Legge sull’aborto

Art. 9 aborto

Il personale sanitario ed esercente le attivita' ausiliarie non e' tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed agli interventi per l'interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dello obiettore deve essere comunicata al medico provinciale e, nel caso di personale dipendente dell'ospedale o dalla casa di cura, anche al direttore sanitario, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge o dal conseguimento dell'abilitazione o dall'assunzione presso un ente tenuto a fornire prestazioni dirette alla interruzione della gravidanza o dalla stipulazione di una convenzione con enti previdenziali che comporti l'esecuzione di tali prestazioni. L'obiezione puo' sempre essere revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al precedente comma, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione al medico provinciale. L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attivita' ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attivita' specificamente e necessariamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza, e non dall'assistenza antecedente e conseguente all'intervento. Gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare l'espletamento delle procedure previste dall'articolo 7 e l'effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalita' previste dagli articoli 5, 7 e 8. La regione ne controlla e garantisce l'attuazione anche attraverso la mobilita' del personale. L'obiezione di coscienza non puo' essere invocata dal personale sanitario ed esercente le attivita' ausiliarie quando, data la particolarita' delle circostanze, il loro personale intervento e' indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo. L'obiezione di coscienza si intende revocata, con effetto immediato, se chi l'ha sollevata prende parte a procedure o a interventi per l'interruzione della gravidanza previsti dalla presente legge, al di fuori dei casi di cui al comma precedente.

Testo vigente dal 22 maggio 1978

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 445/1987

    Questione infondata
    3 dicembre 1987

    dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 l. 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza) sollevata dal Pretore di Abbiategrasso quale giudice tutelare, in riferimento agli artt. 2, 3, 19, 21, 30, 31 e 32 Cost., con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma,…

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 19 cost. · Art. 21 cost.

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  • Sentenza n. 196/1987

    Questione infondata
    25 maggio 1987

    Il provvedimento con cui il giudice tutelare autorizza la gestante minorenne a decidere l'interruzione della gravidanza - rientrando negli schemi di integrazione della volonta` del soggetto legalmente incapace, cui attribuisce facolta` di decidere - rimane estraneo alla procedura di riscontro delle situazioni di "serio pericolo" al cui verificarsi e` subordinata la possibilita` di interruzione della gravidanza nei primi novanta giorni, ne` puo` discostarsi dai relativi accertamenti compiuti dal personale sanitario ed ausiliario. Conseguentemente, l'impossibilita`, per il giudice, di sollevare obiezione di coscienza in relazione al previsto potere di autorizzazione, non comporta disparita` di trattamento rispetto al personale sanitario, stante il difetto di omogeneita` nei differenti stadi della procedura di aborto, in cui il giudice ed i sanitari, rispettivamente, intervengono. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 9 e 12, L. 22 maggio 1978 n. 194). - v. S.n. 109/1981.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 19 cost. · Art. 21 cost.

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  • Ordinanza n. 47/1982

    Questione infondata
    16 febbraio 1982

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 l. 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 29, 30, 31 e 32 in quanto il giudice a quo ha omesso ogni motivazione in punto di rilevanza, limitandosi ad un inconferente richiamo alle relazioni svolte dalle Commissioni parlamentari sul disegno della legge in esame. - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato manifestamente infondata, perché già decisa, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 l. 22 maggio 1978, n. 194, in riferimento all'art. 30 Cost., nella parte in cui prevede che la gestante minore degli anni 18 possa ottenere il provvedimento di autorizzazione all'interruzione della gravidanza infratrimestrale, anche senza che di ciò sia a conoscenza chi esercita la potestà sulla minore stessa. Al riguardo v. Sent. n. 109/1981.

    Art. 30 cost. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 29 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:legge:1978-05-22;194~art9 · fonte del testo

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