Corte costituzionale

Sentenza n. 169/1973

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/11/1973 · relatore Edoardo Volterra

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 10

della legge 15 luglio 1966, n. 604 (norme sui licenziamenti

individuali), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 18 marzo 1971 dal pretore di Milano nel

procedimento civile vertente tra Brioschi Germana e l'Industria

manifatturiera biellese, iscritta al n. 234 del registro ordinanze

1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 del

21 luglio 1971;

2) ordinanza emessa il 17 maggio 1971 dal pretore di Napoli nel

procedimento civile vertente tra Verdauliva Vincenzo e la società

Sautto e Liberale, iscritta al n. 418 del registro ordinanze 1971 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 323 del 22

dicembre 1971;

3) ordinanza emessa il 9 ottobre 1971 dalla Corte d'appello di

Torino nel procedimento civile vertente tra la società Magazzini

Standa e Cristiantielli Antonia, iscritta al n. 449 del registro

ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 16 del 19 gennaio 1972,

Visto l'atto di Costituzione della società Standa;

udito nell'udienza pubblica del 17 ottobre 1973 il Giudice relatore

Edoardo Volterra;

udito l'avv. Antonio Delitala, per la società Standa.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso del procedimento civile promosso da Germana Brioschi

nei confronti della società I.M.B. (Industria manifatturiera

biellese) per sentir dichiarare, con gli effetti di cui all'art. 8

della legge n. 604 del 1966, l'illegittimità del licenziamento

intimatole dalla convenuta, il pretore di Milano, con ordinanza 18

marzo 1971, ritenuto pacifico che il rapporto già esistente tra le

parti dovesse qualificarsi di tirocinio, sollevava d'ufficio questione

di legittimità costituzionale dell'articolo 10 della legge n. 604

citata nella parte in cui esclude l'applicabilità della disciplina del

licenziamento, contenuta nella legge medesima, agli apprendisti.

Secondo il pretore la specialità del rapporto di apprendistato non

pare giustificare una siffatta esclusione, essendo esso potenzialmente

idoneo a protrarsi nel tempo, analogamente a quanto avviene nel

rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Pertanto la rilevata esclusione degli apprendisti dall'ambito di

applicazione della legge n. 604, stante la sottolineata assimilabilità

del relativo rapporto di lavoro a quello ordinario a tempo

indeterminato, sembra essere in contrasto con l'art. 3, comma primo,

della Costituzione.

L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Nessuno si è costituito dinanzi

alla Corte costituzionale.

2. - Analoga questione è stata proposta dal pretore di Napoli con

ordinanza emessa il 17 maggio 1971 nel corso del procedimento civile

vertente tra Vincenzo Verdauliva e la società Sautto e Liberale.

In particolare osserva il giudice a quo che la lettera dell'art. 10

della legge n. 604 del 1966 esclude la possibilità di estendere la

portata dello stesso fino a ricomprendervi i rapporti di apprendistato.

Ricorda poi che con la sentenza n. 14 del 1970 la Corte

costituzionale, dopo aver negato la riconducibilità del contratto di

apprendistato alle figure del contratto di lavoro a tempo indeterminato

e del contratto in prova, ha statuito che il rapporto di apprendistato,

sulla scorta della legge n. 25 del 19 gennaio 1955, delle successive

modificazioni e del regolamento di esecuzione, che regolano la materia,

deve essere assimilato al rapporto di lavoro ordinario poiché al pari

di questo è inserito nel ciclo produttivo della impresa, rende

operanti le norme sulla previdenza e sull'assistenza sociale e comporta

per l'apprendista l'obbligo della collaborazione mediante prestazione

d'opera, la subordinazione e il rispetto dell'orario di Savoro e per il

datore di lavoro l'obbligo della retribuzione anche durante l'annuale

periodo di ferie, mentre la funzione che lo caratterizza ossia

l'insegnamento che l'apprendista deve ricevere per diventare lavoratore

qualificato, rappresenta una causa del contratto che si aggiunge, senza

assorbirla, all'altra concernente la prestazione del lavoro.

Deriva da ciò che l'esclusione degli apprendisti dall'ambito di

applicazione delle norme sui licenziamenti individuali, dettate per gli

impiegati e gli operai, consentendo al datore di lavoro di risolvere in

qualsiasi momento ed in base ad una valutazione del tutto discrezionale

il rapporto di apprendistato, crea, in violazione dell'art. 3 della

Costituzione, una disparità fra le varie categorie di lavoratori

subordinati cui non corrisponde una diversità di situazioni di fatto e

di diritto nei soggetti destinatari delle norme stesse.

