Corte costituzionale

Sentenza n. 26/1981

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/02/1981 · relatore Livio Paladin

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 75,

comma secondo, della Costituzione, delle richieste di relerendam

popolare per l'abrogazione:

1) degli articoli: 1; 4; 5; 6, lettera b), limitatamente alle

parole: "tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni

del nascituro"; 7; 8; 9 comma primo limitatamente alle parole: "alle

procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed", e comma quarto limitatamente

alle parole: "l'espletamento delle procedure previste dall'articolo 7

e", nonché alle parole: "secondo le modalità previste dagli articoli

5, 7 e 8"; 10, comma primo, limitatamente alle parole: "nelle

circostanze previste dagli articoli 4 e 6,", nonché alle parole: "di

cui all'articolo 8", e comma terzo, limitatamente alle parole:

"secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 5 e dal primo

comma dell'articolo 2"; 11, comma primo (L'ente ospedaliero, la casa di

cura o il poliambulatorio nei quali l'intervento è stato effettuato

sono tenuti ad inviare al medico provinciale competente per territorio

una dichiarazione con la quale il medico che lo ha eseguito dà

notizia dell'intervento stesso e della documentazione sulla base della

quale è avvenuto, senza fare menzione dell'identità della donna.);

12; 13; 14; 19, comma primo (Chiunque cagiona l'interruzione volontaria

della gravidanza senza l'osservanza delle modalità indicate negli

articoli 5 o 8, è punito con la reclusione sino a tre anni.), comma

secondo (La donna è punita con la multa sino a lire centomila.),

comma terzo limitatamente alle parole: "o comunque senza l'osservanza

delle modalità previste dallo articolo 7,", comma quinto (Quando

l'interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna - minore

degli anni diciotto, o interdetta, fuori dei casi o senza l'osservanza

delle modalità previste dagli articoli 12 e 13, chi la cagiona è

punito con le pene rispettivamente previste dai commi precedenti

aumentate fino alla metà. La donna non è punibile.) e comma settimo

(Le pene stabilite dal comma precedente sono aumentate se la morte o la

lesione della donna derivano dai fatti previsti dal quinto comma.);

22, comma terzo (Salvo che sia stata pronunciata sentenza

irrevocabile di condanna, non è punibile per il reato di aborto di

donna consenziente chiunque abbia commesso il fatto prima dell'entrata

in vigore della presente legge, se il giudice accerta che sussistevano

le condizioni previste dagli articoli 4 e 6.), della legge 22 maggio

1978, n. 194, recante: "Norme per la tutela sociale della maternità e

sull'interruzione volontaria della gravidanza" (n. 22 reg. ref.);

2) degli articoli: 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 19,

primo comma, limitatamente alle parole: "senza l'osservanza delle

modalità indicate negli articoli 5 o 8", terzo comma (Se

l'interruzione volontaria della gravidanza avviene senza

l'accertamento medico dei casi previsti dalle lettere a) e b)

dell'articolo 6 o comunque senza l'osservanza delle modalità previste

dall'articolo 7, chi la cagiona è punito con la reclusione da uno a

quattro anni.), quarto comma (La donna è punita con la reclusione sino

a sei mesi.), quinto comma (Quando l'interruzione volontaria della

gravidanza avviene su donna minore degli anni diciotto, o interdetta,

fuori dei casi o senza l'osservanza delle modalità previste dagli

articoli 12 e 13, chi la cagiona è punito con le pene rispettivamente

previste dai commi precedenti aumentate fino alla metà. La donna non

è punibile.), settimo comma (Le pene stabilite dal comma prece

dente sono aumentate se la morte o la lesione della donna derivano dai

fatti previsti dal quinto comma.) e degli articoli 20 e 21 della legge

22 maggio 1978, n. 194, recante: "Norme per la tutela sociale della

maternità e sulla interruzione volontaria della gravidanza" (n. 23

reg. ref.);

3) degli articoli: 4; 5; 6, limitatamente alle parole "dopo i

primi novanta giorni", "tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o

malformazioni del nascituro", "e psichica"; 8; 12; 13; 14; 15; 19,

primo comma, limitatamente alle parole "negli articoli 5 o 8", terzo

comma (Se l'interruzione volontaria della gravidanza avviene senza

l'accertamento medico dei casi previsti dalle lettere a) e b)

dell'articolo 6 o comunque senza l'osservanza delle modalità previste

dall'articolo 7, chi la cagiona è punito con la reclusione da uno a

quattro anni.), quarto comma (La donna è punita con la reclusione

sino a sei mesi.), quinto comma (Quando l'interruzione volontaria

della gravidanza avviene su donna minore degli anni diciotto, o

interdetta, fuori dei casi o senza l'osservanza delle modalità

previste dagli articoli 12 e 13, chi la cagiona è punito con le pene

rispettivamente previste dai commi precedenti aumentate fino alla

metà. La donna non è punibile.), settimo comma (Le pene stabilite

dal comma precedente sono aumentate se la morte o la lesione della

donna derivano dai fatti previsti dal quinto comma.), della legge 22

maggio 1978, n. 194, recante: "Norme per la tutela sociale della

maternità e sulla interruzione volontaria della gravidanza" (n. 24

reg. ref.).

