Corte costituzionale

Sentenza n. 14/1970

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 04/02/1970 · relatore Luigi Oggioni

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 10

della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante norme sui licenziamenti

individuali, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 16 maggio 1968 dal pretore di Milano nel

procedimento civile vertente tra Lopez Luca e la ditta Studio tecnico

macchine ed attrezzature speciali, iscritta al n. 113 del registro

ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 222 del 31 agosto 1968;

2) ordinanza emessa il 4 marzo 1969 dalla Corte d'appello di

Bologna nel procedimento civile vertente tra Contesti Bruna e la ditta

Arturo Facchini, iscritta al n. 250 del registro ordinanze 1969 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 186 del 23

luglio 1969.

Visti gli atti di costituzione di Lopez Luca, di Contesti Bruna e

della ditta Studio tecnico, e d'intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udito nell'udienza pubblica del 26 novembre 1969 il Giudice

relatore Luigi Oggioni;

uditi l'avv. Giuseppe Di Stefano, per Lopez e Contesti, l'avv.

Rutilio Sermonti, per la ditta Studio tecnico, ed il sostituto avvocato

generale dello Stato Franco Casamassima, per il Presidente del

Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento civile vertente tra Lopez Luca e la

ditta Studio tecnico macchine ed attrezzature speciali in persona del

suo titolare Kalin Francesco, avente ad oggetto la richiesta di

pagamento dell'indennità di anzianità in favore di esso Lopez,

dimissionario dal posto di apprendista che aveva occupato presso la

ditta suddetta dall'8 novembre 1963 al 18 febbraio 1967, il pretore di

Milano, con ordinanza 16 maggio 1968, ha sollevato d'ufficio questione

di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966

n. 604, a norma del quale dovrebbero ritenersi esclusi gli apprendisti

dal detto beneficio economico, e ciò in violazione dell'art. 3 della

Costituzione.

Osserva il pretore che il rapporto di apprendistato, così come è

disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, sebbene

contraddistinto dalla precipua finalità della formazione professionale

del lavoratore, non differirebbe sostanzialmente, per quanto attiene

agli obblighi ed ai diritti dei contraenti, dal rapporto di lavoro

ordinario. Tuttavia, prosegue l'ordinanza, gli apprendisti sarebbero

implicitamente esclusi dalla tutela della legge n. 604 del 1966 sui

licenziamenti individuali, e specificamente dal beneficio della

indennità di anzianità di cui all'art. 9 della stessa legge, giacché

l'art. 10 successivo prevede che le disposizioni della legge medesima

si applichino nei confronti dei prestatori d'opera "che rivestono la

qualifica di impiegato o di operaio ai sensi dell'art. 2095 del codice

civile". Gli apprendisti, oltre ad essere ignorati dalla disposizione

del codice civile ora citata, non potrebbero comunque qualificarsi né

impiegati né operai, costituendo il conseguimento delle qualifiche

stesse soltanto lo scopo cui tenderebbe il rapporto di apprendistato.

Con ciò l'art. 10 in esame porrebbe in essere una ingiustificata

discriminazione a danno degli apprendisti, per cui dovrebbe

dichiararsene l'illegittimità costituzionale.

L'ordinanza notificata il 28 maggio 1968 e comunicata come per

legge, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica

del 31 agosto 1968, n. 222.

Avanti alla Corte costituzionale si è costituito il Lopez,

rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Santulli e Giuseppe Di

Stefano, che hanno depositato le deduzioni il 21 giugno 1968.

La difesa del Lopez, insistendo sulla natura di rapporto di lavoro,

sia pure speciale dell'apprendistato, prospetta gli elementi

differenziatori fra "categoria" professionale e "qualifica"

richiamandosi in particolare all'art. 96 delle disposizioni di

attuazione del codice civile, dal quale dovrebbe desumersi che

nell'ampio concetto di categoria professionale sono ricompresi i vari

gradi attraverso cui si articolerebbero le diverse mansioni particolari

che determinano l'appartenenza ad una o all'altra qualifica.

