Corte costituzionale

Sentenza n. 121/1972

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/07/1972 · relatore Vincenzo Trimarchi

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 10

della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante norme sui licenziamenti

individuali, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 1 agosto 1970 dal pretore di Milano nel

procedimento civile vertente tra Gualtieri Ignazio Cesare e la società

Sperry Rand Italia, iscritta al n. 54 del registro ordinanze 1971 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 87 del 7 aprile

1971;

2) ordinanza emessa il 9 luglio 1971 dal pretore di Marano di

Napoli nel procedimento civile vertente tra Cirrincione Giuseppe e la

società General Instrument Europe, iscritta al n. 307 del registro

ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 259 del 13 ottobre 1971;

3) ordinanza emessa il 31 agosto 1971 dal pretore di Reggio

Calabria nel procedimento civile vertente tra Malinconico Anna e la

Federazione degli ordini dei farmacisti italiani ed altri, iscritta al

n. 429 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 323 del 22 dicembre 1971.

Visti gli atti di costituzione di Gualtieri Ignazio Cesare e

d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 9 maggio 1972 il Giudice relatore

Vincenzo Michele Trimarchi;

uditi gli avvocati Vincenzo Mazzei e Valente Simi, per il

Gualtieri, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Tarin,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel procedimento civile vertente tra l'ing. Ignazio Cesare

Gualtieri e la S.p.a. Sperry Rand Italia, il pretore di Milano, con

ordinanza del 1 agosto 1970, in parziale accoglimento dell'eccezione

sollevata dall'attore, considerava rilevante e non manifestamente

infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 15 luglio

1966, n. 604, contenente norme sui licenziamenti individuali, nella

parte in cui non comprende fra i destinatari di dette norme i

prestatori di lavoro subordinato che rivestono la qualifica di

dirigenti.

Riteneva, anzitutto, che il giudizio non poteva essere definito

indipendentemente dalla risoluzione della questione. E ciò in quanto

non era controverso che l'attore avesse prestato la propria opera in

qualità di dirigente, ed era escluso che l'art. 10 potesse essere

interpretato estensivamente e che quindi le norme della legge potessero

applicarsi ai rapporti di lavoro dei dirigenti.

In relazione al merito, al pretore non sembrava, dall'esame degli

artt. 2060, 2086 e 2095 del codice civile, che si potesse desumere, per

quanto attiene ai soggetti del rapporto di lavoro, una diversità di

situazione, sia di fatto che di diritto, per gli impiegati e gli

operai, da un canto, e per i dirigenti, dall'altro: lo status di

dirigente non si diversificherebbe per nulla da quello attribuito agli

impiegati ed operai, essendosi la legge limitata a contrapporre

all'imprenditore la categoria dei prestatori di lavoro subordinato,

comprensiva dei dirigenti tecnici e amministrativi, impiegati e operai.

Dall'esame degli artt. 2096 e seguenti del codice civile e 96 e 98

delle disposizioni per l'attuazione dello stesso codice, poi,

risulterebbe non operata, neppure indirettamente, alcuna disparità di

trattamento o statuita una disciplina particolare per alcuna delle

categorie considerate. Ed infine gli artt. 4, 6 e 10 del r.d.l. 13

novembre 1924, n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562,

sul contratto di impiego privato, porrebbero sullo stesso piano i

dirigenti e gli impiegati.

Da tutto ciò il pretore traeva la conseguenza che alla disparità

di trattamento tra le varie categorie di lavoratori subordinati creata

dall'art. 10, non corrisponde, neppure indirettamente, una diversità

di situazioni di fatto e di diritto, tale da consentire al legislatore

di adottare, obiettivamente e ragionevolmente, norme differenziate.

D'altra parte, neppure attraverso l'esame dei lavori preparatori, è

individuabile una particolare ragione che giustifichi quella

disparità: nella Relazione di maggioranza davanti alla Camera si

sostiene che la esclusione, dal campo di applicazione della legge, dei

dirigenti d'azienda sia fondata sulla convinzione che il rapporto di

lavoro che li riguarda, abbia garanzie tali da renderlo essenzialmente

diverso dai normali contratti in materia di lavoro, ma tali garanzie

non sono state enunciate. Codeste garanzie, precisava infine il

pretore, ad ogni modo non sussistono, e comunque non avrebbero mai

potuto tutelare il dirigente dal potere di licenziamento ad nutum che

attualmente l'art. 2118 del codice civile fornisce al datore di lavoro

e che questo è in condizione di esercitare anche per ragioni

sindacali, politiche e religiose in contrasto con i relativi principi

di libertà costituzionalmente garantiti.

