 132, comma 7, e 139, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117)), dall'articolo 30, comma 4-quater, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica una sanzione da euro 1.500 a euro 15.000. 7-bis. ((In caso di omessa o incompleta segnalazione dei valori delle attivita' e delle passivita' di cui all'articolo 192 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, si applica la sanzione amministrativa prevista dal comma 4.)) 7-ter ((In caso di cessione dell'eccedenza dell'imposta sul reddito delle societa' risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato di cui all'articolo 131 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n.117, la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario e dell'importo ceduto comporta l'applicazione della sanzione di cui al comma 1.))

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141

5

Il D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera n)) che al comma 5 del presente articolo "le parole: «articoli 47, comma 4, 68, comma 4, 87, comma 1, lettera c), e 89, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 49, comma 4, 77, comma 4, 96, comma 1, lettera c), e 98, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117»".

Testo vigente dal 7 agosto 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 agosto 2026

Confronto con la versione in vigore dal 28 novembre 2024 al 7 agosto 2026. 65 parole tolte, 219 parole aggiunte in 2 capoversi.

(articolo 8 del decreto legislativo n. 471 del 1997aggiunto: ; articolo 166-bis, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; articolo 43-ter, terzo comma, secondo periodo, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

… medesima sanzione si applica alle violazioni relative al contenuto della dichiarazione prevista dagli articoli tolto: 70.1 aggiunto: 156, comma 2, tolto: 74-quinquies aggiunto: 149, comma 6, e tolto: 74-sexies.1 aggiunto: 151, comma 10, del tolto: decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 aggiunto: testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. tolto: 633 aggiunto: 10. Si applica la sanzione in misura massima nelle ipotesi di omessa presentazione del … o incompletezza riguarda l'indicazione delle spese e degli altri componenti negativi di cui all'articolo tolto: 110, comma 9-ter aggiunto: 119, comma 12, del testo unico delle aggiunto: disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto tolto: del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 aggiunto: legislativo 19 giugno 2026, n. tolto: 917 aggiunto: 117, si applica una sanzione amministrativa pari al 10 per cento dell'importo complessivo delle … o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo tolto: 47-bis aggiunto: 162, comma 1, del medesimo testo unico, si applica una sanzione amministrativa pari al … massimo di 30.000 euro. 6. Quando l'omissione o incompletezza riguarda la segnalazione prevista dall'articolo tolto: 167, comma 11, terzo periodo, aggiunto: 186, comma 14, del testo unico tolto: sulle aggiunto: delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, tolto: approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 aggiunto: di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. tolto: 917aggiunto: 117, si applica una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del reddito conseguito … estera sia negativo. 7. Quando l'omissione o l'incompletezza riguarda le segnalazioni previste dagli articoli tolto: 113 aggiunto: 122, comma 6, tolto: 124, comma 5-bis e 132 aggiunto: 132, comma 7, e 139, comma 5, del testo unico delle aggiunto: disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, tolto: approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 aggiunto: di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. tolto: 917 aggiunto: 117, dall'articolo 30, comma 4-quater, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dall'articolo … dicembre 2011, n. 214, si applica una sanzione da euro 1.500 a euro 15.000aggiunto: . 7-bis. In caso di omessa o incompleta segnalazione dei valori delle attivita' e delle passivita' di cui all'articolo 192 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, si applica la sanzione amministrativa prevista dal comma 4. 7-ter In caso di cessione dell'eccedenza dell'imposta sul reddito delle societa' risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato di cui all'articolo 131 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n.117, la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario e dell'importo ceduto comporta l'applicazione della sanzione di cui al comma 1.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141

    Il D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera n)) che al comma 5 del presente articolo "le parole: «articoli 47, comma 4, 68, comma 4, 87, comma 1, lettera c), e 89, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 49, comma 4, 77, comma 4, 96, comma 1, lettera c), e 98, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117»".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;173~art33 · fonte del testo

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