Legge sull’aborto

Art. 11 aborto

L'ente ospedaliero, la casa di cura o il poliambulatorio nei quali l'intervento e' stato effettuato sono tenuti ad inviare al medico provinciale competente per territorio una dichiarazione con la quale il medico che lo ha eseguito da' notizia dell'intervento stesso e della documentazione sulla base della quale e' avvenuto, senza fare menzione dell'identita' della donna. Le lettere b) e f) dell'articolo 103 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono abrogate.

Testo vigente dal 22 maggio 1978

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 47/1982

    Questione infondata
    16 febbraio 1982

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 l. 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 29, 30, 31 e 32 in quanto il giudice a quo ha omesso ogni motivazione in punto di rilevanza, limitandosi ad un inconferente richiamo alle relazioni svolte dalle Commissioni parlamentari sul disegno della legge in esame. - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato manifestamente infondata, perché già decisa, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 l. 22 maggio 1978, n. 194, in riferimento all'art. 30 Cost., nella parte in cui prevede che la gestante minore degli anni 18 possa ottenere il provvedimento di autorizzazione all'interruzione della gravidanza infratrimestrale, anche senza che di ciò sia a conoscenza chi esercita la potestà sulla minore stessa. Al riguardo v. Sent. n. 109/1981.

    Art. 30 cost. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 29 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-05-22;194~art11 · fonte del testo

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