L'ordinanza è stata regolarmente comunicata e notificata ed è

stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 87 del 7

aprile 1971.

2. - Nel procedimento civile promosso davanti al pretore di Marano

di Napoli dall'ing. Giuseppe Cirrincione nei confronti della S.p.a.

General Instrument Europe presso cui aveva prestato la propria opera

come dirigente e dalla quale sarebbe stato licenziato senza alcun

giustificato motivo, sorgeva controversia sull'applicabilità alla

specie della legge n. 604 del 1966 e veniva quindi eccepita dall'attore

l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 di detta legge nella parte

in cui esclude i dirigenti dai destinatari delle relative norme.

Nelle more del giudizio, avendo il Cirrincione accettato le

competenze maturate, la società convenuta chiedeva che fosse

dichiarata cessata la materia del contendere e fosse quindi disattesa

la detta eccezione di illegittimità costituzionale.

Il pretore, con ordinanza del 9 luglio 1971, considerava tale

eccezione come preliminare all'esame del merito, e rilevante e non

manifestamente infondata la questione in riferimento all'art. 3 della

Costituzione.

Osservava che i dirigenti sono dei prestatori di lavoro, sia pure

altamente qualificati, ma sempre dipendenti dal datore di lavoro al

quale devono rispondere di ogni azione o iniziativa, e che l'art. 10

(dichiarando inapplicabile la legge nei confronti dei dirigenti) faceva

una distinzione in contrasto con l'elencazione dei prestatori di lavoro

di cui all'art. 2095 del codice civile. E riteneva quindi che la

disparità di trattamento disposta in ordine al licenziamento

individuale, fosse in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

L'ordinanza veniva regolarmente comunicata, notificata e pubblicata

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 259 del 13 ottobre 1971.

3. - Anna Malinconico, condirigente della Gestione Conto Ufficio

Fiduciario della provincia di Reggio Calabria, essendo stata, il 22

aprile 1968, sostituita da altra impiegata, conveniva la detta

Gestione, nonché la Federazione degli ordini dei farmacisti italiani e

l'Ufficio fiduciario degli enti mutualistici e degli Ordini dei

farmacisti, sezione provinciale di Reggio Calabria, davanti al pretore

di Reggio Calabria chiedendo che il licenziamento fosse dichiarato

illegittimo e quindi inefficace ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge

n. 604 del 1966, con la conseguente condanna dei convenuti alla

riassunzione in servizio con la qualifica e le mansioni di condirigente

o in mancanza con la condanna dei convenuti alla corresponsione in suo

favore dell'indennità prevista dall'art. 8 della legge nonché

dell'indennità di anzianità di cui al successivo art. 9.

Nel contrasto delle parti il pretore, premesso che la Malinconico

aveva prestato la propria opera quale "dirigente amministrativo" alle

dipendenze di un imprenditore privato, riteneva preliminare ad ogni

altra la risoluzione della questione di competenza. Si domandava quindi

se fossero applicabili alla specie le norme contenute negli artt. 1, 2,

6, 9 e 10 della legge n. 604 ovvero quelle contenute negli artt. 2118

del codice civile e 429 e seguenti del codice di procedura civile e

dopo aver concluso per l'inapplicabilità delle prime, sollevava la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della citata

legge nella parte in cui non comprende tra i destinatari delle norme

dettate agli artt. 1, 2, 6 e 9 in ordine alla legittimita ed efficacia

dei licenziamenti individuali, alla competenza pretorile a conoscere

dei licenziamenti stessi ed alla indennità di licenziamento, i

prestatori di lavoro subordinato che rivestono la qualifica di

dirigenti.

Riteneva che codesta esclusione fosse in contrasto con l'art. 3,

commi primo e secondo della Costituzione, perché le disposizioni

legislative che allo stato regolano la categoria dei dirigenti non

danno a questi alcuna garanzia di stabilità o una garanzia tale da

rendere sostanzialmente diverso il loro contratto di lavoro individuale

da quello delle altre due categorie di collaboratori dell'imprenditore;

e pertanto lo status del dirigente non si diversificherebbe da quello

degli impiegati e degli operai; e non sarebbe del pari sostanzialmente

diverso dagli altri rapporti di lavoro subordinato, il rapporto

fiduciario di dirigenza.

Osservava infine che imporre all'imprenditore di non recedere dal

contratto di lavoro se non per giusta causa o per giustificato motivo

esalta il diritto al lavoro costituzionalmente garantito e non

significa limitare l'imprenditore nel suo diritto ad organizzare il

lavoro imponendo allo stesso di mantenere in servizio un soggetto che

non ritiene più idoneo, essendo proprio l'inidoneità obiettiva uno

dei giustificati motivi di recesso.

E concludeva per la non manifesta infondatezza della sollevata

questione, richiamandosi ai motivi di diritto assunti dalla Corte

costituzionale a base della sentenza n. 14 del 1970 (per gli

apprendisti ed in relazione all'indennità di anzianità) e

specificamente ravvisando nell'art. 10, per i dirigenti, "una

situazione di trattamento differenziato cui non corrisponde una

diversità di situazione di fatto e di diritto nei soggetti destinatari

della norma".

L'ordinanza veniva comunicata, notificata e pubblicata sulla

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 323 del 22 dicembre 1971.

4. - Nel giudizio instaurato con l'ordinanza del pretore di Milano

si è costituito l'ing. Gualtieri il quale, a mezzo degli avvocati

Aldo Politi, prof. Antonio Gualtieri, Alberto Sordi, prof. Vincenzo

Mazzei e prof. Valente Simi, con la comparsa di deduzioni e con una

memoria difensiva, ha concluso perché la questione fosse dichiarata

fondata.

Le situazioni di fatto e di diritto dei dirigenti, degli impiegati

e degli operai non sono diverse, dato che tutti sono prestatori di

lavoro subordinato. Non rileva in contrario che il dirigente,

nell'espletamento del suo lavoro, occupi la sfera più alta

dell'azienda o sia ritenuto l'alter ego dell'imprenditore, perché è

escluso che sia imprenditore: resta un impiegato con particolari

funzioni ed autonomia. Ciò che conta, d'altra parte, è che vi sono

dirigenti alle dipendenze di altri dirigenti, e che la collaborazione

sostitutiva ricorre anche a proposito dell'attività degli impiegati.

Va tenuto presente che tra i dirigenti e gli impiegati si è

inserita la categoria intermedia dei funzionari e che praticamente la

scala gerarchica non conosce più veri e propri salti.

Il dirigente, in base alla contrattualistica, rimane di regola un

impiegato cui si applica tutta la normativa dettata per gli impiegati;

e secondo varie leggi, i dirigenti sono compresi tra gli impiegati o

sono indicati come impiegati.

Occorre considerare, ai fini della denunciata illegittimità

costituzionale, che la ratio della legge n. 604 del 1966 è

rappresentata dalla non risolubilità del rapporto di lavoro se non in

presenza di un giustificato motivo oggettivamente valutabile. Perché

quindi potesse apparire ragionevole l'esclusione dei dirigenti, sarebbe

stato necessario negare che per i dirigenti la continuità del rapporto

di lavoro costituisce una aspettativa normale. Ma ciò non si ha, anzi

è vero il contrario. Per cui il licenziamento del dirigente non può

non essere serio, ponderato, redatto per iscritto e motivato e non

avere un fondamento oggettivo. Di codesta posizione del dirigente, poi,

avrebbero dato atto gli stessi datori di lavoro in sede di contratto

collettivo, estendendo le norme della legge relative alla continuità a

favore della categoria dei dirigenti che l'art. 10 aveva escluso.

L'esclusione non può essere basata d'altra parte sull'elemento

fiduciario, perché in effetti è stata disposta sul presupposto di una

preesistente tutela dei dirigenti, la legge non fa riferimento ad

aspetti fiduciari e comunque questi sarebbero pressoché scomparsi.

Essa è quindi del tutto ingiustificata, specie dopo la sentenza n.

14 del 1970 della Corte costituzionale per cui la legge è applicabile

agli apprendisti.

E consentirebbe pericolose elusioni della legge, anche per gli

impiegati, potendo il datore di lavoro promuovere l'impiegato a

dirigente e poi licenziarlo ad nutum.

