Art. 67 — Contratti in corso soggetti a proroga

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 marzo 1982 al 10 agosto 1984. Leggi il testo vigente →

I contratti di locazione di cui all'articolo 27 in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge e soggetti a proroga secondo la legislazione vigente si considerano prorogati ed hanno la seguente durata:

  • a)anni 4, i contratti stipulati prima del 31 dicembre 1964; 3 b) anni 5, i contratti stipulati tra il 1 gennaio 1965 ed il 31 dicembre 1973; 3
  • c)anni 6, i contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1973. 3 La durata di cui sopra decorre dal giorno e dal mese, successivi alla entrata in vigore della presente legge, corrispondenti a quelli di scadenza previsti nel contratto di locazione; ove tale determinazione non sia possibile, dallo stesso giorno di entrata in vigore della presente legge. E' in facolta' delle parti di stipulare anche prima della scadenza sopra prevista un nuovo contratto di locazione secondo le disposizioni del capo II, titolo I, della presente legge.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 marzo 1982, n. 94

3

Il D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 marzo 1982, n. 94 (in G.U. 26/03/1982, n. 84) ha disposto (con l'art. 15-bis commi 1, 2 e 3) che "le scadenze dei contratti di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 67 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono ulteriormente prorogate di due anni. Per il periodo di proroga il canone di locazione corrisposto alle scadenze di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 67 della legge 27 luglio 1978, n. 392, puo' essere aumentato, a decorrere dalle predette scadenze, nelle seguenti misure: a) non superiore al 100 per canto per i contratti stipulati anteriormente al 31 dicembre 1964; b) non superiore al 75 per cento per i contratti stipulati fra il gennaio 1965 ed il 31 dicembre 1973; c) non superiore al 50 per cento per i contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1973. Il canone di locazione, determinato ai sensi del comma precedente, puo' essere aggiornato annualmente a partire dal secondo anno di proroga del contratto, a richiesta del locatore, in misura non superiore al 75 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell'anno precedente".

Testo in vigore dal 27 marzo 1982 al 10 agosto 1984

Corte costituzionale

7 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 196/1988

    Questione infondata
    18 febbraio 1988

    La previsione di due differenti discipline per i contratti venuti in essere successivamente alla legge 27 luglio 1978, n. 392 e per quelli in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge trova giustificazione nell'esigenza di disciplinare il passaggio dal vecchio al nuovo regime delle locazioni ed e`, percio`, del tutto logica l'individuazione di scadenze differenziate per con- tratti sorti in tempi diversi. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 67 e 68 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in riferimento agli artt. 3, 42, secondo comma, Cost.). - S. n. 89/1984.

    Art. 67 Legge sull’equo canone · Art. 68 Legge sull’equo canone · Art. 3 cost. · Art. 42 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 58/1986

    Questione infondata
    24 marzo 1986

    riuniti i giudizi, dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 bis l. 25 marzo 1982 n. 94, di conversione del d.l. 23 gennaio 1982 n. 9, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Tribunale di Venezia con l'ordinanza indicata in epigrafe in quanto già decisa con sentenza 5 aprile 1984 n. 89. Così deciso in Roma, in camera di cons…

    Art. 3 cost. · Art. 67 Legge sull’equo canone · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 346/1985

    Questione infondata
    13 dicembre 1985

    riuniti i giudizi, dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 bis l. 25 marzo 1982 n. 94, di conversione del d.l. 23 gennaio 1982 n. 9, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dai Pretori di Agrigento, Sondrio e Milano, nonché dal Tribunale di Savona, con le ordinanze indicate in epigrafe, in quanto già decisa con sentenza 5 ap…

    Art. 3 cost. · Art. 67 Legge sull’equo canone · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (7)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 27 marzo 1982

Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 1978 al 27 marzo 1982. .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 marzo 1982, n. 94

    Il D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 marzo 1982, n. 94 (in G.U. 26/03/1982, n. 84) ha disposto (con l'art. 15-bis commi 1, 2 e 3) che "le scadenze dei contratti di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 67 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono ulteriormente prorogate di due anni. Per il periodo di proroga il canone di locazione corrisposto alle scadenze di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 67 della legge 27 luglio 1978, n. 392, puo' essere aumentato, a decorrere dalle predette scadenze, nelle seguenti misure: a) non superiore al 100 per canto per i contratti stipulati anteriormente al 31 dicembre 1964; b) non superiore al 75 per cento per i contratti stipulati fra il gennaio 1965 ed il 31 dicembre 1973; c) non superiore al 50 per cento per i contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1973. Il canone di locazione, determinato ai sensi del comma precedente, puo' essere aggiornato annualmente a partire dal secondo anno di proroga del contratto, a richiesta del locatore, in misura non superiore al 75 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell'anno precedente".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art67 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari