Come la Corte ha più volte affermato, è pienamente giustificata, non sussistendo alcuna violazione del principio di eguaglianza, la diversità di trattamento dei dirigenti, nei cui confronti, in forza dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604, non trovano applicazione le norme sui licenziamenti individuali; ne', in senso contrario a tale orientamento, può fondatamente farsi richiamo, come nel caso il giudice 'a quò, a pretese innovazioni legislative, non documentate ed in realtà inesistenti, dovendosi invece, per converso, ricordare l'art. 3 della legge n. 108 del 1990, che per i dirigenti limita la tutela dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 al caso del licenziamento discriminatorio; ne', parimenti, è esatto il richiamo alla giurisprudenza che ha ammesso la validità dell'estensione pattizia della tutela reale contro i licenziamenti anche ai dirigenti, giacché dalla natura (relativamente) dispositiva del limite di applicabilità previsto dal citato art. 10 della legge n. 604 del 1966 (derogabile in senso più favorevole al prestatore di lavoro a mente dell'art. 12 della stessa legge) non si può argomentare l'illegittimità costituzionale del limite medesimo. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost.). - Sulla legittimità costituzionale della particolare disciplina sui licenziamenti applicabile ai dirigenti, v. S. nn. 121/1972, 101/1975, 180/1987 e 309/1992.
Art. 3 cost. · Art. 10 Licenziamenti individuali · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale