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Le norme della presente legge si applicano nei confronti dei prestatori di lavoro che rivestano la qualifica di impiegato e di operaio, ai sensi dell'articolo 2095 del Codice civile e, per quelli assunti in prova, si applicano dal momento in cui l'assunzione diviene definitiva e, in ogni caso, quando sono decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro.

Testo in vigore dal 6 agosto 1966 al 12 febbraio 1970

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 10, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 24201/2025

    29 agosto 2025

    Il recesso intimato dal datore di lavoro in relazione ad un patto di prova nullo integra un'ipotesi di licenziamento privo di giustificazione per insussistenza del fatto, con conseguente riconoscimento della tutela reintegratoria di cui all'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23 del 2015, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte cost. n. 128 del 2024.

    Art. 10 · Art. 2096 c.c. · Art. 3 tutele crescenti · Art. 1 Licenziamenti individuali

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 41/1991

    Ha colpito questo articolo
    31 gennaio 1991

    La dichiarazione di illegittimità costituzionale (v. Massima C) dell'art. 916 cod. nav., rimuove il limite, già derivante dall'esistenza di tale norma nella legislazione speciale (v. Massima A), all'applicabilità al personale in volo, del principio della giusta causa o del giustificato motivo del licenziamento, e comporta la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 10 l. 15 luglio 1966 n. 604, nella parte in cui non prevede che esso sia applicabile all'anzidetto personale, in quanto la sostanziale omogeneità delle situazioni afferenti ai lavoratori comuni e a quelli nautici impone l'uniformità della disciplina in mancanza di fondate ragioni per differenziarle. - S. n. 96/1987

    Art. 916 c.nav. · Art. 345 c.nav. · Art. 10 Licenziamenti individuali · Art. 35 statuto dei lavoratori

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 96/1987

    Ha colpito questo articolo
    3 aprile 1987

    Il sistema delle fonti del diritto della navigazione e la stessa formulazione dell'art. 10 della legge n. 604 del 1966 implicano che al personale marittimo navigante delle imprese di navigazione non si applichi la normativa dettata, in via generale, dalla cit. legge n. 604 (che introduce il principio del licenziamento del lavoratore per giusta causa o per giustificato motivo), bensi` la regola speciale dell'art. 345 cod. nav., il quale da` facolta` all'armatore di risolvere il contratto di arruolamento in qualsiasi tempo e luogo, salvi i diritti spettanti all'arruolato. Peraltro, non sussistono valide ragioni di sicurezza, organizzative o comunque rilevanti al fine di giustificare tale particolare e deteriore disciplina nei confronti dei lavoratori marittimi, rispetto a quella dei lavoratori comuni. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 10 della L. 15 luglio 1966, n. 604, nella parte in cui non prevede l'applicabilita` della legge stessa al personale marittimo navigante delle imprese di navigazione. - S. 129/1976; 63/1987.

    Art. 10 Licenziamenti individuali · Art. 35 statuto dei lavoratori

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 189/1980

    Ha colpito questo articolo
    22 dicembre 1980

    Il prestatore di lavoro che rivesta la qualifica di impiegato o di operaio ai sensi dell'art. 2095 c.c. ha diritto a percepire l'indennita` di anzianita` di cui all'art. 9 l. n. 604 del 1966 quando assunto in prova e licenziato durante il periodo di prova medesimo. Va perciò dichiarato incostituzionale, in via conseguenziale, ex art. 27 l. 11 marzo 1953, n.87, l'art. 10 della l. n. 604 del 1966, nella parte in cui esclude l'indennita` di anzianita` quando il lavoratore assunto in prova e` licenziato durante il periodo di prova medesimo. - cfr. S. n. 204/1976

    Art. 2096 c.c. · Art. 2095 c.c. · Art. 2109 c.c. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1966-07-15;604~art10 · fonte del testo

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