L'apprendistato sarebbe un momento particolare di una determinata

categoria professionale, mirante al conseguimento di una più elevata

qualifica nell'ambito della stessa categoria. Il termine qualifica

sarebbe stato impropriamente usato dalla legge in luogo di quello di

categoria, come sarebbe reso manifesto dall'espresso riferimento

all'art. 2095 del codice civile, ove appunto si parla di categorie e

non di qualifiche, e pertanto l'art. 10 non potrebbe che essere

interpretato nel senso che la legge debba applicarsi a tutti i

prestatori d'opera che comunque rientrino nelle categorie operaia o

impiegatizia, indipendentemente dalla specifica qualifica loro

attribuita. Da questa interpretazione, la difesa del Lopez trae la

conclusione che debba dichiararsi infondata la questione sollevata.

Avanti alla Corte costituzionale si è anche costituito il Kalin,

rappresentato e difeso dagli avvocati prof. Alfonso Sermonti e Rutilio

Sermonti, che hanno depositato le deduzioni l'8 agosto 1968.

La difesa fa proprie le argomentazioni svolte nell'ordinanza di

rinvio per sostenere l'esclusione degli apprendisti dal beneficio della

indennità di anzianità, aggiungendo che, in base all 'art 2134 del

codice civile, sono applicabili agli apprendisti le norme sul lavoro

nell'impresa solo in quanto siano compatibili con la specialità del

rapporto e non siano derogate da disposizioni di legge speciali, quale

appunto l'art. 10 della legge n. 604.

Contesta peraltro la fondatezza della questione di legittimità

osservando che la lamentata diversità di disciplina troverebbe la sua

razionale giustificazione nella profonda diversità della situazione

degli apprendisti da quella degli altri prestatori di lavoro,

diversità che sarebbe legislativamente espressa dall'art. 2 della

legge 19 gennaio 1955, n. 25, secondo cui appunto "l'apprendistato è

uno speciale rapporto di lavoro".

Conclude pertanto chiedendo dichiararsi infondata per motivi

opposti a quelli della difesa Lopez la questione di legittimità come

sopra sollevata.

Si è anche costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

depositato le deduzioni il 5 agosto 1968.

L'Avvocatura osserva preliminarmente che, dopo la sentenza n. 75

del 1968 con cui la Corte costituzionale ha riconosciuto la natura

retributiva dell'indennità di anzianità, per cui essa va corrisposta

ogni volta che vi sia una prestazione lavorativa, dovrebbe ritenersi

senz'altro che la detta indennità competa in ogni caso anche agli

apprendisti, i quali appunto prestano una attività lavorativa

retribuita. Onde, secondo la Avvocatura, si prospetterebbe un difetto

sopravvenuto di rilevanza in ordine alla questione sollevata.

Nel merito, l'Avvocatura formula osservazioni analoghe a quelle

sopra esposte per sostenere che nell'art. 10 della legge n. 604 del

1966 il termine "qualifica" sarebbe stato utilizzato dal legislatore

nel significato di "categoria" di prestatori di lavoro in genere, e non

come un esplicito riferimento al possesso di una determinata qualifica

professionale. Al riguardo, inoltre, l'Avvocatura precisa che nel

contesto dell'art. 2095, cui espressamente la norma impugnata si

riferisce, la "categoria" dovrebbe interpretarsi come il risultato

della generalizzazione non solo dei singoli tipi di capacità

professionale, ma anche della posizione giuridica di tutti i lavoratori

come tali, la quale si estenderebbe anche agli apprendisti, che non

costituirebbero un "tertium genus" rispetto agli impiegati o agli

operai, essendo titolari pur sempre di un rapporto di lavoro. Questa

interpretazione sarebbe avvalorata dalla ratio dell'art. 10 in esame

che, secondo l'Avvocatura, intenderebbe escludere dai benefici della

legge la sola categoria dei dirigenti e consentirebbe, quindi,

l'applicabilità della legge stessa a tutti gli altri lavoratori, senza

riferimento ad una esplicita e determinata qualifica professionale.

