Corte costituzionale

Ordinanza n. 313/1986

Altra decisione · depositata il 31/12/1986 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 1, legge

23 maggio 1950 n. 253 (Disposizioni per le locazioni e sublocazioni

di immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 10 aprile 1979

dalla Corte di cassazione nei ricorsi riuniti proposti da Cantone

Carmine ed altri c. l'Ente Ospedaliero della SS.Annunziata di Napoli,

iscritta al n. 789 del reg. ord. 1979 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 8 dell'anno 1980;

Visto l'atto di costituzione dell'Ente Ospedaliero della SS.

Annunziata di Napoli, nonché l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1986 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che con ordinanza del 10 aprile 1979 (n. 789 del 1979),

la Corte di cassazione sospendeva il procedimento relativo ai ricorsi

riuniti proposti da Cantone Carmine ed altri contro l'Ente

Ospedaliero della SS. Annunziata di Napoli e sollevava questione di

legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost.,

dell'art.4 n. 1 l. 23 maggio 1950 n. 253 (Disposizioni per le

locazioni e sublocazioni di immobili urbani), nella parte in cui non

prevedeva il diritto di far cessare per urgente e improrogabile

necessità la proroga legale delle locazioni di immobili non adibiti

ad uso di abitazione, in favore delle persone giuridiche pubbliche

che non esercitano un'attività di natura professionale o

commerciale;

che, a parere della Corte di cassazione, la norma citata

contrastava col principio di eguaglianza in quanto, pur essendo

applicabile, ai fini della cessazione della proroga legale, agli enti

pubblici economici, non estendeva il trattamento riservato a

professionisti, artigiani e commercianti agli altri enti pubblici,

come l'Ente Ospedaliero della SS. Annunziata di Napoli, che

intendessero far cessare la proroga della locazione di immobili

destinati ad uso non abitativo per la necessità di esercitarvi

attività connesse alle proprie funzioni;

che si costituiva il suddetto Ente ospedaliero, chiedendo che

fosse dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma

denunciata;

che interveniva la Presidenza del Consiglio dei ministri,

chiedendo che la questione fosse dichiarata non fondata.

Considerato che la legge 27 luglio 1978 n. 392, nel dettare una

nuova disciplina delle locazioni di immobili urbani e nello

stabilire, per gli immobili adibiti ad uso diverso da quello di

abitazione, la rinnovazione tacita del contratto, ha previsto

all'art. 29 lett. b la facoltà di diniego della rinnovazione del

contratto alla prima scadenza in favore, tra gli altri, di "pubbliche

amministrazioni, enti pubblici o di diritto pubblico" che intendano

adibire l'immobile "all'esercizio di attività tendenti al

conseguimento dei propri fini istituzionali";

che per i contratti in corso già soggetti a proroga, l'art. 67

della stessa legge fissava nuove proroghe di diversa durata e che

l'art. 69 esonerava dagli specifici obblighi di comunicazione al

conduttore i locatori che non intendevano procedere al rinnovo della

locazione per i motivi indicati all'art. 29;

che dopo l'ordinanza di rimessione sono sopravvenuti gli artt.

15-bis del d.-l. 23 gennaio 1982 nn. 9 e 2, secondo comma, della

legge 25 luglio 1984 n. 377, i quali disponevano ulteriori proroghe

delle scadenze dei contratti di locazione di immobili destinati ad

uso non abitativo;

che successivamente sopravveniva la legge 5 aprile 1985 n. 118,

la quale all'art. 1, comma 9-bis, disponeva il rinnovo ex lege dei

contratti previsti dall'art. 27 cit. l. n. 392 del 1978, escludendone

la possibilità quando il locatore avesse la necessità di riottenere

la disponibilità dell'immobile per uno dei motivi indicati all'art.

29 cit. l. n. 392 del 1978 e quindi anche nel caso di tutte le

pubbliche amministrazioni, enti pubblici o di diritto pubblico che

intendessero adibire l'immobile all'esercizio di attività connesse

alle loro finalità istituzionali;

che con sentenza n. 108 del 23 aprile 1986, questa Corte ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale, tra l'altro, dell'art. 2,

primo comma, l. 25 luglio 1984 n. 377 e dell'art. 1, comma 9-bis, l.

5 aprile 1985 n. 118;

che la materia è stata nuovamente disciplinata dal d.-l. 9

dicembre 1986 n. 832;

che pertanto va disposto il rinvio degli atti al giudice a quo,

a cui spetta valutare se la questione sollevata sia tuttora

rilevante, alla stregua della normativa sopravvenuta e della citata

pronuncia di questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Corte di cassazione.

Così deciso in Roma in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1986.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1986:313 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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