Corte costituzionale

Sentenza n. 35/1997

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/02/1997 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma,

della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di

referendum popolare per l'abrogazione degli artt. 1, 4, 5 e 6,

lettera b), limitatamente alle parole: "tra cui quelli relativi a

rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro"; 7, comma primo,

limitatamente alle parole: "del servizio ostetrico-ginecologico

dell'ente ospedaliero in cui deve praticarsi l'intervento, che ne

certifica l'esistenza. Il medico può avvalersi della

collaborazione di specialisti. Il medico è tenuto a fornire la

documentazione sul caso e a comunicare la sua certificazione al

direttore sanitario dell'ospedale per l'intervento da praticarsi

immediatamente" e comma secondo ("Qualora l'interruzione della

gravidanza si renda necessaria per l'imminente pericolo per la vita

della donna, l'intervento può essere praticato anche senza lo

svolgimento delle procedure previste dal comma precedente e al di

fuori delle sedi di cui all'art. 8. In questi casi, il medico è

tenuto a darne comunicazione al medico provinciale."); 8; 9, comma

primo, limitatamente alle parole: "alle procedure di cui agli artt.

5 e 7 ed", e comma quarto, limitatamente alle parole: "l'espletamento

delle procedure previste dall'art. 7 e", nonché alle parole:

"secondo le modalità previste dagli artt. 5, 7 e 8"; 10, comma

primo, limitatamente alle parole: "nelle circostanze previste dagli

artt. 4 e 6", nonché alle parole: "di cui all'art. 8", e comma

terzo, limitatamente alle parole: "dal secondo comma dell'art. 5 e";

11, comma primo ("L'ente ospedaliero, la casa di cura o il

poliambulatorio nei quali l'intervento è stato effettuato sono

tenuti ad inviare al medico provinciale competente per territorio una

dichiarazione con la quale il medico che lo ha eseguito dà notizia

dell'intervento stesso e della documentazione sulla base della quale

è avvenuto, senza fare menzione dell'identità della donna."); 12;

13; 14; 15, secondo comma, limitatamente alle parole: "e 5"; 19,

comma primo ("Chiunque cagiona l'interruzione volontaria della

gravidanza senza l'osservanza delle modalità indicate negli artt. 5

o 8, è punito con la reclusione sino a tre anni."), comma secondo

("La donna è punita con la multa fino a lire centomila."), comma

terzo, limitatamente alle parole: "o comunque senza l'osservanza

delle modalità previste dall'art. 7", comma quinto ("Quando

l'interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna minore

degli anni diciotto, o interdetta, fuori dei casi o senza

l'osservanza delle modalità previste dagli artt. 12 e 13, chi la

cagiona è punito con le pene rispettivamente previste dai commi

precedenti aumentate fino alla metà. La donna non è punibile.") e

comma settimo ("Le pene stabilite dal comma precedente sono aumentate

se la morte o la lesione della donna derivano dai fatti previsti dal

quinto comma"); 22, comma terzo ("Salvo che sia stata pronunciata

sentenza irrevocabile di condanna, non è punibile per il reato di

aborto di donna consenziente chiunque abbia commesso il fatto prima

dell'entrata in vigore della presente legge, se il giudice accerta

che sussistevano le condizioni previste dagli artt. 4 e 6.") della

legge 22 maggio 1978, n. 194, recante "Norme per la tutela sociale

della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza",

iscritto al n. 103 del registro referendum;

Vista l'ordinanza dell'11-13 dicembre 1996 con la quale l'Ufficio

centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha

dichiarato legittima la richiesta;

Udito nella camera di consiglio dell'8 gennaio 1997 il giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Uditi gli avvocati Stefania Votano e Fulvio Gianaria per i

presentatori Bernardini Rita e Sabatano Mauro.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - L'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la

Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n.

352, e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di

referendum popolare presentata il 28 settembre 1995 da dodici

cittadini elettori, concernente la disciplina dell'interruzione

volontaria di gravidanza e avente ad oggetto alcuni articoli e parti

di articoli della legge 22 maggio 1978, n. 194.

Verificata la regolarità della richiesta, l'Ufficio centrale ne ha

dichiarato la legittimità con ordinanza in data 11-13 dicembre 1996

nella quale, dopo aver modificato il testo del quesito in due parti

(relative rispettivamente agli artt. 10, comma 3, e 15, comma 2,

della legge n. 194 del 1978), ha disposto l'integrale riformulazione

del quesito stesso nel seguente modo:

"Volete voi l'abrogazione degli artt. 1, 4, 5 e 6, lettera b),

limitatamente alle parole: "tra cui quelli relativi a rilevanti

anomalie o malformazioni del nascituro"; 7, comma primo,

limitatamente alle parole: "del servizio ostetrico-ginecologico

dell'ente ospedaliero in cui deve praticarsi l'intervento, che ne

certifica l'esistenza. Il medico può avvalersi della collaborazione

di specialisti. Il medico è tenuto a fornire la documentazione sul

caso e a comunicare la sua certificazione al direttore sanitario

dell'ospedale per l'intervento da praticarsi immediatamente", e

comma secondo ("Qualora l'interruzione della gravidanza si renda

necessaria per imminente pericolo per la vita della donna,

l'intervento può essere praticato anche senza lo svolgimento delle

procedure previste dal comma precedente e al di fuori delle sedi di

cui all'art. 8. In questi casi, il medico è tenuto a darne

comunicazione al medico provinciale."); 8; 9, comma primo,

limitatamente alle parole: "alle procedure di cui agli artt. 5 e 7

ed", e comma quarto, limitatamente alle parole: "l'espletamento

delle procedure previste dall'articolo 7 e", nonché alle parole:

"secondo le modalità previste dagli artt. 5, 7 e 8"; 10, comma

primo, limitatamente alle parole: "nelle circostanze previste dagli

artt. 4 e 6", nonché alle parole: "di cui all'art. 8", e comma

terzo, limitatamente alle parole: "dal secondo comma dell'art. 5

e"; 11, comma primo ("L'ente ospedaliero, la casa di cura o il

poliambulatorio nei quali l'intervento è stato effettuato sono

tenuti ad inviare al medico provinciale competente per territorio una

dichiarazione con la quale il medico che lo ha eseguito dà notizia

dell'intervento stesso e della documentazione sulla base della quale

è avvenuto, senza fare menzione dell'identità della donna."); 12;

13; 14; 15, comma secondo, limitatamente alle parole: "e 5"; 19,

comma primo ("Chiunque cagiona l'interruzione volontaria della

gravidanza senza l'osservanza delle modalità indicate negli artt. 5

o 8, è punito con la reclusione sino a tre anni."), comma secondo

("La donna è punita con la multa fino a lire 100.000."), comma

terzo, limitatamente alle parole: "o comunque senza l'osservanza

delle modalità previste dall'art. 7", comma quinto ("Quando

l'interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna minore

degli anni diciotto, o interdetta, fuori dei casi o senza

l'osservanza delle modalità previste dagli artt. 12 e 13, chi la

cagiona è punito con le pene rispettivamente previste dai commi

precedenti aumentate fino alla metà. La donna non è punibile.") e

comma settimo ("Le pene stabilite dal comma precedente sono

aumentate se la morte o la lesione della donna derivano dai fatti

previsti dal quinto comma"); 22, comma terzo ("Salvo che sia stata

pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, non è punibile per il

reato di aborto di donna consenziente chiunque abbia commesso il

fatto prima dell'entrata in vigore della presente legge, se il

giudice accerta che sussistevano le condizioni previste dagli artt. 4

e 6.") della legge 22 maggio 1978, n. 194, recante "Norme per la

tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della

gravidanza"?".

2. - Con la citata ordinanza 11-13 dicembre 1996, relativa alla

presente e ad altre diciannove richieste di referendum di iniziativa

popolare, l'Ufficio centrale per il referendum ha provveduto

altresì, in osservanza a quanto disposto dall'art. 32, ultimo comma,

della legge n. 352 del 1970, introdotto con l'art. 1 della legge 17

maggio 1995, n. 173, a denominare la richiesta stessa "Aborto:

Abolizione dei limiti all'interruzione della gravidanza nei primi

novanta giorni, e del ricorso esclusivo alle strutture pubbliche" e a

contrassegnarla con la sigla A/12, disponendo le conseguenti

comunicazioni di legge.

3. - Ricevuta comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale,

il Presidente di questa Corte ha fissato il giorno 8 gennaio 1997 per

la conseguente deliberazione, dandone a sua volta comunicazione ai

presentatori della richiesta e al Presidente del Consiglio dei

Ministri, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, della legge 25 maggio

1970, n. 352.

4. - Il Comitato promotore del referendum ha depositato una memoria

nella quale, dopo avere sinteticamente esposto i vari contenuti della

richiesta referendaria, ha sostenuto la ammissibilità della

richiesta stessa perché dotata dei requisiti di omogeneità,

chiarezza e non contraddittorietà già rinvenuti da questa Corte

nella "analoga" richiesta referendaria c.d. radicale, esaminata nella

sentenza n. 26 del 1981. Così come la precedente richiesta, anche

la presente si concentra verso il prioritario obiettivo di

liberalizzare il ricorso all'interruzione volontaria della

gravidanza, facendo cadere i procedimenti e i controlli

amministrativi e giurisdizionali attualmente previsti nonché le

connesse fattispecie incriminatrici.

In particolare, "forte della oramai acquisita legittimità

costituzionale di un assetto normativo che non pretenda di realizzare

la tutela del concepito nella forma della persecuzione penale

dell'aborto", l'iniziativa referendaria mira "al nuovo principio

unitario ispirato alla più ampia liberalizzazione della interruzione

della gravidanza" e, mentre per l'aborto nei primi novanta giorni

prevede "l'eliminazione della indicazione delle circostanze in

presenza delle quali l'attuale legge lo consente", nonché delle

corrispondenti procedure e modalità previste nella legge stessa, per

il successivo periodo di gravidanza "semplifica" il ricorso

all'interruzione snellendo le procedure e le modalità. Considerato in diritto

1. - La richiesta di referendum abrogativo, dichiarata legittima

dall'Ufficio centrale per il referendum con ordinanza 11-13 dicembre

1996 e ora sottoposta al giudizio di ammissibilità devoluto a questa

Corte, investe la legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela

sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della

gravidanza) in numerose disposizioni.

Viene anzitutto sottoposto a richiesta referendaria di abrogazione

l'intero art. 1, contenente l'assicurazione della garanzia del

diritto alla procreazione cosciente e responsabile, il riconoscimento

del valore sociale della maternità, l'affermazione della tutela da

parte dello Stato della vita umana sino dal suo inizio. L'articolo

stesso afferma inoltre che l'interruzione volontaria della

gravidanza, di cui alla legge, non è mezzo per il controllo delle

nascite e impegna lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito

delle proprie funzioni e competenze, a promuovere e sviluppare i

servizi socio-sanitari, nonché altre iniziative necessarie per

evitare che l'aborto sia usato ai fini della limitazione delle

nascite.

Parimenti sono oggetto della richiesta abrogazione nella loro

interezza, gli artt. 4 e 5, concernenti l'interruzione volontaria

della gravidanza entro i primi novanta giorni e la disciplina dettata

per la valutazione, da parte dei consultori familiari pubblici o di

strutture socio-sanitarie abilitate o di un medico di fiducia, delle

condizioni della donna e delle altre circostanze per le quali la

stessa sia portata ad affrontare l'interruzione volontaria della

gravidanza.

Nell'art. 6 della legge, relativo ai casi in cui è ammessa

l'interruzione volontaria della gravidanza dopo i novanta giorni, la

richiesta referendaria ritaglia, per sottoporlo ad abrogazione,

l'inciso contenuto nella lettera b) di detto articolo, che include

tra i processi patologici atti a determinare un grave pericolo per la

salute fisica o psichica della donna quelli relativi a rilevanti

anomalie o malformazioni del nascituro.

