Corte costituzionale

Sentenza n. 204/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/07/1976 · relatore Edoardo Volterra

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della

legge 15 luglio 1966, n. 604 (norme sui licenziamenti individuali),

promosso con ordinanza emessa il 7 febbraio 1974 dal pretore di Bologna

nel procedimento civile vertente tra Foresti Franco e l'Opera

universitaria dell'università degli studi di Bologna, iscritta al n.

231 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 180 del 10 luglio 1974.

Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1976 il Giudice

relatore Edoardo Volterra.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento vertente fra Franco Foresti e l'Opera

universitaria dell'università degli studi di Bologna, il pretore di

Bologna, con ordinanza emessa il 7 febbraio 1974, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 15

luglio 1966, n. 604, nella parte in cui delimita l'applicabilità

delle norme della legge stessa (tra cui quella sull'indennità di

anzianità di cui all'art. 9) ai prestatori di lavoro che rivestano la

qualifica d'impiegato e di operaio "... e per quelli assunti in

prova... dal momento in cui l'assunzione diviene definitiva e, in ogni

caso, quando sono decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di

lavoro...", perché in contrasto con gli artt. 3, 35 e 36 della

Costituzione.

Secondo il pretore, la normativa impugnata, mentre privileggerebbe

i cittadini titolari di un rapporto di lavoro stabile nei confronti di

quegli altri titolari di un rapporto di lavoro, comunque precario,

concreta un'arbitraria differenziazione dei cittadini lavoratori,

frustrando il diritto al lavoro di ogni cittadino in quella che è la

sua naturale esplicazione, e cioè, la legittima aspettativa di un

lavoro stabile.

Il contratto di lavoro in prova sarebbe un contratto di lavoro

completo in tutte le sue parti ed in ogni caso contrasterebbe con

l'art. 36 della Costituzione escludere l'indennità di anzianità che

ha natura retributiva. Considerato in diritto :

1. - L'ordinanza in epigrafe denunzia l'illegittimità

costituzionale dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604:

a) nella parte in cui delimita l'applicabilità delle norme della

legge stessa ai prestatori di lavoro che rivestano la qualifica

d'impiegato e d'operaio;

b) nella parte in cui delimita l'applicabilità delle medesime

norme (e specificamente quella sull'indennità di anzianità di cui

all'art. 9) ai prestatori di lavoro assunti in prova dal momento in cui

l'assunzione diviene definitiva e in ogni caso quando siano decorsi sei

mesi dall'inizio del rapporto di lavoro.

Tale ultima delimitazione, secondo il giudice a quo, violerebbe

l'art. 3 della Costituzione in quanto "privileggerebbe i cittadini

titolari di un rapporto stabile nei confronti di quegli altri titolari

di un rapporto, comunque precario", nonché l'art. 36 in quanto

frustrerebbe "il diritto al lavoro di ogni cittadino in quella che è

la sua naturale esplicazione e cioè la legittima aspettativa di un

lavoro stabile". Violerebbe inoltre anche l'art. 35, dato che

l'assunzione in prova sarebbe "un contratto di lavoro completo in tutti

i suoi elementi: e come tale una particolare modalità di

estrinsecazione di lavoro tipico".

2. - La prima questione enunciata in forma alquanto vaga, ma che

risulta implicitamente dal contesto dell'ordinanza, è chiaramente non

rilevante nel giudizio a quo nel quale non si contesta la qualifica di

operaio del prestatore di lavoro, sibbene l'applicabilità della

normativa di cui all'art. 10 della legge n. 604 del 1966 a coloro che

sono stati assunti in prova.

3. - La seconda questione, esplicitamente enunciata, e di cui il

giudice a quo motiva la rilevanza, non è fondata.

Poche notazioni bastano a dar conto di come al rapporto di lavoro

in prova, caratterizzato dalla facoltà di recesso, non possano, per

intrinseca natura di questo, essere applicati i principi contenuti

nella legge 15 luglio 1966, n. 604, e di come tale esclusione non

contrasti in alcun modo con il dettato costituzionale e particolarmente

con gli artt. 3, 35 e 36 della Costituzione.

Se infatti l'assunzione in prova (la cui durata viene delimitata,

proprio dall'impugnato art. 10 della legge n. 604, a garanzia del

lavoratore) è posta dall'ordinamento a conferma delle qualificazioni

tecniche che si presuppongono già formalmente acquisite, è chiaro

come le norme sulla stabilità del posto di lavoro contenute nella più

volte richiamata legge n. 604 non possano in alcun modo regolare la

fattispecie in esame senza sconvolgerne l'intima funzione, giustificata

dalla obiettiva necessità di valutare in concreto le capacità

lavorative del soggetto e pertanto non in contrasto né con il

principio d'eguaglianza né con la tutela del lavoro, né con i

principi sulla giusta retribuzione.

