Corte costituzionale

Ordinanza n. 215/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/07/1984 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 15

bis della legge 25 marzo 1982, n. 94 (Norme per l'edilizia residenziale

e provvidenze in materia di sfratti) promossi con ordinanze emesse il 4

marzo 1983 dal Pretore di Milano, il 18 febbraio 1983 dal Tribunale di

Bassano del Grappa, il 28 febbraio 1983 dal Pretore di Firenze, il 22

marzo 1983 dal Pretore di Milano, il 21 marzo 1983 dal Pretore di

Milano, il 16 novembre 1982 dal Pretore di Varese, il 17 maggio 1983

dal Pretore di Biella, il 30 marzo 1983 dal Pretore di Milano, il 21

giugno 1983 dal Pretore di Busto Arsizio, il 2 luglio 1983 dal Pretore

di Ravenna (n. 2 ordinanze), il 24 maggio 1983, il 10 maggio 1983, il 5

luglio 1983, il 18 giugno 1983, il 2 giugno 1983, il 14 giugno 1983, il

20 maggio 1983, il 9 giugno 1983, l'11 giugno 1983 dal Pretore di Roma,

il 21 giugno 1983 dal Pretore di Busto Arsizio, il 28 marzo 1983 dal

Pretore di Milano, il 23 luglio 1983 dal Pretore di Roma, il 10 maggio

1983 dal Pretore di Milano, il 26 giugno 1983 dal Pretore di

Fiorenzuola d'Arda, il 20 luglio 1983 dal Pretore di Milano, il 23

luglio 1983 dal Pretore di Roma, il 9 luglio 1983 dal Pretore di Roma,

il 9 settembre 1983 dal Pretore di Almenno S. Salvatore, il 12 ottobre

1983 dal Pretore di Thiene, il 12 luglio 1983 dal Pretore di Firenze,

il 15 ottobre 1983 dal Pretore di Roma, il 27 ottobre 1983 dal Pretore

di Pontedecimo, il 24 luglio 1983 dal Pretore di Milano iscritte ai nn.

430, 462, 502, 505, 535, 598, 649, 650, 724, 787, 788, da 816 a 824,

828, 877, 878, 887, 901, 909, 941, 942, 952, 959, 986, 1027, 1041 e

1076 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica nn. 267, 288, 308 e 322 del 1983 e nn. 4, 11, 46, 53,

60, 67, 81, 88, 93, 95, 102 e 141 del 1984.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1984 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile vertente tra la

s.p.a. Metalinox e la s.p.a. Amplimedical ed avente per oggetto la fine

della locazione di un immobile non abitativo, il Pretore di Milano con

ordinanza del 4 marzo 1983 (reg. ord. n. 430 del 1983) sollevava

questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 bis l. 25 marzo

1982 n. 94, di conversione del d.l. 23 gennaio 1982 n. 9, il quale

aveva prorogato di due anni i rapporti di locazione non abitativa già

soggetti alle scadenze di cui all'art. 67, lett. a), b) e c) l. 27

luglio 1978 n. 392;

che secondo il Pretore, trattandosi nella specie di contratto non

soggetto a proroga nel momento dell'entrata in vigore della l. ult.

cit., e pertanto non rientrante nella categoria di locazioni previste

nel detto art. 67 bensì in quella considerata nel successivo art. 71,

il conduttore non poteva invocare l'ulteriore proroga legale disposta

dal citato art. 15 bis;

che la legittimità costituzionale di questo articolo appariva

dubbia al giudice rimettente, appunto in quanto esso limitava

l'ulteriore proroga alla prima delle due categorie ora nominate e non

l'estendeva alla seconda, senza alcuna valida giustificazione e perciò

in contrasto con l'art. 3 Cost.;

che la stessa questione di legittimità costituzionale veniva

sollevata dal medesimo Pretore con ordinanze 22 marzo 1983, emessa in

cause Valente c. Trezzi, Colucci c. Palmieri; 30 marzo 1983, Visintini

c. s.r.l. Ete; 28 marzo 1983, la Previdente c. Ferroni; 10 maggio 1983

s.p.a. Carmelia c. s.r.l. Specchiopiuma; 20 luglio 1983, s.n. c.

Edizioni universitarie e scientifiche c. s.p.a. Donnatex e s.p.a.

Immobiliare Alda c. Arpaja (reg. ord. nn. 430, 505, 535, 650, 877, 887,

909, 1076 del 1983); nonché dai Pretori di Firenze, 28 febbraio 1983,

s.p.a. Segem c. ditta Falbor; 12 luglio 1983, Vannacci c. s.r.l.

Elefante (reg. ord. nn. 502 e 986 del 1983); di Varese, 16 novembre

1982, Turato c. Marchiorato (reg. ord. n. 598 del 1983); di Biella, 17

maggio 1983, s.p.a Fimpa c. Segre (reg. ord. 649 del 1983); di Busto

Arsizio, 21 giugno 1983, Oracolo c. Maffi e s.a.s. Immobiliare Dalilah

c. ditta Comas (reg. ord. nn. 724 e 828 del 1983); di Ravenna, 2

luglio 1983, Ricci c. Lombardini (reg. ord. nn. 787 e 788 del 1983); di

Roma, 10 maggio 1983, s.r.l. Prani c. Sgalia; 5 luglio 1983, Grasselli

c. s.p.a. Bassani Ticino; 18 giugno 1983, Zandri c. s.p.a. Fumeo; 2

giugno 1983, Patulli c. Rossi; 14 giugno 1983, Surigo c. Novi; 20

maggio 1983, Gelmetti c. s.p.a. AGIAP; 9 giugno 1983, Arpino c. s.r.l.

Dempat; 11 giugno 1983, Basile c. INPS (reg. ord. n. da 817 a 824 del

1983); 23 luglio 1983, s.p.a. Moore Elsie Marino Torlonia c. s.n. c.

Calzaturificio Rossetti e Ambrogini c. s.r.l. Napoleone 47 Mode; 9

luglio 1983, Silla c. Mauro; 15 ottobre 1983, s.p.a. Pimi c. Ministero

degli interni (reg. ord. nn. 878, 941, 942, 1027); di Fiorenzuola

d'Arda, 26 luglio 1983 Dodi c. Negrotti (reg. ord. n. 901 del 1983); di

Almenno San Salvatore, 9 settembre 1983, Morlotti c. Milesi (reg. ord.

n. 952 del 1983); di Thiene, 12 ottobre 1983, Selvatico c. Duso (reg.

ord. n. 959 del 1983); di Pontedecimo, 27 ottobre 1983, Pesciallo c.

Amo (reg. ord. n. 1041 del 1983); dal Tribunale di Bassano del Grappa,

18 febbraio 1983, s.n. c. Ceramiche Ronzan c. Baggio (reg. ord. n. 462

del 1983);

che con l'ordinanza 24 maggio 1983, Leone c. Rigo (reg. ord. n. 816

del 1983) il Pretore di Roma dubita che l'art. 15 bis contrasti con le

seguenti norme della Costituzione:

- art. 3, in quanto esso attua una disparità di trattamento non

solo tra conduttori ma anche tra locatori;

- art. 41, poiché esso pregiudicherebbe senza fini di utilità

sociale il diritto di iniziativa economica privata;

- art. 42, poiché l'ulteriore proroga contrasterebbe coi principi

espressi dalla Corte con le sent. nn. 3 e 225 del 1976, secondo cui il

ricorso del legislatore a continue proroghe legali si giustifica solo

in quanto imposto da esigenze temporanee e straordinarie, certamente

non ricorrenti nel caso in esame, ossia dopo che la l. n. 392 del 1978

ha dettato una disciplina definitiva in materia di locazioni;

- ancora art. 42, in quanto la mancata valutazione delle condizioni

economiche dei conduttori più ricchi dei locatori dimostrerebbe la non

rispondenza della ulteriore proroga in questione alla funzione sociale

della proprietà;

che pertanto con questa ordinanza il Pretore di Roma, a differenza

degli altri giudici rimettenti, non chiede alla Corte una pronuncia

additiva, ossia che estenda la proroga dell'art. 15 bis ai contratti di

cui all'art. 71 l. n. 392 del 1978, bensì una pronuncia ablativa,

ossia la semplice dichiarazione di illegittimità costituzionale della

norma impugnata;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri interviene nelle cause

nn. 535, 598, 649, 724, 787, 788, 816-824, 887, 901, 909, 941, 942,

952, 959, 1027, 1041, chiedendo dichiararsi l'infondatezza delle

questioni.

Considerato che per la loro identità o connessione i giudizi

debbono essere riuniti;

che le questioni sollevate dal Pretore di Roma con l'ordinanza n.

816 del 1983, ossia quelle intese a provocare non già una sentenza

additiva ma la semplice dichiarazione di illegittimità costituzionale

dell'impugnato art. 15 bis, sono manifestamente inammissibili in quanto

non rilevanti nel giudizio in corso, nel quale - trattandosi di

contratto di cui all'art. 71 l. n. 392 del 1978 - lo stesso art. 15

bis è, per affermazione dello stesso giudice rimettente, non

applicabile;

che la questione sollevata con tutte le altre ordinanze è

manifestamente infondata in quanto già decisa con la sentenza 5 aprile

1984 n. 89, in cui questa Corte ha osservato che il differente

trattamento, disposto dall'impugnato art. 15 bis per i rapporti

locativi "prorogati" (art. 67) rispetto a quelli "non prorogati" (art.

71) dalla legge n. 392 del 1978, è giustificato dalle diverse

caratteristiche dei rapporti stessi sia poiché solo per i primi erano

ipotizzate - di regola - comuni date di scadenza (lett. a, b, c

dell'art. 67 cit.), sia perché i secondi costituivano un numero

limitato e perciò il legislatore del 1982 ragionevolmente ne

considerò adeguata, e quindi non da modificare, la disciplina

transitoria già vigente.

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 15 bis l. 25 marzo 1982 n. 94, di conversione

del d.l. 23 gennaio 1982 n. 9, sollevate con riferimento agli artt. 3,

41 e 42 Cost. dal Pretore di Roma con l'ordinanza n. 816 del 1983;

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dello stesso art. 15 bis, sollevata, in riferimento

all'art. 3 Cost. dai Pretori di Milano, Firenze, Varese, Biella, Busto

Arsizio, Ravenna, Roma, Fiorenzuola d'Arda, Almenno San Salvatore,

Thiene e Pontedecimo, nonché dal Tribunale di Bassano del Grappa con

le altre ordinanze indicate in epigrafe, in quanto già decisa con

sentenza 5 aprile 1984 n. 89.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:215 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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