Anche in questo procedimento nessuno si è costituito dinanzi alla

Corte costituzionale.

3. - Identica questione di legittimità costituzionale dell'art. 10

della legge n. 604 citata è stata infine sollevata dalla Corte di

appello di Torino nel procedimento civile vertente tra Antonia

Cristiantielli e la società Magazzini Standa, con ordinanza emessa il

9 ottobre 1971.

La Corte sottopone alla Corte costituzionale la questione se l'art.

10 della legge 15 luglio 1966, n. 604, già dichiarato illegittimo

nella parte in cui non comprende gli apprendisti tra i beneficiari

della indennità dovuta ai sensi dell'art. 9 della stessa legge, sia

incostituzionale anche nella parte riguardante l'esclusione degli

apprendisti dall'applicazione delle rimanenti disposizioni della legge

ed in particolare degli artt. 6 e 8, perché in violazione alla norma

di cui all'art. 3 della Costituzione.

4. - L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Si è costituita dinanzi alla

Corte costituzionale la società Magazzini Standa rappresentata e

difesa dagli avvocati Antonio Delitala e Cesare Fedrazzi.

La società osserva che nella sentenza n. 14 del 1970 la Corte, pur

sottolineando gli elementi che consentono di assimilare (che è

concetto diverso dall'identificare) il rapporto di apprendistato

all'ordinario rapporto di lavoro, non ha mancato di riconoscere la

"specialità" del rapporto stesso, d'altronde già sottolineata

dall'art. 2134 del codice civile.

È dunque alla luce di tale specialità che si deve valutare se

l'esclusione dell'apprendista dai benefici di cui agli artt. 6 e 8

della legge n. 604 rappresenti una discriminazione inspiegabile e

irrazionale, e quindi violatrice del principio costituzionale di

eguaglianza, o se, invece la disparità di trattamento non trovi

sufficiente giustificazione, questa volta, nelle caratteristiche

peculiari del rapporto di apprendistato.

In effetti non si potrebbe misconoscere che, nella disciplina del

rapporto di apprendistato, quale risulta soprattutto dalla legge 19

gennaio 1955, n. 25, la funzione didattica e formativa rappresenta

l'elemento dominante, tanto da informare di sé tutto il rapporto,

compreso lo stesso momento della prestazione lavorativa che, con piena

conseguenzialità, viene considerato dalla stessa legge sub specie di

un addestramento pratico.

Ne conseguirebbe che l'apprendista, quale lavoratore in via di

formazione, non ancora provvisto dell'abilità richiesta nel lavoro al

quale deve essere avviato e ancora privo della "piena capacità

professionale" (art. 16, comma terzo), si colloca in una posizione di

fatto e di diritto ben distinta da quella del soggetto di un rapporto

di lavoro ordinario, anche se ad essa assimilabile sotto molti aspetti.

Questa specialità di situazione giuridica assumerebbe un

incontestabile rilievo proprio in rapporto alla normativa sottoposta

all'esame della Corte. Dato che l'apprendista non partecipa alla

comunità di lavoro se non in funzione di un suo preminente interesse

personale, dato il carattere preparatorio e transitorio della sua

posizione nell'impresa, sarebbe comprensibile che la legge non gli

riconosca il diritto alla stabilità del posto di lavoro, quale è

tutelato dalla normativa in discussione.

Aggiunge infine che l'apprendista, se non può invocare il

principio della giusta causa o del giustificato motivo, gode di una

tutela sostitutiva, commisurata alla sua speciale situazione: i limiti

di durata di cui agli artt. 7 e 8 della legge 19 gennaio 1955, hanno la

loro giustificazione nei punti di svantaggio che la disciplina del

rapporto di tirocinio presenta a paragone del rapporto di lavoro

ordinario.

5. - La parte costituita ha successivamente presentato memoria

ribadendo le argomentazioni già svolte. Considerato in diritto :

1. - I tre giudizi di cui alle ordinanze dei giudici a quo vanno

riuniti e decisi con un'unica sentenza, stante l'identità dell'oggetto

delle questioni di legittimità costituzionale ivi prospettate, in base

ad analoghi motivi in relazione alla stessa disposizione di legge.