Viste le ordinanze in data 15 dicembre 1980 con le quali l'Ufficio

centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato

legittime le suddette richieste;

udito nella camera di consiglio del 14 gennaio 1981 il Giudice

relatore Livio Paladin;

uditi gli avvocati Mauro Mellini, Marcello Gallo e Francesco

Migliori per i comitati promotori e l'avvocato dello Stato Giorgio

Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con tre ordinanze, emesse il 15 dicembre e comunicate a

questa Corte il 19 dicembre 1980, l'Ufficio centrale per il referendum,

istituito presso la Corte di cassazione, ha dichiarato legittime

altrettante richieste di referendum popolare, per la parziale

abrogazione della legge 22 maggio 1978, n. 194, recante" "Norme per la

tutela sociale della maternità e sulla interruzione volontaria della

gravidanza".

Precisamente, la prima di tali richieste (reg. ref. n. 22) -

presentata il 26 giugno 1980 dai promotori Rippa Giuseppe, Chernbini

Laura, Passeri Maria Grazia, Pergameno Silvio, Berger Franca -

concerne un referendum da indire sul seguente quesito: "Volete voi

l'abrogazione degli articoli 1; 4; 5; 6 lettera b) limitatamente alle

parole: "tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni

del nascituro"; 7; 8; 9 comma primo, limitatamente alle parole: "alle

procedure di cui agli articoli 5 e 7 e", e comma quarto limitatamente

alle parole: "l'espletamento delle procedure previste dall'articolo 7

e", nonché alle parole: "secondo le modalità previste dagli

articoli 5, 7 e 8"; 10 comma primo limitatamente alle parole: "nelle

circostanze previste dagli articoli 4 e 6", nonché alle parole: di

"cui all'articolo 8", e comma terzo limitatamente alle parole:

"secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 5 e dal primo

comma dell'articolo 7"; 11 comma primo (L'ente ospedaliero, la casa di

cura o il poliambulatorio nei quali l'intervento è stato effettuato

sono tenuti ad inviare al medico provinciale competente per territorio

una dichiarazione con la quale il medico che lo ha eseguito dà

notizia dell'intervento stesso e della documentazione sulla base della

quale è avvenuto senza fare menzione dell'identità della donna.);

12; 13; 14; 19 comma primo (Chiunque cagiona l'interruzione volontaria

della gravidanza senza l'osservanza delle modalità indicate negli

articoli 5 o 8, è punito con la reclusione sino a tre anni.), comma

secondo (La donna è punita con la multa fino a lire centomila.),

comma terzo limitatamente alle parole: "o comunque senza l'osservanza

delle modalità previste dall'articolo 7,", comma quinto (Quando

l'interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna minore

degli anni diciotto, o interdetta, fuori dei casi o senza l'osservanza

delle modalità previste dagli articoli 12 e 13, chi la cagiona è

punito con le pene rispettivamente previste dai commi precedenti

aumentate fino alla metà. La donna non è punibile.) e comma settimo

(Le pene stabilite dal comma precedente sono aumentate se la morte o la

lesione della donna derivano dai fatti previsti dal quinto comma.); 22

comma terzo (Salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di

condanna, non è punibile per il reato di aborto di donna consenziente

chiunque abbia commesso il fatto prima dell'entrata in vigore della

presente legge, se il giudice accerta che sussistevano le condizioni

previste dagli articoli 4 e 6.) della legge 22 maggio 1978, n. 194,

recante "Norme per la tutela sociale della maternità e

sull'interruzione volontaria della gravidanza".