Quanto all'art. 7 viene chiesta la sottoposizione a referendum

dell'abrogazione delle disposizioni relative al ricorso al servizio

ostetrico-ginecologico dell'ente ospedaliero in cui deve praticarsi

l'intervento interruttivo, nonché delle disposizioni connesse. Viene

invece lasciato indenne (diversamente da quanto era avvenuto con la

richiesta referendaria n. 22 del 26 giugno 1980 presa in esame dalla

sentenza di questa Corte n. 26 del 1981: cosiddetta "richiesta

radicale" secondo la terminologia adottata in detta sentenza) il

comma terzo dell'art. 7, relativo alla praticabilità

dell'interruzione della gravidanza per grave pericolo di vita della

madre quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto.

È oggetto di richiesta di integrale abrogazione l'art. 8,

contenente l'indicazione delle sedi nelle quali va praticata, nei

casi in cui è ammessa, l'interruzione della gravidanza, previa

verifica della inesistenza di controindicazioni sanitarie: servizio

ostetrico-ginecologico presso un ospedale generale, ospedali pubblici

specializzati, altri istituti ed enti, case di cura autorizzate e

fornite di requisiti igienico-sanitari e di adeguati servizi

ostetrico-ginecologici.

Nell'art. 9 vengono ritagliati i riferimenti alle procedure

previste negli artt. 5 e 7, che sono le procedure relative,

rispettivamente, all'opera valutativa e di assistenza dei consultori

e delle strutture socio-sanitarie nei casi di gravidanza

infratrimestrale e agli accertamenti sui processi patologici di cui

all'art. 6 per i casi di gravidanza ultratrimestrale. Ed analoghe

operazioni di ritaglio vengono proposte in seno agli artt. 10, 11 e

15, secondo comma, della legge n. 194 del 1978.

Vengono poi sottoposti a richiesta di integrale abrogazione gli

artt. 12, 13 e 14 della legge, relativi, rispettivamente, l'art. 12,

secondo, terzo e quarto comma, alle condizioni per l'interruzione

della gravidanza della donna di età inferiore agli anni diciotto,

l'art. 13 alla donna interdetta per infermità di mente e l'art. 14

ai particolari doveri del medico che esegue l'interruzione della

gravidanza nei confronti della donna che affronta l'interruzione

stessa.

Infine viene proposta l'abrogazione referendaria dell'art. 19 nelle

parti in cui prevede sanzioni penali per l'interruzione di gravidanza

di donna consenziente non autorizzata ai sensi dei precedenti

articoli della legge e della disposizione transitoria contenuta

nell'ultimo comma dell'art. 22.

2. - La disciplina dell'interruzione volontaria della gravidanza è

stata più volte presa in considerazione dalla Corte, sia in giudizi

incidentali di legittimità costituzionale, sia nell'esame

sull'ammissibilità di referendum abrogativi, sia nell'esame di

conflitti di attribuzione insorti in connessione con richieste

referendarie.

Basilare resta fra tutte la sentenza n. 27 del 1975, con la quale

la Corte, nel dichiarare la illegittimità costituzionale parziale

dell'art. 546 del codice penale del 1930, ebbe modo di affermare i

principi di ordine costituzionale in materia.

Disse la Corte:

che ha fondamento costituzionale la tutela del concepito, la cui

situazione giuridica si colloca, sia pure con le particolari

caratteristiche sue proprie, tra i diritti inviolabili dell'uomo

riconosciuti e garantiti dall'art. 2 della Costituzione, denominando

tale diritto come diritto alla vita, oggetto di specifica

salvaguardia costituzionale;

che del pari ha fondamento costituzionale la protezione della

maternità (art. 31, secondo comma, della Costituzione), che sono

diritti fondamentali anche quelli relativi alla vita e alla salute

della donna gestante;

che il bilanciamento tra detti diritti fondamentali, quando siano

entrambi esposti a pericolo, si trova nella salvaguardia della vita e

della salute della madre, dovendosi peraltro operare in modo che sia

salvata, quando ciò sia possibile, la vita del feto;

che al fine di realizzare in modo legittimo questo bilanciamento,

è "obbligo del legislatore predisporre le cautele necessarie per

impedire che l'aborto venga praticato senza serii accertamenti sulla

realtà e gravità del danno o pericolo che potrebbe derivare alla

madre dal proseguire nella gestazione" e che "perciò la liceità

dell'aborto deve essere ancorata ad una previa valutazione della

sussistenza delle condizioni atte a giustificarla".