Né è da accogliersi l'argomentazione del giudice a quo che la

disposizione della legge impugnata, distinguendo fra assunzione

definitiva e assunzione in prova per la quale si è verificato il

recesso, frustrerebbe "la legittima aspettativa di un lavoro stabile"

con conseguente affermata violazione degli artt. 35 e 36 della

Costituzione. Al contrario, l'art. 10 della legge n. 604 del 1966

dispone che al lavoratore assunto in prova, in ogni caso, decorsi sei

mesi dall'inizio del rapporto di lavoro, è riconosciuta

l'applicabilità della normativa prevista dalla legge n. 604 del 1966

per i lavoratori la cui assunzione è definitiva. Ugualmente non può

accogliersi l'affermazione del medesimo giudice che l'assunzione in

prova sia un contratto di lavoro completo in tutti i suoi elementi

equiparabile a tutti gli effetti a quelli del contratto definitivo. Con

ciò non si tiene conto dell'elemento specifico che individua la causa

dell'assunzione in prova e distingue questa dal contratto definitivo,

cioè accertamento di determinate qualificazioni tecniche del

prestatore, necessarie allo svolgimento dell'attività per la quale

intende essere assunto e la subordinazione del rapporto di lavoro alla

condizione sospensiva negativa che nessuna delle parti receda entro il

termine fissato dal legislatore.

4. - Per quanto poi riguarda l'indennità di anzianità, questa

Corte con varie sentenze (fra cui n. 75 del 1968, 14 del 1970, 104 del

1971, 85 del 1972, 188 del 1973, 85 del 1974), ribadendo il principio

che tale indennità riveste carattere retributivo, costituente parte

del compenso dovuto per il lavoro prestato, la cui corresponsione viene

differita al momento della cessazione del rapporto, ha ripetutamente

affermato il contrasto fra l'art. 36 della Costituzione e le diverse

disposizioni di legge che escludono o limitano il diritto del

prestatore di lavoro ad un'indennità proporzionata al periodo di

servizio, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro a tempo

indeterminato. Ma i motivi che hanno sorretto tali decisioni non

possono essere invocati per quanto concerne il rapporto giuridico di

assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova, rapporto

che ha natura giuridica nettamente distinta da quella del contratto di

lavoro a tempo indeterminato.

Già la Corte (sentenze n. 14 del 1970 e 169 del 1973), esaminando

la differenza fra il contratto di apprendistato e quello di assunzione

in prova, ha chiaramente delineato le caratteristiche di questo ultimo.

"Tanto meno" ha affermato la Corte "varrebbe ad equiparare il contratto

in esame (di apprendistato) a quello in prova, per giustificare,

costituzionalmente, l'inapplicabilità della indennità di anzianità.

L'assunzione in prova (art. 2096 cod. civ.) è contratto diverso da

quello di apprendistato... La prova ha una funzione di conferma di

qualificazioni tecniche che si presuppongono già formalmente

acquisite, mentre l'apprendistato ha per funzione la loro

acquisizione".

Più specificatamente, la giurisprudenza ordinaria ha precisato che

l'assunzione in prova è un contratto subordinato alla condizione che

ciascuna delle due parti non receda prima della scadenza del termine.

Se ciò non si verifica, compiuto il periodo di prova, l'assunzione

diviene definitiva e il rapporto di lavoro diviene quello di un

contratto a tempo indeterminato e pertanto è indubbio che al termine

di esso venga corrisposta l'indennità di anzianità per il servizio

prestato, computandosi in questo anche il periodo di prova. Diverso

invece è il caso di recesso durante il periodo di prova poiché, anche

senza arrivare alla conclusione che il valido recesso farebbe sì che

giuridicamente un contratto di lavoro non fosse mai esistito,

asserzione che non eliminerebbe, peraltro, la sussistenza in fatto del

rapporto di lavoro, può correttamente dirsi che il contratto di lavoro

nel periodo di prova, non seguito da assunzione, si configura come

contratto a tempo determinato. Manca, così, il presupposto della

indennità, che ha, nella indeterminatezza della durata della

prestazione, la sua logica giustificazione.

L'interpretazione della giurisprudenza ordinaria della vigente

normativa coincide, quanto a motivi di giustificazione della medesima

sul piano della legittimità costituzionale, con quanto ha ritenuto la

Corte in materia d'indennità di anzianità, la quale ha sì natura di

retribuzione differita, ma ha la funzione di sussidio patrimoniale, la

cui necessità deriva dalla cessazione di un contratto di lavoro il cui

termine finale non era stato predeterminato dalle parti. Mancando tale

funzione appare quindi razionalmente stabilito dalla normativa

contenuta negli artt. 9 e 10 della legge n. 604 del 1966, in

riferimento agli artt. 3, 35 e 36 della Costituzione, che la indennità

di anzianità non debba essere corrisposta all'atto della cessazione

del rapporto di lavoro di un prestatore assunto in prova. Ciò a

prescindere da altri eventuali diritti, spettanti al lavoratore, in

funzione della durata del rapporto, in relazione ai quali non è stata

sollevata questione di legittimità costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara:

1) inammissibile per manifesta irrilevanza la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n.

604, nella parte in cui delimita l'applicabilità della normativa ai

prestatori di lavoro che rivestano la qualifica di impiegato e di

operaio;

2) non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604, nella parte in cui

delimita l'applicabilità della normativa e specificamente dell'art. 9

ai prestatori di lavoro assunti in prova, dal momento in cui la loro

assunzione diviene definitiva e in ogni caso quando sono decorsi sei

mesi dall'inizio del rapporto di lavoro in riferimento agli artt. 3, 35

e 36 della Costituzione, promossa con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:204 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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