2. - Le tre ordinanze dei giudici a quo partono dalla constatazione

che il dispositivo della sentenza della Corte costituzionale n. 14 del

1970, dichiarante l'incostituzionalità dell'art. 10 della legge 15

luglio 1966, n. 604, nella parte in cui non comprendeva gli apprendisti

fra i beneficiari dell'indennità dovuta ai sensi dell'art. 9 della

stessa legge, non può avere interpretazione estensiva, ma che in base

alla motivazione della stessa sentenza è inspiegabile l'esclusione

dell'apprendista dalla tutela integrale della legge citata, in quanto

il rapporto di apprendistato nella sua struttura partecipa di tutte le

caratteristiche del contratto di lavoro subordinato.

Sollevano pertanto la questione di legittimità costituzionale del

medesimo articolo 10 anche nella parte riguardante l'esclusione degli

apprendisti dall'applicazione delle rimanenti disposizioni della legge

ed in particolare degli artt. 6 e 8 perché in violazione alla norma di

cui all'art. 3 della Costituzione.

3. - La questione, prospettata in termini precisi e di dimostrata

rilevanza, rispetto all'art. 10 della legge 604 del 1966 nel corso del

rapporto di apprendistato, è fondata.

La citata sentenza n. 14 del 1970 della Corte costituzionale,

esaminando la costituzionalità dell'art. 10 della legge 15 luglio

1966, n. 604, sui licenziamenti individuali per quanto concerneva

l'esclusione del rapporto di apprendistato dal novero di quelli ai

quali sia assicurato il diritto all'indennità di anzianità in caso di

risoluzione, ha delineato la struttura e la natura giuridica del

rapporto di apprendistato, precisando che la specialità di questo "è

data dal fatto che il periodo di tirocinio deve essere

dall'imprenditore utilizzato anche per impartire o far impartire

all'apprendista l'insegnamento necessario affinché diventi lavoratore

qualificato. È questa", prosegue la sentenza, "una causa del contratto

che non si sovrappone all'altra riguardante la prestazione di lavoro,

tanto da assorbirla. Si tratta di un rapporto complesso, costituito da

elementi che, componendosi, non perdono la loro individualità".

E la Corte, indicando la sostanziale differenza fra l'assunzione in

prova che "ha una funzione di conferma di qualificazioni tecniche che

si presuppongono già formalmente acquisite" e l'apprendistato che ha

per funzione l'acquisizione di tali qualificazioni, ha affermato che il

rapporto di apprendistato è assimilabile all'ordinario rapporto di

lavoro.

Da queste premesse risulta evidente l'incostituzionalità dell'art.

10 della legge 15 luglio 1966, n. 604, anche nella parte in cui non

comprende gli apprendisti fra i beneficiari delle norme di cui agli

artt. 1-8, 11-13 della legge citata e in particolare degli artt. 6 e 8.

Data infatti l'assimilabilità del rapporto di apprendistato

all'ordinario rapporto di lavoro non sussiste alcun razionale motivo

per giustificare l'esclusione del rapporto di apprendistato dalla

tutela di cui alle richiamate norme.

Va ancora aggiunto che, come ha dichiarato la Corte nella sentenza

n. 14 del 1970, trattasi di un rapporto complesso nel quale

l'imprenditore non ha soltanto nei confronti dell'apprendista la

funzione di datore di lavoro, ma ha anche quella di fornire al

lavoratore apprendista l'insegnamento necessario perché possa

conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato. Il

rapporto di apprendistato pertanto non soltanto è assimilabile al

rapporto ordinario di lavoro, ma in esso vi è anche un rapporto

vincolativo fra docente e discente in forza del quale l'imprenditore

"è obbligato ad impartire o a far impartire, nella sua impresa,

all'apprendista assunto alle sue dipendenze", l'insegnamento di cui

sopra (articoli 2 e 11, lett. a, della legge 19 gennaio 1955, n. 25),

nonché di "informare periodicamente la famiglia dell'apprendista o chi

esercita legalmente la patria potestà sui risultati

dell'addestramento" (art. 11, lett. i, stessa legge), mentre

l'apprendista "deve obbedire all'imprenditore o alla persona da questi

incaricata della sua formazione professionale e seguire gli

insegnamenti che gli vengono impartiti" nonché "frequentare con

assiduità i corsi di insegnamento complementare" (art. 12, lettere a

e b, stessa legge).

