Corte costituzionale

Ordinanza n. 425/1990

Altra decisione · depositata il 27/09/1990 · relatore Enzo Cheli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1d.l. 12/1985

citata

  • art. 67legge 94/1982
  • art. 71legge 94/1982
  • art. 15-bislegge 94/1982

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 9-bis,

9-ter, 9-quater e 9-quinquies del decreto legge 7 febbraio 1985 n.

12, convertito nella legge 5 aprile 1985, n. 118 ("Misure finanziarie

in favore delle aree ad alta tensione abitativa"), promosso con

ordinanza emessa il 18 giugno 1985 dal Pretore di Modena nel

procedimento civile vertente tra Montanini Enrico ed altri e Tardini

Luciano ed altro, iscritta al n. 300 del registro ordinanze 1990 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima

serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel corso di un giudizio civile - promosso da Enrico

Montanini ed altri nei confronti di Luciano e Gino Tardini al fine di

ottenere la risoluzione per finita locazione di un rapporto locativo,

per uso non abitativo, in corso all'entrata in vigore della legge 27

luglio 1978, n. 392 e soggetto a proroga - l'adito Pretore di Modena

sollevava - con ordinanza emessa il 18 giugno 1985 - questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 9-bis, 9-ter, 9-quater

e 9-quinquies del decreto legge 7 febbraio 1985 n. 12, convertito

nella legge 5 aprile 1985 n. 118, in relazione agli articoli 3 e 42

della Costituzione;

che ad avviso dell'autorità remittente le norme censurate,

stabilendo per i contratti di cui agli artt. 67 e 71 della legge n.

392 del 1978 il diritto al rinnovo alla scadenza prevista e già

prorogata, hanno introdotto una sorta di proroga generalizzata, in

contrasto con il principio di eguaglianza e con il diritto di

godimento della proprietà privata;

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 108 del 1986, ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 9-bis,

9-ter, 9-quater e 9-quinquies del decreto legge 7 febbraio 1985 n.

12, convertito nella legge 5 aprile 1985 n. 118, sostenendo che, una

volta esauritosi il periodo transitorio stabilito dagli artt. 67 e 71

della legge n. 392 del 1978 e dall'art. 15- bis della legge 25 marzo

1982 n. 94, le ulteriori proroghe dei precedenti rapporti locativi

relativi ad immobili destinati ad uso abitativo determinavano un

irrazionale ripristino della legislazione vincolistica eccezionale,

legislazione ormai superata dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, che

"aveva riportato dopo vari decenni la materia nel regime ordinario";

che, dopo tale decisione, è stato adottato il decreto legge 9

dicembre 1986 n. 832, convertito nella legge 6 febbraio 1987 n. 15,

recante "Misure urgenti in materia di contratti di locazione di

immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione";

che si rende di conseguenza necessaria una rinnovata valutazione

sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale, alla

luce della ricordata sentenza n. 108 del 1986 e della disciplina

dettata dal ricordato D.L. n. 832 del 1986;

che, a tal fine, vanno restituiti gli atti al Pretore di Modena.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Modena.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 settembre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 settembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:425 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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