Corte costituzionale

Sentenza n. 541/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/12/2000 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge

15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali) e

dell'art. 2096 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il

28 luglio 1995 dal pretore di Chieti nel procedimento civile vertente

tra R. P. e S. W. T. S.p.a., iscritta al n. 106 del registro

ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 12, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 2000 il giudice

relatore Fernando Santosuosso.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso della controversia individuale di lavoro promossa

da R. P. - lavoratore assunto in prova e soggetto alla tutela

dell'avviamento obbligatorio di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482

- nei confronti di una S.p.a., il pretore di Chieti, in funzione di

giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme

sui licenziamenti individuali) e dell'art. 2096 cod. civ., in

riferimento agli articoli 2, 3, 24, 35 e 38 della Costituzione.

Osserva il giudice a quo che l'art. 10 della legge n. 604 del

1966, nel disporre che le norme di quest'ultima si applichino ai

lavoratori in prova soltanto dal momento in cui l'assunzione diviene

definitiva e, in ogni caso, quando sono decorsi sei mesi dall'inizio

del rapporto di lavoro, esclude che durante il periodo di prova il

licenziamento del lavoratore debba avvenire con la forma scritta,

com'è previsto, invece, dalla regola generale di cui all'art. 2

della medesima legge. La giurisprudenza della Cassazione, infatti,

ritiene legittimo il licenziamento dei lavoratori in prova anche se

avvenuto oralmente, con il solo limite di garanzia costituito

dall'obbligo di esternazione dei motivi al fine di rendere possibile

l'eventuale contestazione in sede giudiziaria. Ed anche questa Corte,

con le due sentenze n. 204 del 1976 e n. 189 del 1980, ha

sostanzialmente escluso che la mancanza dell'obbligo della forma

scritta per il licenziamento dei lavoratori in prova potesse

implicare una qualche violazione di norme costituzionali.

Il pretore di Chieti, però, nonostante i richiamati orientamenti

giurisprudenziali, ritiene che l'insussistenza del vincolo formale

assurga a violazione dei menzionati parametri. In particolare, il

diritto di difesa non sarebbe adeguatamente garantito perché il

lavoratore, non avendo a disposizione l'atto nel quale vengono

indicate le ragioni del recesso, si troverebbe in una situazione di

minorata tutela, non potendo organizzare in modo valido la propria

difesa in sede giurisdizionale; la semplice impugnabilità del

recesso, infatti, non eviterebbe al lavoratore l'onere di dover

dimostrare l'illegittimità del licenziamento, contrariamente a

quanto di solito avviene. Oltre a ciò le norme impugnate

confliggerebbero con gli artt. 35 e 38 Cost., poiché non

tutelerebbero in modo soddisfacente il diritto al lavoro, tanto più

che nel caso si tratta di lavoratore invalido che gode del

trattamento speciale di cui alla legge n. 482 del 1968.

Quanto al profilo della rilevanza, il giudice rimettente osserva

che l'accoglimento della presente questione porterebbe

all'accoglimento del ricorso del lavoratore, mentre a decisione

opposta dovrebbe pervenirsi in caso di rigetto della medesima.

2.- È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o

infondata.

Osserva la difesa erariale che la sentenza n. 189 del 1980 di

questa Corte ha già chiarito che la condizione giuridica del

lavoratore in prova, fissata dalla legge, non è contraria ai

precetti costituzionali di cui agli artt. 3, 4, 35 e 41 della Carta

fondamentale; parimenti insussistente è la pretesa violazione

dell'art. 24 Cost., poiché il lavoratore ha sempre la possibilità

di impugnare il licenziamento in sede giudiziale, facendone così

dichiarare l'eventuale illegittimità. Considerato in diritto

1. - Viene sollevata questione di legittimità costituzionale

dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui

licenziamenti individuali) e dell'art. 2096 cod. civ., i quali

sarebbero in contrasto con gli artt. 2, 3, 24, 35 e 38 della

Costituzione, poiché prevedono che le garanzie di cui alla legge

n. 604 del 1966 per il caso di licenziamento si applichino ai

lavoratori in prova soltanto dal momento in cui l'assunzione diviene

definitiva e, in ogni caso, quando sono decorsi sei mesi dall'inizio

del rapporto di lavoro e, perciò, escludono (secondo costante

giurisprudenza) che durante il periodo di prova il licenziamento del

lavoratore debba avvenire con la forma scritta, com'è disposto,

invece, dalla regola generale di cui all'art. 2 della medesima legge.

In particolare, il pretore di Chieti ravvisa nel combinato disposto

in esame la violazione del diritto al lavoro (trattasi, nella specie,

di un soggetto avviato obbligatoriamente al lavoro ai sensi della

legge n. 482 del 1968) e del diritto di difesa, perché il

lavoratore, non avendo a disposizione l'atto nel quale vengono

indicate le ragioni del recesso, si troverebbe in una situazione di

minorata tutela, non potendo organizzare in modo valido la propria

difesa in sede giurisdizionale.

2. - La questione è infondata.