L'Avvocatura conclude pertanto chiedendo dichiararsi la

infondatezza della questione.

Nel corso di analogo procedimento pendente fra Contesti Bruna e la

società in nome collettivo "Arturo Facchini" di Mario Mandes e C.,

concernente un rapporto di lavoro svoltosi dal 19 febbraio 1964 al 31

dicembre 1966, durante il quale l'attrice assumeva di avere prestato

attività di apprendista impiegata presso la detta società, la Corte

di appello di Bologna, su conforme subordinata richiesta

dell'appellante Con-testi, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale del citato art. 10 della legge n. 604 del 1966 sia per

contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, per motivi in

parte coincidenti con quelli esposti nell'ordinanza di rinvio del

pretore di Milano sopra riportati, sia per contrasto con l'art. 35,

primo e secondo comma, della Costituzione.

La Corte d'appello, quanto al primo punto, osserva che al diritto

dell'apprendista all'indennità di anzianità, nel sistema del diritto

obbiettivo vigente, osterebbe soltanto la disposizione incriminata. Ad

escludere il diritto medesimo invero non potrebbe argomentarsi che il

contratto di tirocinio sarebbe sempre a tempo determinato, secondo

quanto disposto dall'art. 7 della legge n. 25 del 1955, e quindi al di

fuori della garanzia dell'indennità, sancita per i soli contratti a

tempo indeterminato dall'art. 2120 del codice civile, poiché il detto

art. 7 si limiterebbe a porre un termine massimo alla durata del

rapporto, senza escludere che esso possa estinguersi prima del termine

stesso, così come sarebbe anche dimostrato dal successivo art. 8, che

prevedendo il cumulo di vari periodi di servizio prestato in qualità

di apprendista ai fini del computo della durata massima del rapporto,

supporrebbe che lo stesso possa estinguersi prima del raggiungimento

della durata medesima. Neppure fornirebbe valide ragioni per

l'esclusione l'analogia tra l'art. 19 della legge n. 25 del 1955,

secondo cui, in mancanza di regolare disdetta al termine del periodo di

tirocinio, l'apprendista è mantenuto in servizio con la qualifica

conseguita, mentre il periodo di apprendistato è considerato utile ai

fini dell'anzianità di servizio del lavoratore, e l'art. 2096 del

codice civile che assoggetta ad eguale disciplina il periodo di prova,

ai fini del computo dell'anzianità di servizio, escludendo però

esplicitamente il diritto all'indennità di anzianità nel caso di

recesso.

L'analogia delle norme, invero, tendenti entrambe solo ad

assicurare l'unicità del rapporto che si protragga oltre il termine,

non giungerebbe a postulare unicità di disciplina per quanto riguarda

la corresponsione dell'indennità di anzianità, in difetto di una

espressa disposizione analoga a quella di cui all'art. 2096 del codice

civile in relazione all'apprendistato.

Quanto al secondo punto l'ordinanza afferma, poi, che la lamentata

discriminazione in danno degli apprendisti si porrebbe altresì in

contrasto con la garanzia della tutela del lavoro in tutte le sue forme

ed applicazioni e con l'obbligo dello Stato di curare la formazione e

l'elevazione professionale dei lavoratori.

L'ordinanza, notificata il 3 giugno 1969, e comunicata come per

legge, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica

del 23 luglio 1969, n. 186.

Avanti alla Corte costituzionale si è costituita la Contesti,

rappresentata e difesa dagli avvocati Aurelio Becca e Giuseppe Di

Stefano i quali hanno depositato le deduzioni il 27 giugno 1969.

La difesa rileva che l'indennità in esame competerebbe

all'apprendista in ogni caso di cessazione del rapporto, trattandosi di

un lavoratore vero e proprio, sia pure assistito da particolari misure

legislative, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 25 del 1955, ed

indipendentemente quindi dalla più o meno corretta dizione

dell'impugnato art. 10 della legge n. 604 del 1966.

Conclude pertanto chiedendo che la Corte "voglia risolvere in

favore della detta lavoratrice la sollevata questione di legittimità.