La seconda richiesta (reg. ref. n. 23) - presentata il 29

settembre 1980 dai promotori Cerletti Giovanni Battista, Achille

Antonio, De Marinis Pierluigi, Montaldo Corrado - mira invece

all'abrogazione degli articoli 4,5, 6, 7,8,9,10,11,12, 13, 14, 15, 19,

primo comma, limitatamente alle parole: "senza l'osservanza delle

modalità indicate negli articoli 5 o 8"; terzo comma "Se

l'interruzione volontaria della gravidanza avviene senza l'accertamento

medico dei casi previsti dalle lettere a) e b) dell'articolo 6 o

comunque senza l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 7,

chi la cagiona è punito con la reclusione sino a sei mesi."; quinto

comma: "Quando l'interruzione volontaria della gravidanza avviene su

donna minore degli anni diciotto, o interdetta, fuori dei casi o senza

l'osservanza delle modalità previste dagli articoli 12 e 13, chi la

cagiona è punito con le pene rispettivamente previste dai commi

precedenti aumentate fino alla metà. La donna non è punibile.";

settimo comma: "Le pene stabilite dal comma precedente sono aumentate

se la morte o la lesione della donna derivano dai fatti previsti dal

quinto comma."; articoli 20,21.

Infine, la terza richiesta (reg. ref. n. 24) - anch'essa

presentata il 29 settembre 1980 dai promotori Verduchi Paolo Maria,

Scognamiglio Simona, Cecina Angelo, Monacchi Riccardo - ha per oggetto

gli articoli 4,5, 6, limitatamente alle parole "dopo i primi novanta

giorni", "tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni

del nascituro", "o psichica"; 8,12,13,14,15,19, primo comma,

limitatamente alle parole "negli articoli 5 o 8"; terzo comma: "Se

l'interruzione volontaria della gravidanza avviene senza

l'accertamento medico dei casi previsti dalle lettere a) e b)

dell'articolo 6 o comunque senza l'osservanza delle modalità previste

dallo articolo 7, chi la cagiona è punito con la reclusione da uno a

quattro anni."; quarto comma: "La donna è punita con la reclusione

sino a sei mesi."; quinto comma: "Quando l'interruzione volontaria

della gravidanza avviene su donna minore degli anni diciotto, o

interdetta, fuori dei casi o senza l'osservanza delle modalità

previste dagli articoli 12 e 13, chi la cagiona è punito con le pene

rispettivamente previste dai commi precedenti aumentate fino alla

metà. La donna non è punibile."; settimo comma: "Le pene stabilite

dal comma precedente sono aumentate se la morte o la lesione della

donna derivano dai fatti previsti dal quinto comma".

2. - In tutti e tre i casi, l'Ufficio centrale per il referendum

ha verificato in primo luogo che era stato raggiunto e superato il

numero di 500.000 sottoscrizioni, indicato dalla legge 25 maggio 1970,

n.352 (conformemente all'art.75 Cost.). Circa la seconda e la terza

richiesta, l'Ufficio ha anzi sospeso, "in quanto superflue", le

ulteriori operazioni di verifica delle firme raccolte.

L'Ufficio stesso, per stabilire a questo punto se occorresse

concentrare o mantenere distinte le tre richieste, ha quindi

affrontato una serie di questioni riguardanti l'interpretazione e la

legittimità costituzionale dell'art. 32, sesto comma, della legge n.

352 del 1970; ai sensi del quale si deve provvedere alla

concentrazione, allorché le richieste in esame "rivelano uniformità

o analogia di materia".

Quanto all'interpretazione, l'Ufficio ha ipotizzato - in base ad

"una prima possibile lettura della norma" - che per materia debba

intendersi in tal senso "la disciplina giuridica del settore

dell'ordinamento, investita dalla richiesta abrogatrice". Senonché la

constatazione che, a questa stregua, dovrebbero venire "accomunate in

un solo quesito richieste divergenti", il che concreterebbe un

risultato "inaccettabile" e verosimilmente incostituzionale, ha indotto

l'Ufficio ad accantonare la predetta ipotesi interpretativa,

concludendo piuttosto che "uniformità di materia" significa

sostanziale "identità della richiesta": con la conseguenza che in

casi come quello in esame, nell'impossibilità di esprimere un unico

quesito referendario secondo il criterio della "bipolarità" o della

"formulazione dilemmatica" non sarebbe dato procedere alla

concentrazione.

