Art. 11 — COMMA ABROGATO DALLA L. 11 MAGGIO 1990, N. 108

La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale e' esclusa dalle disposizioni della presente legge.5

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale, con sentenza 11 - 18 giugno 1986 n. 137 (in G.U. 1a s.s. 25/06/1986 n. 30) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 11 della legge 15 luglio 1966 n. 604, [...] nella parte in cui prevedono il conseguimento della pensione di vecchiaia e, quindi, il licenziamento della donna lavoratrice per detto motivo, al compimento del cinquantacinquesimo anno d'eta' anziche' al compimento del sessantesimo anno come per l'uomo".

Testo vigente dal 26 maggio 1990

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 176/1986

    Ha colpito questo articolo
    7 luglio 1986

    Sulla base dei principi già formulati dalla Corte - nella decisione con cui, dichiarando la illegittimità costituzionale parziale dell'art. 11, primo comma, legge 15 luglio 1966, n. 604 (sui licenziamenti individuali), ha esteso ai lavoratori ultrasessantacinquenni non pensionati ne' in possesso dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia, le garanzie di cui agli artt. 2 (necessità della forma scritta del licenziamento e comunicazione, se richiesta, dei motivi) e 5 (onere della prova della giusta causa o del giustificato motivo a carico del datore di lavoro) di detta legge - deve ora affermarsi che anche ai predetti soggetti va riconosciuta la stessa tutela accordata agli altri lavoratori, cioè quelle cautele e quelle garanzie volte al rispetto della personalità umana ed indicative del valore spettante al lavoro nella moderna società, non potendosi - e tanto più - nell'epoca presente, in cui la durata della vita media si è prolungata ed il lavoro è reso meno usurante dalla meccanizzazione, assumere l'età più avanzata come indice, di per sé, di un minor rendimento fisico e psichico nei confronti del datore e dell'impresa e quindi a fondamento di un trattamento discriminatorio. Pertanto, è costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3 e 4 (violato, quest'ultimo, in quanto la tutela del diritto al lavoro è strettamente connessa all'attuazione del principio di uguaglianza) - il succitato art. 11, comma primo, della legge n. 604 del 1966, nella parte in cui esclude l'applicabilità degli artt. 1 (necessità di giusta causa a fondamento del licenziamento dei prestatori di lavoro, ai sensi dell'art. 2119 cod. civ. o di un giustificato motivo) e 3 (sussistenza di un giustificato motivo di licenziamento determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro o al regolare funzionamento di essa) della stessa legge, nei riguardi dei prestatori di lavoro che, senza essere pensionati o in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età. - S. n. 174/1971.

    Art. 11 Licenziamenti individuali · Art. 1 Licenziamenti individuali · Art. 3 Licenziamenti individuali

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 137/1986

    Ha colpito questo articolo
    18 giugno 1986

    È rilevante - e va perciò esaminata nel merito - la questione di legittimità costituzionale anche nell'ipotesi in cui sia sopravvenuta una nuova disciplina, allorché questa risulti inapplicabile alle fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore, sulle quali vertono i giudizi di provenienza. (Ammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, legge 15 luglio 1966, n. 604; 9, r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272, modificato dall'art. 2, legge 4 aprile 1952, n. 218; 15, d.lg.C.p.S. 16 luglio 1947, n. 708, e 16, legge 4 dicembre 1956, n. 1450, nella parte in cui prevedono il conseguimento della pensione di vecchiaia e, quindi, il licenziamento della donna lavoratrice per detto motivo, al compimento del cinquantacinquesimo anno di età anziché al compimento del sessantesimo anno come per l'uomo - sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 37 e 38 Cost. - avendo i giudici a quibus escluso, in sede di riesame della rilevanza alla stregua dello ius superveniens, che l'art. 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 - il quale consente alle lavoratrici, sia pure a seguito di loro opzione, di continuare a prestare lavoro fino al raggiungimento del sessantesimo anno d'età - abbia efficacia retroattiva).

    Art. 11 Licenziamenti individuali · Art. 2 Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti · Art. 16 Trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 174/1971

    Ha colpito questo articolo
    14 luglio 1971

    Nel sistema della legge n. 604 del 1966 deve distinguersi a proposito dei lavoratori che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età, la situazione dei lavoratori che siano in possesso di tali requisiti: la diversità di trattamento dettata dall'art. 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, nei confronti dei lavoratori ultrasessantacinquenni mentre si giustifica per coloro che abbiano diritto alla pensione di vecchiaia non trova alcuna giustificazione per quelli che tale diritto non abbiano maturato. Per questi ultimi pertanto l'art. 11 della ripetuta legge n. 604 detta una disciplina che contrasta con l'art. 3 della Costituzione, visto in relazione al successivo art. 4. È quindi costituzionalmente illegittimo l'art. 11, comma primo, della citata legge n. 604, nella parte in cui esclude l'applicabilità degli artt. 2 e 5 della stessa legge nei riguardi dei prestatori di lavoro che, senza essere pensionati o in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età.

    Art. 11 Licenziamenti individuali · Art. 2 Licenziamenti individuali · Art. 5 Licenziamenti individuali

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 26 maggio 1990

Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 1986 al 26 maggio 1990. 59 parole tolte.

tolto: Le disposizioni della presente legge non si applicano ai datori di lavoro che occupano fino a trentacinque dipendenti e nei riguardi dei prestatori di lavoro che siano in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia o che abbiano comunque superato il 65° anno di eta', fatte salve le disposizioni degli articoli 4 e 9.La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale e' esclusa dalle disposizioni della presente legge.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1966-07-15;604~art11 · fonte del testo

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