Trattasi pertanto di un rapporto sinallagmatico in forza del quale

imprenditore e lavoratore apprendista sono obbligati ciascuno a

osservare dati comportamenti fissati dalla legge allo scopo di

raggiungere il risultato che si propone il contratto, cioè il

conseguimento da parte dell'apprendista della capacità a divenire

lavoratore qualificato.

Ulteriori elementi che ancor meglio qualificano sotto questo

profilo il rapporto sono le norme che stabiliscono la durata

dell'apprendistato (art. 7 della legge n. 25 del 1955), le prove di

idoneità all'esercizio del mestiere che ha formato oggetto

dell'apprendistato e il diritto dell'apprendista di essere ammesso a

sostenere le prove medesime (art. 18 della stessa legge), il

mantenimento in servizio del lavoratore con la qualifica conseguita

qualora al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta a

norma dell'art. 2118 del codice civile (art. 19 della stessa legge).

Non sarebbe pertanto razionale che l'imprenditore potesse troncare

ad libitum e senza un giustificato motivo inerente alla natura

dell'apprendistato o anche a condizioni e situazioni personali del

datore di lavoro o dell'apprendista, questo rapporto vincolativo,

interrompendo l'insegnamento e l'addestramento e impedendo

arbitrariamente il realizzarsi del fine cui è indirizzato il rapporto

e che costituisce l'essenza di questo. Con ciò si creerebbe una nuova

disparità di trattamento dell'apprendista in confronto con gli altri

lavoratori, disparità che sarebbe in contrasto con l'art. 3 della

Costituzione.

Ed infatti, se è vero che il rapporto di apprendistato presenta,

rispetto al normale rapporto di lavoro, peculiarità sue proprie, da

ciò non consegue affatto che con queste risultino incompatibili le

limitazioni che la legge n. 604 del 1966 ha imposto al potere di

recesso del datore di lavoro: quelle peculiarità danno certamente un

diverso contenuto alla "giusta causa" od al "giustificato motivo" che

possano rendere legittimo il licenziamento, ma non giustificano affatto

l'esclusione di ogni e qualsiasi sindacato sul licenziamento stesso.

D'altra parte, coerentemente alla natura del rapporto di

apprendistato, resta integra la facoltà del datore di lavoro di

avvalersi del diritto di cui all'art. 19 della legge 19 genaio 1955, n.

25, e di dare disdetta a norma dell'art. 2118 del codice civile al

termine del periodo di apprendistato.

4.- Non fondate appaiono le eccezioni opposte dalla difesa della

S.p.a. Standa, la quale sostiene che nella disciplina del rapporto di

apprendistato la funzione didattica e formativa rappresenterebbe

l'elemento dominante tanto da informare di sé tutto il rapporto,

compreso lo stesso momento della prestazione lavorativa. Su questo

punto la richiamata sentenza n. 14 del 1970, dichiarando

l'assimilabilità del rapporto di apprendistato all'ordinario rapporto

di lavoro, ha esplicitamente affermato che l'impartimento

dell'insegnamento necessario perché l'apprendista divenga lavoratore

qualificato è una causa del contratto che non si sovrappone all'altra

tanto da assorbirla, ma è un rapporto complesso, i cui elementi,

componendosi fra loro, non perdono la loro individualità. Quale

rapporto lavorativo non può pertanto essere escluso dalla tutela

disposta dalla legge 15 luglio 1966, n. 604.

5. - Devesi pertanto dichiarare l'illegittimità costituzionale

rispetto all'art. 3 della Costituzione dell'art. 10 della legge 15

luglio 1966, n. 604, già dichiarato incostituzionale nella parte in

cui non applica agli apprendisti la disposizione dell'art. 9, anche

nella parte riguardante l'esclusione degli apprendisti dalle rimanenti

disposizioni della medesima legge.

Tale dichiarazione di illegittimità va limitata, peraltro, al solo

licenziamento adottato nel corso del rapporto di apprendistato,

giacché, una volta che questo si sia esaurito, il datore di lavoro

resta libero di assumere o meno l'ex apprendista e di stringere con lui

un normale rapporto di lavoro o di dare disdetta a mente dell'art. 2118

del codice civile: il che è assicurato dall'art. 19 della legge 19

gennaio 1955, n. 25.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge

15 luglio 1966, n. 604 (norme sui licenziamenti individuali), nella

parte in cui esclude gli apprendisti dall'applicabilità nei loro

confronti degli artt. l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11, 12, 13 della

medesima legge, nel corso del rapporto di apprendistato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:169 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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