Corte costituzionale

Ordinanza n. 346/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/12/1985 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 15 bis della

legge 25 marzo 1982 n. 94 (Norme per l'edilizia residenziale e

provvidenze in materia di sfratti) promossi con ordinanze emesse il 6

dicembre 1983 dal Pretore di Agrigento, il 25 luglio 1984 dal Pretore

di Sondrio, il 12 aprile 1984 dal Tribunale di Savona, il 6 settembre

1983 e il 24 gennaio 1984 dal Pretore di Milano, iscritte

rispettivamente ai nn. 1091, 1135, 1203, 1331 del registro ordinanze

1984 e al n. 175 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 25 bis, 59 bis, 65 bis, 119 bis

e 161 bis dell'anno 1985.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice

relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile vertente tra

Dimora Giuseppe e Bellavia Marullo Paola ed avente ad oggetto la fine

della locazione di un immobile non abitativo, il Pretore di Agrigento

con ordinanza del 6 novembre 1983 (reg. ord. n. 1091 del 1984)

sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 bis l.

25 marzo 1982 n. 94, di conversione del d.l. 23 gennaio 1982 n. 9, il

quale aveva prorogato di due anni i rapporti di locazione non abitativa

già soggetti alla scadenza di cui all'art. 67 l. 27 luglio 1978 n.

392;

che secondo il Pretore, trattandosi nella specie di contratto non

soggetto a proroga nel momento di entrata in vigore della l. ult. cit.

e pertanto non rientrante nella categoria di locazioni previste nel

detto art. 67 bensì in quella considerata nel successivo art. 71, il

conduttore non poteva invocare l'ulteriore proroga legale disposta dal

citato art. 15 bis;

che la legittimità costituzionale di questo articolo appariva

dubbia al giudice rimettente, in quanto esso limitava l'ulteriore

proroga alla prima delle due categorie ora nominate e non l'estendeva

alla seconda, senza alcuna valida giustificazione e perciò in

contrasto con l'art. 3 Cost.;

che la stessa questione veniva sollevata dai Pretori di Sondrio e

di Milano, nonché dal Tribunale di Savona con le ordinanze meglio

indicate in epigrafe;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva in tutte

le cause, chiedendo che le questioni fossero dichiarate manifestamente

infondate.

Considerato che per la sostanziale identità delle questioni

sollevate i giudizi debbono essere riuniti;

che esse sono manifestamente infondate in quanto già decise con la

sentenza 5 aprile 1984 n. 89, in cui questa Corte ha osservato che il

differente trattamento disposto dall'impugnato art. 15 bis per i

rapporti locativi "prorogati" (art. 67) rispetto a quelli "non

prorogati" (art. 71) di cui alla legge n. 392 del 1978, trova

fondamento nelle diverse caratteristiche dei rapporti stessi, giacché

soltanto rispetto ai primi la data di scadenza poteva funzionare quale

punto di riferimento (lett. a), b), c) dell'art. 67 cit.), mentre i

secondi, che peraltro costituivano un numero limitato, presentavano

tratti talmente differenti da non consentire razionalmente

l'assoggettamento alla medesima disciplina.

Visti gli artt. 26 della l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 15 bis l. 25 marzo 1982 n. 94, di conversione

del d.l. 23 gennaio 1982 n. 9, sollevata, in riferimento all'art. 3

Cost., dai Pretori di Agrigento, Sondrio e Milano, nonché dal

Tribunale di Savona, con le ordinanze indicate in epigrafe, in quanto

già decisa con sentenza 5 aprile 1984 n. 89.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:346 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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