Queste affermazioni, tutte relative al riconoscimento di diritti

costituzionalmente garantiti e pertanto non inficiabili ad opera di

leggi ordinarie, vanno collegate, quando si tratti della valutazione

dei requisiti di ammissibilità dei referendum abrogativi di leggi

ordinarie, alle altrettanto basilari enunciazioni formulate in via

generale in materia di referendum da questa Corte sin dal 1978.

Con la sentenza n. 16 del 1978 la Corte ha affermato che al di là

dei casi di inammissibilità del referendum enunciati espressamente

dall'art. 75, secondo comma, sono presenti nella Costituzione valori

riferibili alle strutture od ai temi delle richieste referendarie,

valori che debbono essere tutelati escludendo i relativi referendum.

Di qui l'elaborazione e la formale enunciazione, sempre in detta

sentenza, di precise ragioni costituzionali di inammissibilità, tra

le quali si iscrive la non abrogabilità delle "disposizioni

legislative ordinarie a contenuto costituzionalmente vincolato".

Con successive messe a punto la Corte ha mantenuto questa

giurisprudenza sulle leggi ordinarie a contenuto costituzionalmente

vincolato, tra esse individuando anche la categoria delle leggi

ordinarie la cui eliminazione determinerebbe la soppressione di una

tutela minima per situazioni che tale tutela esigono secondo la

Costituzione.

È da ricordare che il criterio della tutela necessaria minima

richiesta da determinate situazioni secondo Costituzione è

menzionato anche nella sentenza n. 26 del 1981, che tuttavia ebbe a

dichiarare ammissibili due richieste referendarie contrapposte aventi

ad oggetto la legge n. 194 del 1978, una delle quali analoga a quella

oggi riproposta. La sentenza stessa non dimenticò peraltro il

carattere fondamentale del diritto della donna alla salute, con la

conseguenza di dichiarare inammissibile un referendum con il quale

veniva intaccato l'art. 6 della legge, che si ritenne rappresentare

"nel suo contenuto essenziale una norma costituzionalmente imposta

dall'art. 32".

3. - La legge 22 maggio 1978, n. 194, derivante da progetti coevi e

susseguenti alla sentenza n. 27 del 1975 già ricordata (così come

è del 1975 la legge 29 luglio, n. 405, istitutiva dei consultori

familiari a cui poi la legge n. 194 del 1978 avrebbe devoluto

fondamentali attribuzioni anche nel campo della interruzione

volontaria della gravidanza) ha cercato di realizzare, contemperando

diverse esigenze e proposte, proprio quei criteri di tutela minima di

interessi ritenuti fondamentali dalla Costituzione che la ripetuta

sentenza n. 27 del 1975 aveva additato al legislatore, facendone anzi

l'oggetto di un vero e proprio obbligo dello stesso.

A prescindere da ogni valutazione sui contenuti specifici di quelle

scelte, la legge in questione ha enunciato come proprio criterio

ispiratore e direttivo esattamente quei beni della maternità e della

tutela della vita umana dal suo inizio, a cui la Corte aveva fatto

richiamo, ed ha dettato disposizioni dirette a salvaguardare sia la

salute e la vita della gestante sia "le cautele necessarie - per

citare testualmente le proposizioni della sentenza più volte qui

menzionata - per impedire che l'aborto venga procurato senza serii

accertamenti sulla realtà e la gravità del danno o pericolo che

potrebbe derivare alla madre dal proseguire della gestazione" ed

ancorando la liceità dell'aborto "ad una previa valutazione delle

condizioni atte a giustificarla".