La legge n. 604 del 1966 merita, invece, di essere valida ed

operante anche per i dirigenti. Considerato che il notevole

inadempimento è per il dirigente più largo e frequente di quanto non

sia per il comune impiegato, e che i motivi oggettivi sono più

facilmente indicabili, l'applicazione della legge, nei confronti dei

dirigenti darebbe piena soddisfazione all'interesse dell'impresa ed

eliminerebbe solo il capriccio e l'arbitrio dell'imprenditore.

5. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocato generale dello Stato, ha spiegato intervento in

tutti e tre i giudizi. Con gli atti di intervento di eguale contenuto

e con la memoria depositata nei procedimenti di cui alle ordinanze dei

pretori di Milano e di Marano di Napoli, ha chiesto che la questione

fosse dichiarata non fondata.

Premesso che il principio di eguaglianza non va inteso in senso

meccanicamente livellatore e che, in tema di lavoro, i dettami della

Costituzione devono essere interpretati ed applicati con riferimento

non solo alla posizione dei prestatori di lavoro ma anche ai datori di

lavoro, l'esclusione dei dirigenti dai destinatari della legge n. 604

del 1966 risulta adeguatamente giustificata dalla particolare posizione

dei dirigenti nel mondo del lavoro.

L'art. 2095 del codice civile, ai fini di determinare i requisiti

di appartenenza ad una delle tre categorie di prestatori di lavoro,

rinvia a leggi speciali e alla contrattazione collettiva.

Orbene, numerose norme legislative, a cominciare dalla legge 15

giugno 1893, n. 295, e fino alla legge 18 aprile 1962, n. 230, hanno

dato vita ad una regolamentazione del rapporto di lavoro di dirigenza,

diversa da quella degli altri rapporti di lavoro. Del pari

differenziata risulta la disciplina emergente dalla contrattazione

collettiva operante nella quasi totalità dei settori produttivi. E

negli stessi sensi si è determinata la giurisprudenza, per cui è

"dirigente colui che è preposto al coordinamento generale della

attività aziendale nella sua totalità o in alcuni rami ed al quale è

riconosciuta la possibilità di imprimere le sue discrezionali potestà

di determinazione alle attività di ordine tecnico o amministrativo che

fanno capo ai vari servizi, uffici o reparti dell'azienda, nonché una

posizione di preminenza o di supremazia assoluta nei confronti degli

altri dipendenti o di subordinazione immediata ed esclusiva verso il

solo imprenditore".

Il rapporto di lavoro del dirigente per ciò presenta delle

caratteristiche particolari che si estrinsecano in una attività

sostitutiva di quella che svolgerebbe lo stesso imprenditore qualora

assumesse direttamente la direzione aziendale, e che fanno del

dirigente un alter ego dell'imprenditore nell'esercizio del potere

direttivo.

La posizione del dirigente riflette l'accentuata personalizzazione

del rapporto; per cui ad essa è strettamente connesso un legame di

stima e di fiducia tra le parti, necessario per rendere possibile la

collaborazione.

Tenendo conto di ciò il legislatore del 1966, per l'esclusione in

esame, si è fondato sulla considerazione che il rapporto di lavoro

relativo ai dirigenti di azienda abbia garanzie e caratteristiche tali

da renderlo essenzialmente diverso dai normali rapporti in materia di

lavoro.

La denunciata disparità di trattamento, quindi, non sussiste. Ben

diversa è la posizione nell'impresa del dirigente da quella

dell'operaio o impiegato, e conseguentemente tale posizione è stata

sempre diversamente considerata e regolamentata.

6. - All'udienza del 9 maggio 1972, gli avvocati prof. Vincenzo

Mazzei e Valente Simi per il Gualtieri, svolgevano le ragioni difensive

a sostegno della tesi della fondatezza della sollevata questione di

legittimità costituzionale. Per la contraria tesi della non fondatezza

si pronunciava per il Presidente del Consiglio dei ministri, il

sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Tarin. Considerato in diritto :

1. - Con le tre ordinanze indicate in epigrafe i pretori di Milano,

di Marano di Napoli e di Reggio Calabria denunciano per contrasto con

l'art. 3 della Costituzione l'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n.

604, contenente norme sui licenziamenti individuali nella parte in cui

esclude che si applichino ai dirigenti le norme della stessa legge o,

secondo l'ordinanza del pretore di Reggio Calabria, quelle di cui agli

artt. 1, 2, 6 e 9.