La difesa del Lopez ha depositato nei termini una memoria

illustrativa con cui insiste nelle tesi è conclusioni già svolte,

ribadendo in particolare le argomentazioni in base alle quali, in

virtù dell'art. 2 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, il rapporto di

apprendistato dovrebbe considerarsi un vero e proprio rapporto di

lavoro.

Anche la difesa della Contesti ha depositato una memoria, con cui

afferma, anzitutto, che la questione di legittimità in esame sarebbe

irrilevante, dovendosi riconoscere che alla Contesti medesima,

apprendista- impiegata presso la ditta Facchini, e pertanto

"prestatrice di lavoro che riveste la qualifica di impiegata" ai sensi

dell'art. 10 della legge n. 604 del 1966, dovrebbe senz'altro competere

l'indennità di anzianità.

Nel riproporre poi le deduzioni già svolte la difesa aggiunge che,

al fine di intendere il sia pure imperfetto art. 10 impugnato come

estensibile anche agli apprendisti, soccorrerebbe l'esigenza di

adeguare in senso evolutivo e conforme allo spirito della Costituzione

l'interpretazione della legge in materia di lavoro. E a tale proposito,

la difesa stessa ritiene utile ricordare, come aspetti della evoluzione

contrattualistica in materia, l'avvenuto riconoscimento della categoria

di lavoratori, così detti "intermedi", e la progressiva unificazione

che si verificherebbe fra le categorie di lavoratori intellettuali e

manuali.

Insiste pertanto nelle già rassegnate conclusioni. Infine ha

depositato una memoria anche la difesa della ditta "Studio tecnico

macchine ed attrezzature speciali".

Si insiste ivi anzitutto sulla interpretazione della norma

impugnata così come intesa nell'ordinanza di rinvio del pretore di

Milano, e con riferimento anche alle argomentazioni contenute

nell'ordinanza della Corte d'appello di Bologna, sottolineando gli

elementi letterali e logici che la giustificherebbero, con particolare

riguardo, quanto ai primi, alla "qualifica" di impiegato o operaio

richiesta dalla legge, e quanto ai secondi, alla prevalenza

dell'elemento dell'addestramento nel rapporto di apprendistato, che lo

differenzierebbe da ogni altro rapporto di lavoro.

Obbietta poi che l'eccezione di irrilevanza sollevata

dall'Avvocatura dello Stato sarebbe infondata sia perché il competente

giudice a quo avrebbe esaurientemente motivato al riguardo attraverso

l'interpretazione degli artt. 9 e 10 della legge n. 604 del 1966, sia

perché, comunque, la natura retributiva dell'indennità di anzianità

affermata dalla sentenza n. 75 del 1968 della Corte costituzionale

potrebbe invocarsi solo nella non dimostrata ipotesi che

l'apprendistato dovesse appunto ritenersi un vero e proprio rapporto di

lavoro retribuito, in contrasto con l'elemento prevalente

dell'addestramento professionale, in relazione al quale non sarebbe

configurabile il concetto di differimento della retribuzione, ed anche

in contrasto con l'analogia che dovrebbe ravvisarsi fra l'apprendistato

ed il periodo di prova, anche ai fini del trattamento per la

risoluzione del rapporto.

Ciò posto, la difesa, passando al merito della sollevata questione

di legittimità costituzionale osserva, essenzialmente, che a causa

della specialità del rapporto di apprendistato, con le particolarità

che caratterizzano le rispettive prestazioni del datore di lavoro e

dell'apprendista, la corresponsione di una mercede acquisterebbe

carattere meramente accessorio. Questa profonda diversità di

situazione col rapporto di lavoro ordinario giustificherebbe

l'esclusione dell'apprendistato dal campo di applicazione dell'art. 10

impugnato il che, in conformità della costante giurisprudenza della

Corte, escluderebbe la violazione del principio di eguaglianza

garantito dall'art. 3 della Costituzione.

