Corte costituzionale

Ordinanza n. 87/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/03/1985 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 15 bis

legge 25 marzo 1982, n. 94 (Norme per l'edilizia residenziale e

provvidenze in materia di sfratti), promossi con ordinanze emesse il 5

novembre 1983 dal Pretore di Busto Arsizio, il 22 novembre 1983 dal

Pretore di Thiene, il 10, il 29 ottobre, il 21 novembre e il 21

dicembre 1983 dal Pretore di Roma, il 3 ottobre 1983 dal Pretore di San

Benedetto del Tronto, l'8 giugno 1983 dal Tribunale di Catania, il 3

novembre 1983 dal Pretore di Roma, il 2 novembre 1983 dal Pretore di

Fidenza, il 28 dicembre 1983 dal Pretore di Roma, il 23 dicembre 1983

dal Pretore di Firenze, il 15 dicembre 1982 dal Pretore di Milano, il

23 dicembre 1983 dal Pretore di Roma, il 21 gennaio 1984 dal Pretore di

Poggibonsi, il 30 gennaio 1984 dal Pretore di Ravenna, il 19 gennaio

1984 dal Pretore di Monza, il 1 febbraio 1984 dal Pretore di Busto

Arsizio (n. 2 ord.), il 13 dicembre 1983 dal Pretore di Busto Arsizio,

il 18 gennaio 1984 dal Pretore di Roma, il 6 maggio 1983 dal Pretore di

Parma, il 25 febbraio e il 21 marzo 1984 dal Tribunale di San Remo, il

25 febbraio 1984 dal Pretore di Pavia, il 18 aprile 1984 dal Tribunale

di Livorno, il 31 gennaio 1984 dal Pretore di Milano, il 29 marzo 1984

dal Pretore di San Benedetto del Tronto, il 20 febbraio 1984 dal

Pretore di Roma, il 20 gennaio 1984 dal Pretore di Roma, il 23 marzo

1984 dal Pretore di Firenze, iscritte ai nn. 13,20, da 54 a 58,76,88,

155, 201, 211, 219, 233, 263, 349, 357, 367, 368, 369, 380, 409, 484,

485, 594, 807, 825, 840, 874, 875, 879 del registro ordinanze 1984 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 120, 155, 162,

176, 190, 197, 204, 211, 224, 238, 252, 259, 266, 287, 294, 307, 321,

341 del 1984 e n. 7 bis del 1985.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1985 il Giudice

relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile vertente tra

Marcora Mario e Maestroni Elide ed avente per oggetto la fine della

locazione di un immobile non abitativo, il Pretore di Busto Arsizio con

ordinanza del 5 novembre 1983 (reg. ord. n. 13 del 1984) sollevava

questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 bis l. 25 marzo

1982 n. 94, di conversione del d.l. 23 gennaio 1982 n. 9, il quale

aveva prorogato di due anni i rapporti di locazione non abitativa già

soggetti alla scadenza di cui all'art. 67 l. 27 luglio 1978 n. 392;

che secondo il Pretore, trattandosi nella specie di contratto non

soggetto a proroga nel momento di entrata in vigore della l. ult. cit.,

e pertanto non rientrante nella categoria di locazioni previste nel

detto art. 67 bensì in quella considerata nel successivo art. 71, il

conduttore non poteva invocare l'ulteriore proroga legale disposta dal

citato art. 15 bis;

che la legittimità costituzionale di questo articolo appariva

dubbia al giudice rimettente, appunto in quanto esso limitava

l'ulteriore proroga alla prima delle due categorie ora nominate e non

l'estendeva alla seconda, senza alcuna valida giustificazione e perciò

in contrasto con l'art. 3 Cost.;

che la stessa questione veniva sollevata, con le ordinanze meglio

indicate in epigrafe, dallo stesso Pretore di Busto Arsizio (ord. n.

367, 368, 369 del 1984), nonché dai Pretori: di Thiene (n. 20 del

1984), di Roma (nn. 54 - 57, 88, 201, 233, 380, 874, 875 del 1984), di

Fidenza (n. 155 del 1984), di Firenze (nn. 211 e 879 del 1984), di

Milano (nn. 219 e 825 del 1984), di Poggibonsi (n. 263 del 1984), di

Ravenna (n. 349 del 1984), di Monza (n. 357 del 1984), di Parma (n. 409

del 1984), di Pavia (n. 594 del 1984), di San Benedetto del Tronto (nn.

58 e 840 del 1984), nonché dai Tribunali di Catania (n. 76 del 1984),

di San Remo (nn. 484 e 485 del 1984) e di Livorno (n. 807 del 1984);

che quest'ultima ordinanza si riferiva ad un immobile preso in

locazione da un Comune, ossia ad una delle locazioni previste dall'art.

42 l. n. 392/1978, pur sempre riconducibili all'art. 71 st. l.;

che i Tribunali di Catania e di San Remo impugnavano il suddetto

art. 15 bis anche con riferimento all'art. 42 Cost. osservando che esso

comprimeva eccessivamente il diritto di proprietà dei locatori;

che il Tribunale di San Remo indicava nell'ord. n. 485/84, quale

norma costituzionale di riferimento, anche l'art 41 Cost., ma senza

fornire sul punto alcuna motivazione;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva nelle

cause nn. 13, 20, 56, 57, 155, 211, 219, 223, 349, 380, 584, 825, 840,

874, 875 e 879 del 1984 chiedendo che le questioni fossero dichiarate

manifestamente infondate.

Considerato che per la sostanziale identità delle questioni

sollevate i giudizi debbono essere riuniti;

che la questione relativa all'art. 3 Cost. è manifestamente

infondata in quanto già decisa con la sentenza 5 aprile 1984 n. 89, in

cui questa Corte ha osservato che il differente trattamento, disposto

dall'impugnato art. 15 bis per i rapporti locativi "prorogati" (art.

67) rispetto a quelli "non prorogati" (art. 71) di cui alla legge n.

392 del 1978, trova fondamento nelle diverse caratteristiche dei

rapporti stessi, in quanto soltanto rispetto ai primi la data di

scadenza poteva funzionare quale comune punto di riferimento (lett. a),

b), c) dell'art. 67 cit.), mentre i secondi, che peraltro costituivano

un numero limitato, presentavano tratti talmente differenziati da non

giustificare l'assoggettamento alla medesima disciplina;

che pure la censura relativa all'art. 41 Cost. è manifestamente

infondata giacché, come si è detto nella citata sentenza, nella

specie non viene dedotta alcuna attività produttiva del locatore, ma

si verte soltanto in tema di godimento di un bene, quale l'immobile

dato in locazione, onde non è pertinente il richiamo alla libertà di

iniziativa economica;

che, infine, manifestamente infondata è la questione relativa

all'art. 42 Cost. poiché la proroga in questione venne disposta, come

è stato ritenuto nella più volte cit. sent. n. 89 del 1984, per

adeguare la disciplina transitoria della l. n. 392 del 1978 a

circostanze del tutto eccezionali e transeunti, risultando in tal modo

non irrazionale il sacrificio del diritto di proprietà del locatore.

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 15 bis l. 25 marzo 1982 n. 94, di conversione

del d.l. 23 gennaio 1982 n. 9, sollevata, in riferimento agli artt. 3,

41 e 42 Cost. dai Pretori di Busto Arsizio, Thiene, Roma, Fidenza,

Firenze, Milano, Poggibonsi, Ravenna, Monza, Parma, Pavia, San

Benedetto del Tronto, nonché dai Tribunali di Catania, San Remo e

Livorno, con le ordinanze indicate in epigrafe, in quanto già decisa

con sentenza 5 aprile 1984 n. 89.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:87 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari