Corte costituzionale

Ordinanza n. 58/1986

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/03/1986 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15 bis l. 25

marzo 1982 n. 94, di conversione del d.l. 23 gennaio 1982 n. 9 (proroga

dei rapporti di locazione non abitativa) promosso con ordinanza emessa

il 13 marzo 1984 dal Tribunale di Venezia nel procedimento civile

vertente tra Toso Diego e Lazzaris Franca, iscritta al n. 1183 del

registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 59 bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice

relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile vertente tra Toso

Diego e Lazzaris Franca, concernente la fine della locazione di un

immobile non abitativo, il Tribunale di Venezia con ordinanza del 13

marzo 1984 (reg. ord. n. 1183 del 1984) sollevava questione di

legittimità costituzionale dell'art. 15 bis l. 25 marzo 1982 n. 94, di

conversione del d.l. 23 gennaio 1982 n. 9, il quale ha prorogato di due

anni i rapporti di locazione non abitativa soggetti alle scadenze di

cui all'art. 67 l. 27 luglio 1978 n. 392;

che secondo il Tribunale, trattandosi nella specie di contratto non

soggetto a proroga nel momento dell'entrata in vigore della l. ult.

cit. e pertanto non rientrante nella categoria di locazioni previste

nel detto art. 67 bensl' in quella considerata nel successivo art. 71,

il conduttore non poteva invocare l'ulteriore proroga legale disposta

dal citato art. 15 bis;

che la legittimità costituzionale di questo articolo appariva

dubbia al giudice rimettente, in quanto esso limitava la ulteriore

proroga alla prima delle due categorie ora nominate e non l'estendeva

alla seconda, senza alcuna valida giustificazione e perciò in

contrasto con l'art. 3 Cost.;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva chiedendo

che la questione fosse dichiarata manifestamente infondata.

Considerato che la questione è manifestamente infondata in quanto

già decisa con la sentenza 5 aprile 1984 n. 89, in cui questa Corte ha

osservato che il differente trattamento disposto dall'impugnato art. 15

bis per i rapporti locativi "prorogati" (art. 67) rispetto a quelli

"non prorogati" (art. 71), di cui alla legge n. 392 del 1978, trova

fondamento nelle diverse caratteristiche dei rapporti stessi, giacché

soltanto rispetto ai primi la data di scadenza poteva funzionare quale

punto di riferimento (lett. a), b), c) dell'art. 67 cit.), mentre i

secondi, che peraltro costituivano un numero limitato, presentavano

tratti talmente differenti da non consentire razionalmente

l'assoggettamento alla medesima disciplina.

Visti gli artt. 26 della l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 15 bis l. 25 marzo 1982 n. 94, di conversione

del d.l. 23 gennaio 1982 n. 9, sollevata in riferimento all'art. 3

Cost. dal Tribunale di Venezia con l'ordinanza indicata in epigrafe in

quanto già decisa con sentenza 5 aprile 1984 n. 89.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:58 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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