Legge sull’aborto

Art. 4 aborto

Per l'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternita' comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui e' avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico istituito ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della legge 29 luglio 1975, n. 405, o a una struttura sociosanitaria a cio' abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia.

Testo vigente dal 22 maggio 1978

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Corte costituzionale

10 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 196/2012

    Questione inammissibile
    19 luglio 2012

    È manifestamente inammissibile - per irrilevanza - la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), nella parte in cui prevede la facoltà della donna, in presenza delle condizioni ivi stabilite, di procedere volontariamente alla interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni dal concepimento, sollevata dal Giudice tutelare del Tribunale ordinario di Spoleto, in riferimento agli articoli 2, 32, primo comma, 11 e 117, primo comma della Costituzione. La questione è stata sollevata nel corso di un procedimento di volontaria giurisdizione disciplinato dall'articolo 12 della legge n. 194 del 1978 e, nella specie, attivato a seguito della richiesta, del locale Consultorio familiare, di autorizzare una minorenne a decidere l'interruzione volontaria della gravidanza senza informarne i genitori. Come più volte affermato da questa Corte, in tale procedimento al giudice tutelare è affidato solo il compito di emettere la "autorizzazione a decidere" (finalizzata ad integrare la volontà della minorenne, dati i vincoli gravanti sulla sua capacità di agire), non quello di decidere o di codecidere, sull'an della interruzione della gravidanza. Ne deriva che la denunciata norma dell'art. 4 della legge n. 194 del 1978, che tale interruzione consente, non viene in applicazione del giudizio a quo . - Sul ruolo del giudice tutelare nel procedimento di cui all'art. 12 della legge n. 194 del 1978: sentenza n. 196 del 1987; ordinanze n. 463 del 1988, n. 293 del 1993, 76 del 1996, n. 126 e n. 514 del 2012.

    Art. 2 cost. · Art. 32 cost. · Art. 11 cost. · Art. 117 cost.

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  • Ordinanza n. 514/2002

    Questione infondata
    4 dicembre 2002

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5 e 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 31, secondo comma, e 32 della Costituzione, nella parte in cui consentirebbe al giudice tutelare chiamato ad autorizzare l'interruzione di gravidanza di una minorenne di attuare una condotta in conflitto con il diritto alla vita, senza alcuna possibilità di sollevare obiezione di coscienza. Infatti il giudice 'a quò non deve fare concreta applicazione delle norme censurate, essendo la decisione di interrompere la gravidanza rimessa esclusivamente alla responsabilità della donna, anche se minore di età, e costituendo il provvedimento di autorizzazione solo uno dei presupposti (non indefettibile e vincolato agli accertamenti tecnici) dell'articolato procedimento. - Sulla medesima questione, v. precedenti citate ordinanze n. 293/1993 e 76/1996.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 31 cost. · Art. 32 cost.

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  • Ordinanza n. 76/1996

    Questione inammissibile
    15 marzo 1996

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, già dichiarata manifestamente inammissibile per irrilevanza. (Nella specie, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5 e 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 31, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui le norme impugnate consentono alla donna minorenne di decidere e al giudice tutelare di autorizzare la donna minorenne a decidere l'interruzione volontaria della gravidanza anche al di fuori dei casi in cui l'ulteriore gestazione implichi danno o pericolo grave ed attuale, medicalmente accertabile in modo obiettivo o non altrimenti evitabile per la salute della madre, è stata ritenuta irrilevante nell'ambito della procedura autorizzatoria disciplinata dall'impugnato art. 12, sulla base del principio, ribadito in questa sede, secondo il quale in tale procedimento il giudice tutelare non dispone di un potere co-decisionale concernente il merito di una scelta che, invece, il legislatore ha inteso lasciare - secondo una valutazione politico-legislativa insindacabile - alla donna quale unica responsabile della decisione, rispetto a cui l'autorizzazione del giudice tutelare funge esclusivamente da condizione di garanzia della consapevolezza della minore circa i beni coinvolti nella decisione di interrompere la gravidanza - beni consistenti nel diritto alla vita del concepito e nel diritto alla salute della donna -, della serietà della loro valutazione e del rispetto delle procedure previste dalla legge a tale scopo). - V. O. nn. 463/1988, 389/1988, 293/1993 e S. nn. 27/1975 e 109/1981. red.: F. Mangano

    Art. 2 cost. · Art. 31 cost. · Art. 4 aborto · Art. 5 aborto

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1978-05-22;194~art4 · fonte del testo

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