Quanto alla legittimità costituzionale dell'art. 32 sesto comma -

premesso che anche in un giudizio sulla legittimità delle richieste

referendarie potrebbero venire sollevate "questioni di

costituzionalità delle norme della legge n.352 del 1970 da applicare"

nei giudizi stessi - l'Ufficio ha rilevato che essa determina una

serie di dubbi, pur quando le varie richieste (concernenti una

medesima disciplina normativa) siano mantenute distinte. Infatti, "la

giustapposizione delle singole votazioni" sarebbe suscettibile di

produrre esiti "equivoci e incoerenti", risultando "di incerta

decifrazione e persino contraddittoria nel caso estremo, ma non

impossibile, di approvazione di proposte di segno contrario o comunque

non coincidenti"; né si potrebbero ignorare "le possibili distorsioni

o alterazioni della volontà popolare con riguardo al diverso

significato che le astensioni dal voto assumono in presenza di una

molteplicità di proposte referendarie relative alla medesima legge";

ed anzi andrebbe osservato, prima ancora, che "l'eventualità del

contemporaneo svolgimento di più referendum abrogativi "impedirebbe

al legislatore di rispondere adesivamente alla proposta e di evitare

la consultazione popolare, poiché sarebbe impossibile armonizzare il

diritto vigente con tutte le divergenti, o comunque non coincidenti,

proposte abrogatrici".

Tuttavia, le tre ordinanze hanno dato atto - aderendo agli scritti

difensivi presentati in tal senso da tutti i comitati promotori

interessati - "che le incoerenze sistematiche e le incongruenze di

risultati cui mette capo la vigente disciplina", pur assumendo rilievo

sullo stesso piano della legittimità costituzionale, "incidono su

fasi distinte ed ulteriori del procedimento referendario, il cui

controllo non ricade entro la sfera delle attribuzioni nel presente

momento esercitate dall'Ufficio centrale per il referendum" (salva

ovviamente restando "la potestà di altri organi competenti di

rilevare - ove del caso, anche di ufficio - eventuali sospetti di

incostituzionalità dei disposti della legge n. 352 del 1970, "in

rapporto alla situazione o fattispecie emergente dalla convergenza di

una stessa serie o ciclo referendario di proposte di segno opposto o

divergenti"). Con questo fondamento - una volta accertato "il

carattere legislativo dell'atto normativo sottoposto a referendum" e

visto che al riguardo non erano "intervenuti atti di abrogazione, né

pronunce di illegittimità costituzionale" - è stata perciò

dichiarata la legittimità delle tre richieste referendarie,

distintamente prese in considerazione.

3. - Ricevuta comunicazione delle ordinanze, il Presidente di

questa Corte ha fissato per le conseguenti deliberzioni il giorno 14

gennaio 1981, dandone a sua volta comunicazione ai presentatori delle

richieste ed al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi

dell'art. 33, secondo comma, della legge n. 352 del 1970. Si sono

avvalsi della facoltà di depositare memorie - prevista dall'art. 33,

terzo comma - tanto i comitati promotori dei tre referendum quanto

l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Presidente del

Consiglio dei ministri.

a) La memoria relativa alla richiesta del 26 giugno 1980 premette

che la depenalizzazione dell'aborto nei termini sanciti dalla legge n.

194 del 1978, non violerebbe alcuna disposizione costituzionale. Con

la sentenza 18 febbraio 1975, n. 27, la Corte avrebbe in effetti

risolto la sola questione dei limiti di punibilità dell'aborto su

donna consenziente (non già dei limiti eventualmente frapposti alla

depenalizzazione dell'aborto stesso); ed anche la motivazione della

predetta pronuncia andrebbe riguardata in vista dello specifico

problema che la Corte era allora chiamata ad affrontare, per cui non si

potrebbe comunque desumerne la necessità di una qualche previsione

punitiva. In linea generale, del resto, la tutela del nascituro si

presterebbe a venire assicurata senza far ricorso a misure repressive

dell'aborto, che oltre tutto sarebbero solo simboliche (come già

risulterebbe dalla "sistematica disapplicazione dell'art. 546 C.P.").

Né sarebbe indispensabile che tutti i beni costituzionalmente

garantiti divengano oggetto di apposite sanzioni penali: -

specialmente qualora si tratti - come nel caso in esame - di "incidere

sempre più evidentemente in una sfera intima della vita della donna".

In ogni caso, secondo la legge n. 194, l'aborto non potrebbe dirsi

"libero", in quanto non sarebbe stato concepito come un "diritto

soggettivo" bensì come un mero "interesse legittimo", "solo

casualmente ed eventualmente protetto", allorché ricorrano tutti i

presupposti indicati dalla legge stessa. Proprio in tal senso, però,

una violazione delle norme costituzionali concernenti i diritti della

donna potrebbe se mai prospettarsi nella parte in cui la legge n. 194

priverebbe le interessate di ogni "utile e tempestiva forma di tutela

giurisdizionale", mettendo in dubbio finanche l'interesse legittimo ad

abortire e pregiudicando in vario senso "la praticabilità

dell'aborto": il quale verrebbe, pertanto, rigettato nella

clandestinità. Di conseguenza - si afferma - il referendum promosso

dal partito radicale rappresenterebbe "addirittura uno strumento per

l'eliminazione di norme incostituzionali".

