Legge sull’aborto

Art. 5 aborto

Il consultorio e la struttura socio-sanitaria, oltre a dover garantire i necessari accertamenti medici, hanno il compito in ogni caso, e specialmente quando la richiesta di interruzione della gravidanza sia motivata dall'incidenza delle condizioni economiche, o sociali, o familiari sulla salute della gestante, di esaminare con la donna e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignita' e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, le possibili soluzioni dei problemi proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero alla interruzione della gravidanza, di metterla in grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre, di promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto. Quando la donna si rivolge al medico di sua fiducia questi compie gli accertamenti sanitari necessari, nel rispetto della dignita' e della liberta' della donna; valuta con la donna stessa e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignita' e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, anche sulla base dell'esito degli accertamenti di cui sopra, le circostanze che la determinano a chiedere l'interruzione della gravidanza; la informa sui diritti a lei spettanti e sugli interventi di carattere sociale cui puo' fare ricorso, nonche' sui consultori e le strutture socio-sanitarie. Quando il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, riscontra l'esistenza di condizioni tali da rendere urgente l'intervento, rilascia immediatamente alla donna un certificato attestante l'urgenza. Con tale certificato la donna stessa puo' presentarsi ad una delle sedi autorizzate a praticare la interruzione della gravidanza. Se non viene riscontrato il caso di urgenza, al termine dell'incontro il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, di fronte alla richiesta della donna di interrompere la gravidanza sulla base delle circostanze di cui all'articolo 4, le rilascia copia di un documento, firmato anche dalla donna, attestante lo stato di gravidanza e l'avvenuta richiesta, e la invita a soprassedere per sette giorni. Trascorsi i sette giorni, la donna puo' presentarsi, per ottenere la interruzione della gravidanza, sulla base del documento rilasciatole ai sensi del presente comma, presso una delle sedi autorizzate.

Testo vigente dal 22 maggio 1978

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Corte costituzionale

9 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 366/2004

    Questione inammissibile
    26 novembre 2004

    È manifestamente inammissibile, per totale difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 27, ultimo comma, e 32 della Costituzione, degli artt. 5, 6 e 7 della legge 22 maggio 1978, n. 194. Il giudice ‘a quò, infatti, per ritenere rilevante la questione di legittimità costituzionalità proposta, avrebbe dovuto motivatamente affermare che, trascorsi i primi novanta giorni di gravidanza, la gestante, se informata delle malformazioni del feto, avrebbe potuto, in base alla normativa impugnata, decidere l’eventuale interruzione della gravidanza, in quanto non sussisteva la possibilità di vita autonoma del nascituro malformato.

    Art. 2 cost. · Art. 27 cost. · Art. 32 cost. · Art. 2043 c.c.

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  • Ordinanza n. 514/2002

    Questione infondata
    4 dicembre 2002

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5 e 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 31, secondo comma, e 32 della Costituzione, nella parte in cui consentirebbe al giudice tutelare chiamato ad autorizzare l'interruzione di gravidanza di una minorenne di attuare una condotta in conflitto con il diritto alla vita, senza alcuna possibilità di sollevare obiezione di coscienza. Infatti il giudice 'a quò non deve fare concreta applicazione delle norme censurate, essendo la decisione di interrompere la gravidanza rimessa esclusivamente alla responsabilità della donna, anche se minore di età, e costituendo il provvedimento di autorizzazione solo uno dei presupposti (non indefettibile e vincolato agli accertamenti tecnici) dell'articolato procedimento. - Sulla medesima questione, v. precedenti citate ordinanze n. 293/1993 e 76/1996.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 31 cost. · Art. 32 cost.

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  • Ordinanza n. 76/1996

    Questione inammissibile
    15 marzo 1996

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, già dichiarata manifestamente inammissibile per irrilevanza. (Nella specie, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5 e 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 31, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui le norme impugnate consentono alla donna minorenne di decidere e al giudice tutelare di autorizzare la donna minorenne a decidere l'interruzione volontaria della gravidanza anche al di fuori dei casi in cui l'ulteriore gestazione implichi danno o pericolo grave ed attuale, medicalmente accertabile in modo obiettivo o non altrimenti evitabile per la salute della madre, è stata ritenuta irrilevante nell'ambito della procedura autorizzatoria disciplinata dall'impugnato art. 12, sulla base del principio, ribadito in questa sede, secondo il quale in tale procedimento il giudice tutelare non dispone di un potere co-decisionale concernente il merito di una scelta che, invece, il legislatore ha inteso lasciare - secondo una valutazione politico-legislativa insindacabile - alla donna quale unica responsabile della decisione, rispetto a cui l'autorizzazione del giudice tutelare funge esclusivamente da condizione di garanzia della consapevolezza della minore circa i beni coinvolti nella decisione di interrompere la gravidanza - beni consistenti nel diritto alla vita del concepito e nel diritto alla salute della donna -, della serietà della loro valutazione e del rispetto delle procedure previste dalla legge a tale scopo). - V. O. nn. 463/1988, 389/1988, 293/1993 e S. nn. 27/1975 e 109/1981. red.: F. Mangano

    Art. 2 cost. · Art. 31 cost. · Art. 4 aborto · Art. 5 aborto

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1978-05-22;194~art5 · fonte del testo

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