La questione è unica e pertanto è disposta la riunione dei

relativi giudizi e gli stessi vengono decisi con una sola sentenza.

2. - Si assume dai tre pretori che, disponendo il citato art. 10

che le norme della legge di cui fa parte, "si applicano nei confronti

di prestatori di lavoro che rivestano la qualifica di impiegato e di

operaio, ai sensi dell'art. 2095 del codice civile", le stesse norme

non siano applicabili nei confronti dei prestatori di lavoro

subordinato aventi la qualifica di dirigenti.

Per codesti prestatori di lavoro subordinato si avrebbe una

disciplina legislativa diversa da quella dettata per gli impiegati ed

operai.

E siccome le situazioni di fatto e di diritto dei dirigenti e degli

impiegati ed operai sarebbero eguali, il trattamento differenziato in

tal modo posto in essere, sarebbe in contrasto con il principio di

eguaglianza.

3. - Si ritiene anzitutto che siano eguali le situazioni di fatto e

di diritto dei dirigenti, da una parte e degli impiegati ed operai,

dall'altra.

L'eguaglianza delle due situazioni discenderebbe, secondo il

pretore di Milano, dagli artt. 2060, 2086, 2094, 2095, 2096 e seguenti

del codice civile, e 96 e 98 delle disposizioni per l'attuazione dello

stesso codice; e dagli artt. 4, 6 e 10 del r.d.l. 13 novembre 1924, n.

1825, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, sul contratto di

impiego privato; e secondo il pretore di Reggio Calabria, dalle norme

che allo stato regolano la categoria dei dirigenti amministrativi e

tecnici e cioè dai detti artt. 2060, 2086, 2094 e 2095 del codice

civile e dal detto r.d.l. n. 1825 del 1924, nonché dal r.d.l. 15 marzo

1923, n. 692, art. 1; dall'art. 3 del regolamento approvato con r.d. 10

settembre 1923, n. 1955; dall'art. 3 del regolamento approvato con il

r.d. 10 settembre 1923, n. 1956; dalla legge 22 febbraio 1934, n. 370,

art. 1; e dalla legge 18 aprile 1962, n. 230, artt. 1 e 4.

Senonché, a parte il fatto che da alcune delle anzidette fonti

(come dagli artt. 2060, 2094 e 2096 e seguenti del codice civile e dal

r.d.l. n. 1825 del 1924) nulla può ricavarsi in favore dell'asserita

uguaglianza delle situazioni di fatto e di diritto dei dirigenti e

delle altre categorie di prestatori di lavoro subordinato, gli artt.

2086 e 2095 del codice civile, e quest'ultimo unitamente agli artt. 95

e 96 delle disposizioni per l'attuazione dello stesso codice, precisano

che nell'ambito dell'impresa accanto all'imprenditore vi sono i

prestatori di lavoro subordinato e che questi si distinguono in

dirigenti amministrativi o tecnici, impiegati e operai, sulla base dei

requisiti di appartenenza alle singole categorie determinati dalle

leggi speciali e dalle norme di autonomia collettiva in relazione a

ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura dell'impresa.

Anteriormente al 1942 i dirigenti avevano trovato una prima, anche

se non specifica, considerazione nella legge 15 giugno 1893, n. 295,

art. 14, comma secondo, in cui sia pure ai limitati effetti di essa, i

direttori e gli amministratori di fabbriche o imprese industriali che

davano abitualmente lavoro a non meno di 50 operai, erano posti sullo

stesso piano degli industriali. Al personale direttivo delle aziende,

poi, si erano riferiti il r.d.l. n. 692 del 1923 sull'orario di lavoro

e i relativi regolamenti approvati con i rr.dd. nn. 1955 e 1956 del

1923. Ancora, la legge sull'impiego privato (r.d.l. n. 1825 del 1924,

convertito nella legge n. 562 del 1926) aveva riservato agli impiegati

di grado più elevato un trattamento di maggior favore in caso di

licenziamento. Inoltre, il r.d.l. 1 luglio 1926, n. 1130, aveva

prescritto che il personale dirigente dovesse far parte di associazioni

sindacali autonome distinte da tutte le altre, ma inserite

nell'organizzazione degli imprenditori. Ed infine al personale avente

funzioni direttive con responsabilità dell'andamento dell'azienda o

dei servizi, non erano state applicate le norme di cui alla legge n.

