Corte costituzionale

Ordinanza n. 196/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/02/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 27 luglio

1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"),

promosso con ordinanza emessa il 20 maggio 1983 dalla Corte d'appello

di Palermo - Sezione promiscua - iscritta al n. 393 del registro

ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 259 dell'anno 1984;

Visti l'atto di costituzione di Bajardi Amalia, nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che il Tribunale di Palermo, adito per il rilascio di un

immobile destinato ad uso diverso dall'abitativo, dopo aver accertato

la soggezione del contratto al regime transitorio di cui alla legge

n. 392 del 1978 aveva respinto la domanda e ritenuto l'infondatezza

delle questioni di legittimità costituzionale prospettate;

che la Corte d'appello di Palermo, con ordinanza emessa il 20

maggio 1983 ha invece sollevato questione di legittimità

costituzionale: 1) degli artt. 67 e 68 della legge 27 luglio 1978, n.

392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), in relazione

agli artt. 3 e 42, secondo comma, della Costituzione, nella parte in

cui dette norme assoggettano le locazioni per uso non abitativo ad un

generale regime vincolistico imponendo un intollerabile sacrificio al

locatore; 2) dell'intera legge 27 luglio 1978, n. 392 in riferimento

agli artt. 70 e 72 della Costituzione per non essersi regolarmente

concluso il procedimento di formazione della legge medesima con la

votazione finale di ciascuna Camera sullo stesso testo;

che a parere del giudice a quo le disposizioni impugnate

realizzerebbero una disparità di trattamento tra i contratti in

corso al momento dell'entrata in vigore della legge 392 del 1978 in

ragione della diversa epoca della loro stipulazione, nonché tra

questa categoria di rapporti e le locazioni soggette al regime

definitivo; inoltre il testo dell'art. 73 della legge citata,

approvato dalla Camera dei deputati, non corrisponderebbe a quello

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale;

che nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituita la parte

attrice privata, insistendo per la declaratoria di illegittimità

costituzionale (e depositando altresì memoria nell'imminenza del

giudizio);

che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del

Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la

infondatezza della prima questione e per l'inammissibilità della

seconda;

Considerato che la Corte, con la sentenza 3 aprile 1984, n. 89, ha

chiarito la ratio del regime transitorio previsto dalla legge 27

luglio 1978, n. 392 per i contratti relativi ad uso diverso da quello

abitativo, richiamando la razionalità di una scelta legislativa atta

a disciplinare, attraverso siffatto sistema normativo, il passaggio

ad un definitivo assetto di tali locazioni sulla base del nuovo ed

organico quadro dalla stessa legge delineato per il regime

definitivo;

che, pertanto, la previsione di due differenti discipline per i

contratti venuti in essere successivamente alla legge citata e per

quelli in corso alla data d'entrata in vigore della stessa trova

giustificazione nell'esigenza più sopra indicata;

che parimenti è del tutto logica l'individuazione di scadenze

differenziate per contratti sorti in tempi diversi;

che l'art. 73 della citata legge n. 392 del 1978, unica

disposizione per la quale il giudice a quo rileva la difformità tra

il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e quello approvato dalla

Camera dei deputati, concernendo le ipotesi di recesso del locatore,

non appare applicabile nel giudizio in corso dinanzi al giudice

rimettente, avente ad oggetto una domanda di rilascio fondata sulla

prospettata illegittimità costituzionale degli artt. 67 e 68 citati;

che, peraltro, la norma in argomento, già all'epoca

dell'emissione della ordinanza di rimessione, risultava modificata

dall'art. 1- bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito

in legge 31 marzo 1979, n. 93;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle

locazioni di immobili urbani"), nonché degli artt. 67 e 68 della

legge medesima sollevate, in riferimento agli artt. 3, 42, secondo

comma, 70 e 72 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Palermo

con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:196 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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