Alcune delle disposizioni oggi nuovamente sottoposte a richiesta di

abrogazione referendaria, dopo l'esito negativo del referendum del

1981, si ispirano ai principi costituzionali indicati dalla Corte:

così, per quanto riguarda i presupposti della interruzione

volontaria della gravidanza infratrimestrale, quando vincolano la

stessa ad una previa valutazione del serio pericolo per la salute

fisica o psichica della madre promuovendo, oltre che "i necessari

accertamenti medici", ogni opportuno "intervento atto a sostenere la

donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza

sia dopo il parto" (artt. 4 e 5), e così, per quanto riguarda

l'interruzione della gravidanza dopo il primo trimestre, quando

limitano l'interruzione stessa ai casi in cui la gravidanza o il

parto comportino un grave pericolo per la vita della donna o in cui

siano accertati processi patologici (ivi includendo anche le

rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro) che determinino un

grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna (art. 6).

E in relazione a quei presupposti la legge n. 194 del 1978 ha

ritenuto che l'accertamento dei processi patologici suddetti dovesse

essere affidato a un servizio ostetrico-ginecologico ospedaliero, con

l'eventuale collaborazione di specialisti, ammettendo che siano

esentati da ogni particolare procedura e da ogni vincolo di sede i

casi di imminente pericolo per la vita della donna (art. 7, commi

primo e secondo). Parimenti, sulla base di una analoga scelta, ha

ritenuto che gli interventi diretti alla interruzione volontaria

della gravidanza debbano essere praticati in apposite strutture

pubbliche o autorizzate (art. 8).

Di più, la legge n. 194 del 1978 ha tenuto conto anche di altri

interessi costituzionalmente protetti, che non avevano avuto

occasione di essere richiamati dalla ricordata sentenza n. 27 del

1975 perché non coinvolti nelle fattispecie allora in esame: in

particolare quelli dell'infanzia e della gioventù (art. 31, secondo

comma, della Costituzione). Così, nell'art. 12, la legge ha

disciplinato il caso particolare della donna minore degli anni

diciotto, la quale può trovarsi in determinati frangenti del tutto

sprovveduta di tutela, come quando vi siano "seri motivi che

impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la

potestà o la tutela, oppure queste, interpellate, rifiutino il loro

assenso o esprimano pareri tra loro difformi". Per queste ipotesi

l'art. 12 ha previsto, dopo l'intervento del consultorio o della

struttura socio-sanitaria o del medico di fiducia, l'autorizzazione

del giudice tutelare. Ed analogamente la legge ha ritenuto di

provvedere nell'ipotesi dell'interruzione di gravidanza di donna

interdetta per infermità di mente (art. 13). Si può qui ricordare,

per inciso, che questo intervento del giudice tutelare nelle

situazioni in questione è stato più di una volta ritenuto da questa

Corte, in occasione di giudizi di legittimità, costituzionalmente

non illegittimo (cfr. sentenza n. 196 del 1987, ordinanza n. 463 del

1988 e da ultimo ordinanza n. 76 del 1996).

4. - Alla stregua dei principi elaborati dalla Corte in materia di

referendum con riguardo alle leggi ordinarie dal contenuto

costituzionalmente vincolato, la richiesta referendaria in oggetto

non può essere ammessa.

Di ciò rende convinti un esame anche sommario delle disposizioni

direttamente coinvolte nella richiesta: anzitutto dell'art. 1.

Detto articolo, oltre a ribadire - come si è visto - i principi

costituzionali del diritto alla procreazione cosciente e responsabile

e del valore sociale della maternità, stabilisce che la vita umana

debba essere tutelata sin dal suo inizio.

Questo principio, già affermato in modo non equivocabile dalla

sentenza n. 27 del 1975 di questa Corte, ha conseguito nel corso

degli anni sempre maggiore riconoscimento, anche sul piano

internazionale e mondiale.

Va in particolare ricordata, a questo riguardo, la Dichiarazione

sui diritti del fanciullo approvata dall'assemblea generale delle

Nazioni Unite nel 1959 a New York, nel cui preambolo è scritto che

"il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica ed

intellettuale, necessita di una protezione e di cure particolari, ivi

compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la

nascita".

Così pure si è rafforzata la concezione, insita nella

Costituzione italiana, in particolare nell'art. 2, secondo la quale

il diritto alla vita, inteso nella sua estensione più lata, sia da

iscriversi tra i diritti inviolabili, e cioè tra quei diritti che

occupano nell'ordinamento una posizione, per dir così, privilegiata,

in quanto appartengono - per usare l'espressione della sentenza n.

1146 del 1988 - "all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la

Costituzione italiana".

Di più, l'art. 1 della legge n. 194 del 1978 afferma un principio

di contenuto più specificamente normativo, quale è quello per cui

l'interruzione volontaria della gravidanza non è mezzo per il

controllo delle nascite. Lo Stato, le regioni e gli enti locali sono

impegnati, dall'art. 1, terzo comma, a sviluppare i servizi

socio-sanitari e ad adottare altre iniziative necessarie "per evitare

che l'aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite". In

dette proposizioni non solo è contenuta la base dell'impegno delle

strutture pubbliche a sostegno della valutazione dei presupposti per

una lecita interruzione volontaria della gravidanza, ma è ribadito

il diritto del concepito alla vita. La limitazione programmata delle

nascite è infatti proprio l'antitesi di tale diritto, che può

essere sacrificato solo nel confronto con quello, pure

costituzionalmente tutelato e da iscriversi tra i diritti

inviolabili, della madre alla salute e alla vita.

Non è pertanto ammissibile un referendum diretto all'abrogazione

dell'art.1.

Analoghe considerazioni valgono per le altre disposizioni investite

dalla richiesta referendaria.

Già si è visto che gli artt. 4 e 5 sono diretta espressione non

solo del diritto del concepito alla vita, ma di quella tutela della

maternità che è pure iscritta tra gli impegni fondamentali dello

Stato (art. 31, secondo comma, della Costituzione).

Posti poi in relazione con l'art. 12 della legge, che si riferisce

alla situazione della donna in età minore, e particolarmente con i

commi secondo e terzo di tale articolo, che si riferiscono ai primi

novanta giorni della gravidanza, tali disposizioni rappresentano la

forma di protezione che la legge ordinaria intende assicurare

all'infanzia e alla gioventù, pure indicate tra i valori

costituzionali fondamentali dal secondo comma dell'art. 31. Anche qui

soccorrono, per corroborare questa interpretazione, le norme

internazionali intese ad assicurare al minore la protezione e

l'assistenza più ampie in ogni momento della sua esistenza. La

Convenzione sui diritti del fanciullo, stipulata a New York il 20

novembre 1989 e resa esecutiva in Italia con la legge 27 maggio 1991,

n. 176, che considera "fanciullo" ai sensi della Convenzione stessa

"ogni essere umano avente un'età inferiore a diciotto anni, salvo se

abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione

applicabile", stabilisce che "in tutte le decisioni relative ai

fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche e private di

assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o

degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve

essere una considerazione preminente" (art. 3, comma 1); "che gli

Stati parti vigilano affinché il fanciullo possa accedere ad una

informazione e ai materiali provenienti da fonti varie, soprattutto

se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale nonché la sua

salute fisica e mentale" (art. 17, comma 1); e che "gli Stati parti

adottano ogni provvedimento adeguato per garantire alle madri

adeguate cure prenatali e postnatali". Né si può mancare di

osservare che attraverso l'abrogazione degli artt. 4 e 5, con la

quale i promotori del referendum dichiaratamente mirano alla totale

liberalizzazione dell'aborto nei primi novanta giorni di gravidanza,

verrebbero a scomparire del tutto anche l'assistenza e la consulenza

di un medico, ovviamente prevista dalla legge a tutela minima della

salute della gestante.

L'abrogazione degli artt. 4, 5, 12 e 13 della legge n. 194 del 1978

travolgerebbe pertanto disposizioni a contenuto normativo

costituzionalmente vincolato sotto più aspetti, in quanto renderebbe

nullo il livello minimo di tutela necessaria dei diritti

costituzionali inviolabili alla vita, alla salute, nonché di tutela

necessaria della maternità, dell'infanzia e della gioventù.

Quanto poi all'operazione di ritaglio operata con la richiesta di

parziale abrogazione dell'art. 7, non può non osservarsi che la

proposta di mantenere una certa tutela per il solo feto di cui sia

accertata la possibilità di vita autonoma sottolinea l'abbandono di

ogni tutela per gli altri nascituri, il cui diritto alla vita è

consacrato - secondo la ricordata sentenza n. 27 del 1975 - dall'art.

2 della Costituzione.

L'assistenza e la presenza del medico sono eliminate pure, secondo

la richiesta referendaria, attraverso la progettata integrale

abrogazione dell'art. 8.

A questo punto non occorre soffermarsi sugli altri articoli

investiti in tutto o in parte dalla richiesta referendaria, essendo

questa unitaria ed inscindibile, sì che un suo accoglimento parziale

non sarebbe in alcun modo profilabile. In particolare, per quanto

riguarda il ricorso alle istituzioni pubbliche per l'effettuazione

degli interventi diretti alla interruzione della gravidanza, deve

osservarsi che le relative disposizioni rappresentano nella visione

del legislatore e nel sistema della legge uno dei mezzi ritenuti

essenziali per assicurare il livello minimo di tutela dei diritti

inviolabili più volte indicati.

In definitiva la richiesta è formulata, attraverso un ritaglio del

testo vigente, in modo tale da dare all'abrogazione il senso palese

di una pura e semplice soppressione di ogni regolamentazione legale -

e non solo di una irrilevanza penale - dell'interruzione volontaria

della gravidanza nei primi novanta giorni, riconducendo tale vicenda

ad un regime di totale libera disponibilità da parte della singola

gestante, anche in ordine alla sorte degli interessi

costituzionalmente rilevanti in essa coinvolti. Ora, ciò è appunto

quanto è precluso al legislatore, e conseguentemente anche alla

deliberazione abrogativa del corpo elettorale.

5. - Una sola osservazione è ancora necessaria per quanto attiene

alle disposizioni di carattere penale. Esse non entrano in giuoco

nella presente decisione della Corte. Forse l'insistenza eccessiva

sul tema della "depenalizzazione dell'aborto", portato in primo piano

nella richiesta referendaria del 1981, ha avuto un ruolo

nell'influenzare la diversa decisione contenuta nella sentenza n. 26

del 1981, mentre nella presente sentenza il tema della

depenalizzazione è assolutamente estraneo. Già è dubbio in via

generale se la Costituzione, al di là di imperativi specifici,

contenga o possa contenere obblighi di incriminazione, che è quanto

dire obblighi di protezione mediante sanzione penale, di determinati

interessi costituzionalmente protetti. Ciò che la Costituzione non

consente di toccare mediante l'abrogazione, sia pure parziale, della

legge 23 maggio 1978, n. 194, è quel nucleo di disposizioni che

attengono alla protezione della vita del concepito quando non siano

presenti esigenze di salute o di vita della madre, nonché quel

complesso di disposizioni che attengono alla protezione della donna

gestante: della donna adulta come della donna minore di età, della

donna in condizioni di gravidanza infratrimestrale come della donna

in condizioni di gravidanza più avanzata.

Tutto ciò basta ad includere la richiesta di referendum abrogativo

tra quelle la cui ammissibilità è preclusa in quanto diretta contro

leggi ordinarie a contenuto costituzionalmente vincolato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per

l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, della legge 22

maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e

sull'interruzione volontaria della gravidanza), richiesta dichiarata

legittima, con ordinanza in data 11-13 dicembre 1996, dall'Ufficio

centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:35 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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