L'apposizione al contratto di lavoro di una clausola di prova

(che, ai sensi dell'art. 2096 cod. civ., deve risultare da atto

scritto) è finalizzata all'accertamento, nell'arco di un periodo di

tempo che in genere non supera i sei mesi, della sussistenza nel

prestatore di determinate qualificazioni tecniche ritenute necessarie

al proseguimento del già intrapreso rapporto di lavoro.

Indipendentemente, quindi, dalle differenti costruzioni

dogmatiche che la dottrina civilistica ha elaborato al riguardo, la

predetta clausola attribuisce al contratto di lavoro un quid proprium

che non è ravvisabile in assenza della medesima.

Tale differenza è stata ribadita in più occasioni dalla

giurisprudenza di questa Corte, prima nelle risalenti sentenze n. 204

del 1976 e n. 189 del 1980 citate dal rimettente e, più di recente,

nella sentenza n. 172 del 1996, ove si è precisato che "la

dichiarazione di recesso del datore di lavoro per esito negativo

della prova non può essere propriamente qualificata come

licenziamento ed è invece avvicinabile alla risoluzione del rapporto

per scadenza del termine".

Inoltre lo stesso art. 10 ora impugnato assegna rilevanza alla

scadenza del termine massimo della prova, perché prevede, a garanzia

del dipendente, che tutte le norme della legge n. 604 del 1966 (e,

quindi, anche l'art. 2) si applichino comunque anche al lavoratore in

prova "decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro".

La giurisprudenza di legittimità considera distintamente le due

fattispecie del recesso dal rapporto in prova e del licenziamento dal

rapporto definitivo, pur avendo introdotto sempre maggiori

possibilità di controllo delle ragioni del recesso. La specialità

del rapporto, quindi, si proietta sulla facoltà di recesso alla

scadenza del periodo di prova, e tale diversità strutturale

giustifica anche la censurata diversità di disciplina della forma

dell'atto che pone termine al rapporto stesso.

L'infondatezza della questione sotto il profilo della presunta

lesione del principio di eguaglianza rende evidente anche

l'inconsistenza del richiamo agli artt. 2 e 35 della Carta

fondamentale, poiché i principi generali di tutela della persona e

del lavoro (ordinanza n. 254 del 1997) non si traducono nel diritto

al conseguimento ed al mantenimento del posto (sentenza n. 390 del

1999), dovendosi piuttosto riconoscere garanzia costituzionale al

solo diritto di non subire un licenziamento arbitrario.

3. - Egualmente infondata è la censura prospettata dal pretore

di Chieti in riferimento agli articoli 24 e 38 della Costituzione. Ad

avviso del giudice a quo il lavoratore in prova, non avendo a

disposizione l'atto scritto nel quale vengono indicate le ragioni del

recesso, si troverebbe in una situazione di minorata tutela, non

potendo organizzare in modo valido la propria difesa in sede

giurisdizionale.

Va osservato in proposito che non sussiste alcun dubbio circa il

diritto ad una effettiva difesa, essendo pacifico (come riconosce

anche il rimettente) che il lavoratore in prova ingiustamente

licenziato può ricorrere in sede giurisdizionale per ottenere la

declaratoria di illegittimità del licenziamento. Egli può infatti

allegare e provare l'eventuale sussistenza di ragioni del recesso

estranee all'esito dell'esperimento; la maggiore o minore difficoltà

di tale onere, a seconda delle varie circostanze, si risolve comunque

in un problema di fatto che non assurge a violazione dell'art. 24

Cost.

4. - Non vale a modificare i termini della questione la

considerazione che nel giudizio a quo il lavoratore licenziato sia un

invalido, avviato obbligatoriamente al lavoro ai sensi della legge

n. 482 del 1968.

Questa Corte, infatti, ha già riconosciuto (sentenza n. 255 del

1989) che il patto di prova è compatibile con l'assunzione

obbligatoria di detti lavoratori, a condizione che la prova tenga

conto delle minorate capacità lavorative dell'interessato; ed in tal

senso è costantemente orientata anche la giurisprudenza della Corte

di cassazione. Il generico richiamo all'art. 38 Cost., attraverso cui

il giudice rimettente lamenta la minore tutela di cui godrebbe tale

categoria protetta, si palesa, perciò, privo di fondamento.

Non può essere ignorato, d'altra parte, che la giurisprudenza di

legittimità, attraverso un lungo processo di interpretazione, è

andata elaborando un orientamento più rigoroso in tema di recesso

nei confronti del lavoratore invalido assunto con patto di prova:

così ha affermato, tra l'altro, importanti principi circa l'obbligo

di esternazione dei motivi dell'esito negativo della prova,

soprattutto al fine di evitare il licenziamento c.d. in frode alla

legge, ossia finalizzato al solo obiettivo di aggirare il sistema

dell'assunzione obbligatoria. Il menzionato iter giurisprudenziale,

ancor oggi in evoluzione, non fa che corroborare la già dimostrata

infondatezza della presente questione anche sotto il profilo

dell'art. 38 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui

licenziamenti individuali) e dell'art. 2096 del codice civile

sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 35 e 38 della

Costituzione, dal pretore di Chieti con l'ordinanza di cui in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2000.

Il Presidente e redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 dicembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:541 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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