Insiste pertanto nelle già prese conclusioni. Considerato in diritto :

1. - Va disposta la riunione, per dare luogo ad unica decisione, di

entrambi i giudizi, dato che i motivi addotti, in relazione alla stessa

disposizione di legge, sono comuni e diretti a conseguire lo stesso

risultato.

2. - Le due ordinanze prospettano la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 10 della legge n. 604 del 15 luglio. 1966 sui

licenziamenti individuali.

Si assume che, col delimitare l'ambito di applicazione delle norme

della legge stessa, (tra cui la norma sulla indennità di anzianità

prevista nel precedente articolo 9) ai prestatori di lavoro che

rivestano la qualifica di impiegato e di operaio ai sensi dell'art.

2095 del codice civile in quanto professionalmente già formati, si

verrebbe implicitamente ad escludere gli apprendisti, nonostante si

tratti di rapporto che non differisce sostanzialmente, per quanto

attiene agli obblighi ed ai diritti dei contraenti, dal rapporto di

lavoro ordinario.

Da ciò deriverebbe un contrasto, sia con il principio generale di

uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, sia anche (secondo

l'ordinanza della Corte di Bologna) con il principio di tutela del

lavoro e della formazione professionale enunciato nell'art. 35 della

Costituzione.

3. - L'Avvocatura dello Stato prospetta un dubbio circa la

rilevanza della questione in quanto questa Corte si è pronunciata, con

sentenza n. 75 del 27 giugno 1968, nel senso che l'indennità di

anzianità ha natura di retribuzione differita al momento della

cessazione del rapporto, quale parte del compenso dovuto al lavoro

prestato. Né deriverebbe, secondo l'Avvocatura, nel caso in esame, il

riconoscimento non più discutibile che l'indennità di anzianità

spetti senz'altro anche agli apprendisti, che prestano un'attività

lavorativa dietro retribuzione.

Ma, dal principio già affermato da questa Corte con la ricordata

sentenza, non discende l'irrilevanza della questione ora proposta, la

quale ha per suo oggetto specifico l'individuare, per il controllo di

legittimità costituzionale dell'art. 10, la natura del contratto di

apprendistato in rapporto all'ordinario contratto di lavoro, ed agli

effetti dell'attribuzione dell'indennità di anzianità: mentre il

rilievo dell'Avvocatura presuppone già risoluta la questione nel senso

della completa equiparabilità dei due contratti.

4. - Le ordinanze di rinvio prospettano in termini precisi è di

dimostrata rilevanza la questione di incostituzionalità dell'art. 10.

Va, invero, riconosciuto esatto che la formulazione dell'articolo

è tale da escludere un suo riferimento estensivo ai rapporti di

apprendistato.

L'art. 2095 del codice civile, ivi richiamato, riguarda il rapporto

di lavoro ordinario e non l'altro, considerato e definito speciale sia

dall'art. 2134 del codice civile sia dalla legge 19 gennaio 1955, n.

25, sulla disciplina dell'apprendistato (art. 2). E le "qualifiche" che

vengono a rivestire i soggetti del rapporto, sono anch'esse dall'art.

10 riferite direttamente al citato art. 2095.

In base a queste rilevazioni d'ordine esegetico e sistematico,

accompagnate da considerazioni sulla speciale natura del rapporto di

apprendistato, notevole parte della giurisprudenza e della dottrina ha

ritenuto di escludere il rapporto stesso dal novero dei rapporti in

ordine ai quali sia assicurato il diritto alla indennità di anzianità

in caso di risoluzione.

Ciò premesso, la Corte, chiamata a decidere sulla legittimità

costituzionale di tale esclusione, osserva che questa pone

l'apprendista, irrazionalmente, in situazione di inferiorità e di

disuguaglianza.

Infatti, non varrebbe sostenere, che il contratto di apprendistato

abbia natura di contratto a termine, per sottrarlo alla conseguenza del

conseguimento della indennità di anzianità in caso di risoluzione,

dovuta solo per i rapporti a tempo indeterminato (art. 2120 cod. civ.:

art. 1 legge n. 604 del 1966).