370 del 1934 sul riposo domenicale e settimanale e neppure quelle poste

con la legge 10 gennaio 1935, n. 112, sull'istituzione del libretto di

lavoro.

Il legislatore del 1942, con le sopracitate norme, quindi ha preso

atto di una realtà giuridica e normativa già esistente ed ha tenuto

altresì conto della specifica e distinta regolamentazione collettiva.

Successivamente a quella data e fino ad oggi, sul piano legislativo

e su quello della contrattazione collettiva, ha avuto conferma e

sviluppo il precedente orientamento volto a fare dei dirigenti una

categoria a sé stante di prestatori di lavoro subordinato. Di codesto

indirizzo sono sicuri segni l'esclusione dei dirigenti dalla disciplina

del cosiddetto blocco dei licenziamenti (d.lg.lgt. 21 agosto 1945, n.

523; d.lg.lgt. 9 novembre 1945, n. 788, e d.lg.lgt. 8 febbraio 1946,

n. 50) e dall'obbligo della assunzione tramite gli uffici di

collocamento (art. 11, terzo comma, n. 2, della legge 29 aprile 1949, n

264); nonché la possibilità di richiesta nominativa per l'assunzione

di impiegati amministrativi e tecnici con mansioni direttive in

agricoltura (art. 11, comma secondo, lett. a, del d.l. 3 febbraio 1970,

n. 7, convertito nella legge 11 marzo 1970, n. 83); ed infine, la

mancata applicazione delle forme di previdenza previste per gli altri

dipendenti; e così pure delle limitazioni poste dalla legge n. 230 del

1962.

In sede sindacale, poi, i dirigenti godono di un inquadramento

autonomo; e gli atti di autodisciplina collettiva (sino al contratto

collettivo nazionale del 29 luglio 1970 per i dirigenti di aziende

industriali) pongono del pari discipline autonome (ed in quanto

assoggettate al regime della legge n. 741 del 1959, operanti erga omnes

con la valorizzazione della categoria sul piano normativo).

Tutto ciò conduce a ritenere che la categoria dei dirigenti

presenta peculiari caratteristiche che sono oggetto di una disciplina

particolare e trova riscontro nella definizione che del dirigente viene

offerta in giurisprudenza ed in termini, nella sostanza,

sufficientemente costanti.

A caratterizzare la categoria dei dirigenti si ritiene che

concorrano la collaborazione immediata con l'imprenditore per il

coordinamento aziendale nel suo complesso od in un ramo importante di

esso; il carattere fiduciario della prestazione; l'ampio potere di

autonomia nell'attività direttiva; la supremazia gerarchica su tutto

il personale dell'azienda o di un ramo importante di essa, anche senza

poteri disciplinari, ma sempre con poteri organizzativi; la

subordinazione esclusiva all'imprenditore o ad un dirigente superiore;

e l'esistenza di un potere di rappresentanza extra o infraziendale.

Ora, tali aspetti del fenomeno che peraltro non devono in concreto

tutti specificamente concorrere perché il prestatore di lavoro

subordinato possa e debba essere qualificato dirigente, servono

certamente, in una loro considerazione complessiva, a evidenziare la

particolare posizione che il dirigente ha nell'ambito dell'impresa ed a

fare intendere come di codesta posizione sia dato cogliere l'essenza

solo attraverso la valutazione delle relazioni che intercorrono tra

l'imprenditore ed il dirigente e tra questo e gli altri prestatori di

lavoro subordinato.

È a tal riguardo appena il caso di osservare come le categorie dei

dirigenti, degli impiegati e degli operai non determinino dei salti

nella scala gerarchica dei prestatori di lavoro e come invece si passi

da una categoria all'altra e particolarmente da quella degli impiegati

a quella dei dirigenti, attraverso qualifiche intermedie. Con ciò,

però, non si mette in forse la realtà e legittimità della categoria

in esame, con le sue note caratterizzanti le quali sono affatto

evidenti solo che l'impresa nella quale il dirigente sia inserito,

possegga date dimensioni. Anche se non rimane escluso, tenuto conto che

in sede collettiva le norme dettate per il rapporto di impiego valgono

anche per i dirigenti, in quanto compatibili (art. 17 del citato

contratto collettivo nazionale del 1970 per i dirigenti di aziende

industriali), che, sempre nei limiti della compatibilità ed

evidentemente in relazione alle note che caratterizzano la categoria

dei dirigenti ed alle circostanze del singolo caso, possano valere per

gli stessi le norme legislative dettate per gli impiegati.

