Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636 (convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272), nella parte in cui - in asserito contrasto con gli artt. 3, comma primo, 4, commi primo e secondo, 10, comma primo, 36, comma primo, 37, comma primo, e 38, comma secondo, Cost. - consente il licenziamento ad nutum di lavoratrici, che abbiano i requisiti per il pensionamento, tra cui l'età di 55 anni, posto che la stabilità, derivante da tale normativa, è dall'art. 11 legge 604/1966 condizionata all'impiego, da parte del datore di lavoro, di più di trentacinque dipendenti, per cui siffatto accertamento - che nella specie è mancato - si presenta come pregiudiziale in ogni controversia nella quale si disputi sulla sussistenza dei requisiti, ivi compresa l'età, del diritto al pensionamento, e si risolve in presupposto di rilevanza della questione di costituzionalità che coinvolga la normativa disciplinatrice di tale diritto, quale, a sua volta, condizione impeditiva del recesso ad nutum del datore di lavoro; ed essendo inoltre necessario che i giudici a quibus, in riferimento alla peculiare caratteristica di talune controversie, verifichino se la diretta applicazione dell'art. 4, comma secondo, della sopravvenuta legge 903/1977 renda superfluo - salva sempre la verifica del requisito quantitativo di cui agli artt. 11, legge 604 del 1966 e, in ipotesi, 35, legge 300/1970 - il rilievo della questione di costituzionalità e se, indipendentemente da tale peculiarità, l'interpretazione del detto secondo comma dell'art. 4 non consenta di pervenire ad identico risultato. - O. nn. 104/1979; 105/1979; 106/1979.
Art. 11 Licenziamenti individuali · Art. 2 Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti · Art. 3 cost. · Art. 10 cost.