Il termine di durata massima del periodo di apprendistato è

stabilito dall'art. 7 della legge n. 25 del 1955, come già dall'art.

2130 del codice civile, a tutela dell'apprendista, per evitare il

protrarsi, oltre i limiti di ragione, di una situazione intermedia:

salvo, verificandosi le condizioni di cui all'art. 19 della legge ora

citata, che richiama appunto l'art. 2118 del codice civile sul recesso

dal contratto a tempo indeterminato, il successivo passaggio

dall'apprendistato ad un ordinario rapporto di lavoro.

D'altra parte, è ora la legge 15 aprile 1962, n. 230, che, nello

stabilire la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, lo

circoscrive a speciale ipotesi al cui elenco (art. 1) il contratto di

apprendistato è assolutamente estraneo.

Tanto meno varrebbe equiparare il contratto in esame a quello in

prova, per giustificare, costituzionalmente, l'inapplicabilità della

indennità di anzianità.

L'assunzione in prova (art. 2096 cod. civ.) è contratto diverso da

quello di apprendistato, il quale può, soltanto per tempo

limitatissimo e per volontà delle parti, essere preceduto da un

periodo di prova (art. 9 legge n. 25 del 1955).

La prova ha una funzione di conferma di qualificazioni tecniche che

si presuppongono già formalmente acquisite, mentre l'apprendistato ha

per funzione la loro acquisizione.

Dato ciò, va considerato se il rapporto di apprendistato sia

assimilabile all'ordinario rapporto di lavoro.

La Corte ritiene di dare risposta affermativa.

La legge 19 gennaio 1955, n. 25, sulla disciplina

dell'apprendistato, e il relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. 30

dicembre 1956, n. 1618) costituiscono, in confronto al precedente

R.D.L. n. 1906 del 21 settembre 1938 sulla stessa disciplina, una

maggiore puntualizzazione in senso evolutivo della natura

dell'istituto.

L'apprendistato è definito "rapporto di lavoro" sia pure speciale,

che intercorre tra l'apprendista e l'imprenditore che "ne utilizza

l'opera" (art. 2 della legge) inserendolo, quindi, nel ciclo

produttivo. Da parte dell'apprendista, sussiste l'obbligo di

collaborazione mediante "prestazione d'opera" nonché subordinazione,

nel rispetto dell'orario di lavoro (artt. 10 e 12). L'assunzione degli

apprendisti, che deve avvenire tramite l'ufficio di collocamento (art.

3), comporta, da parte del datore di lavoro, l'obbligo della

retribuzione, ossia del corrispettivo, della collaborazione, anche

durante l'annuale periodo di ferie (art. 11 lettere c ed e), nonché

l'applicazione delle norme sulla previdenza ed assistenza sociale,

compresi gli assegni familiari (artt. 15 e 21 modificati dalla legge 8

luglio 1956,. n. 706).

La specialità del rapporto è data dal fatto che il periodo di

tirocinio deve essere dall'imprenditore utilizzato anche per impartire

o far impartire all'apprendista l'insegnamento necessario affinché

diventi lavoratore qualificato (art. 2). È questa una causa del

contratto che non si sovrappone all'altra riguardante la prestazione di

lavoro, tanto da assorbirla. Si tratta di un rapporto complesso,

costituito da elementi che, componendosi, non perdono la loro

individualità.

Né consegue che la privazione per l'apprendista del diritto di

conseguire "in ogni caso", alla pari degli altri lavoratori,

l'indennità di anzianità di cui all'art. 9 della legge sui

licenziamenti individuali (per effetto della omissione nel successivo

art. 10) crea una situazione di trattamento differenziato cui non

corrisponde una diversità di situazione di fatto e di diritto nei

soggetti destinatari della norma.

Ciò con palese violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge

15 luglio 1966, n. 604 (contenente norme sui licenziamenti individuali)

nella parte in cui non comprende gli apprendisti tra i beneficiari

della indennità dovuta ai sensi dell'art. 9 della stessa legge. Così

deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della

Consulta, il 29 gennaio 1970.

GISEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO

PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPOLOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:14 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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