Al dirigente, in sostanza, che occupa il posto più elevato nella

scala gerarchica dei prestatori di lavoro subordinato, è assicurata

nell'impresa una posizione che trova nel potere direttivo la sua più

vera qualificazione. L'imprenditore, singolo o collettivo, ha nel

dirigente il collaboratore che lo sostituisce o lo assiste nello

svolgimento delle funzioni che gli sono proprie, e l'esecutore, con

discrezionale responsabilità, delle sue direttive.

Appare per ciò essenziale che in tal caso tra l'imprenditore ed il

dirigente s'instauri e si mantenga un rapporto di reciproca fiducia e

di positiva valutazione, ed è in armonia con codesta esigenza che il

rapporto possa venir meno per determinazione unilaterale solo che

soggettivamente vengano considerate cessate le condizioni idonee a

soddisfare la detta esigenza.

Si può pertanto ritenere, senza bisogno di far ricorso a formule o

qualità che non sempre rispecchiano la realtà effettuale del fenomeno

colto nel suo complessivo accadere, che la situazione dei dirigenti non

è di per sé eguale o assimilabile a quella degli impiegati ed operai.

4. - Non si può ritenere d'altra parte che il legislatore del 1966

abbia ecceduto dai suoi poteri in sede di valutazione della situazione

materiale e giuridica dei dirigenti considerata in sé e raffrontata a

quella degli impiegati ed operai.

In effetti il rapporto di lavoro dei dirigenti presenta

caratteristiche ed offre garanzie per cui può ben essere considerato

come speciale; e proprio tali caratteristiche e garanzie sono le note

differenziali nei confronti dell'ordinario rapporto di lavoro

subordinato.

Analogamente a quanto è avvenuto per le altre categorie di

lavoratori subordinati, per i dirigenti la legge n. 604 ha

sostanzialmente tenuto conto dello stato della regolamentazione

collettiva. Per essi in particolare si è avuta la conferma della

pertinenza di una disciplina che leggi anche recenti (come la n. 230

del 1962), contratti collettivi e accordi resi esecutivi erga omnes e

contratti collettivi successivi avevano posto in essere.

Dato ciò e considerato altresì che le norme che regolavano il

rapporto dirigenziale non sono state abrogate né espressamente né

tacitamente, appare del tutto conseguenziale e logico che sul terreno

dello scioglimento unilaterale del rapporto dirigenziale, continuino ad

aver vigore le regole legislative e convenzionali preesistenti, fermo

rimanendo che le stesse si accrescano e si evolvano per la migliore

tutela della categoria, in forza delle nuove e più recenti pattuizioni

di autonomia collettiva ed eventualmente con disposizioni legislative,

in coerenza con la specialità della materia.

5. - Il pretore di Reggio Calabria ritiene che l'art. 10 sia

illegittimo costituzionalmente tra l'altro nella parte in cui esclude

che sia applicabile ai dirigenti l'art. 9 in forza del quale

"l'indennità di anzianità è dovuta al prestatore di lavoro in ogni

caso di risoluzione del rapporto di lavoro".

Decisa nei sensi anzidetti la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 10 in generale, e cioè affermato che la

disciplina relativa ai licenziamenti unilaterali per giusta causa e per

giustificato motivo non si riferisce, e senza alcun contrasto con

l'art. 3 della Costituzione, ai dirigenti, il regime dell'indennità di

anzianità per codesta categoria di prestatori di lavoro è fissato, in

termini sostanzialmente eguali a quelli posti dall'art. 9 della legge

n. 604, e con portata generale, dall'art. 2120 del codice civile, così

come risulta a seguito delle sentenze n. 75 del 1968 e n. 204 del 1971,

e, per i dirigenti di imprese industriali, dall'art. 12 (nel testo

risultante dalla sentenza n. 7 del 1971 di questa Corte) del contratto

collettivo nazionale del 31 dicembre 1948 reso efficace erga omnes dal

d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 483.

La questione quindi, anche sotto il profilo in esame, non può non

apparire infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604, contenente norme sui

licenziamenti individuali, nella parte in cui esclude che le norme

stesse si applichino ai dirigenti, questione sollevata, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO -

LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI. ARDUINO

SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1972:121 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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