A1 di là dei problemi specifici, la memoria in questione

sottolinea comunque la "tassatività delle materie" escluse dal

referendum ai sensi dell'art. 75 Cost.; e critica perciò

l'integrazione delle ipotesi costituzionalmente previste, che questa

Corte avrebbe operato con la sentenza n. 16 del 1978. La Corte, in

effetti, non potrebbe arrogarsi interventi che non fossero di pura e

semplice "verifica" sul piano giuridico, bensì di "accettazione"

delle iniziative referendarie; così procedendo, ne discenderebbe

l'autoattribuzione di poteri non previsti da alcuna norma, né

costituzionale né legislativa ordinaria, con il rischio di

trasformare il sindacato sull'ammissibilità delle richieste di

referendum in un sindacato preventivo sulla legittimità delle

abrogazioni cui potrebbero dar adito le richieste medesime.

D'altronde, proprio in tema di aborto, la sentenza n. 251 del 1975

avrebbe già escluso che, nell'accertare l'ammissibilità del

referendum, la Corte possa valutare la stessa legittimità delle

modifiche normative suscettibili di derivarne.

Dopo aver accennato alle ragioni della richiesta in esame, con

particolare riguardo agli artt. 1 e 12 della legge n. 194, la memoria

conclude insistendo nelle considerazioni - già svolte in occasione

del previo giudizio di legittimità, spettante all'Ufficio centrale

per il referendum - per cui nulla escluderebbe l'ammissibilità di

molteplici e contemporanee richieste referendarie, sebbene concernenti

una medesima legge.

b) Premesso che l'effettuazione di varie consultazioni referendarie

aventi per oggetto la legge n. 194 del 1978 non colliderebbe affatto

con il principio della sovranità popolare (e sarebbe in ogni caso

imposta dall'esigenza di non alterare le regole del procedimento già

in corso), il comitato promotore del referendum c.d. massimale del

"movimento per la vita", prospetta tuttavia, "per tuziorismo", una

serie di eccezioni riguardanti quello che viene definito il

"referendum radicale sull'aborto". In quanto ispirato ad una "totale

indifferenza ... rispetto all'aborto nei primi tre mesi", tale

referendum lederebbe il "fondamento costituzionale" della tutela del

concepito, già riconosciuto dalla sentenza n. 27 del 1975, con cui la

Corte avrebbe stabilito la necessità di un serio accertamento delle

condizioni atte a giustificare l'interruzione della gravidanza.

D'altra parte - si aggiunge - non si potrebbe richiamare, a favore

dell'ammissibilità di consultazioni del genere, la sentenza n. 251

del 1975, che dichiarò ammissibile il referendum per l'abrogazione

degli artt. 546 - 555 cod. pen.: in quel caso, difatti, il referendum

tendeva alla riforma del codice penale, mentre nel caso in esame lo

scopo consisterebbe nella "pura e semplice abrogazione" delle norme

vigenti.

Dopo aver insistito sull'indispensabile tutela del nascituro sin

dall'atto del concepimento, la memoria in esame sottolinea però che

la legge n. 194 non risponderebbe, nel complesso delle sue

disposizioni, ai precetti della Costituzione; ma ritiene pur sempre

inammissibile il referendum "radicale" - comunque la Corte risolva le

questioni di legittimità costituzionale della legge medesima,

attualmente sottoposte al suo giudizio - perché esso intenderebbe

abrogare le stesse disposizioni più fondamentali, a cominciare

dall'art. 1 della legge, che invece "sviluppano principi

costituzionali". Del resto, dovrebbe pur sempre concludersi che il

principio ispiratore di tale referendum "conflitto con la costituzione

più intensamente della legge" n. 194.

Per contro, la memoria afferma l'ammissibilità del referendum

"massimale": sia perché la Corte dovrebbe cogliere l'occasione per

rimeditare gli assunti della sentenza n. 27 del 1975, riconoscendo che

la vita del concepito non può "valere meno della salute della madre";

sia perché, in ogni caso, la legge n. 194, pur modificata nel senso

voluto dai promotori del referendum in questione, infliggerebbe "pene

estremamente miti, praticamente simboliche", e dunque ben diverse da

quelle già previste nel codice penale, in considerazione delle quali

la Corte avrebbe allora adottato quella decisione di parziale

accoglimento.

c) La memoria concernente il referendum c.d. minimale, proposto dal

"movimento per la vita", esordisce anch'essa valutando se i tre

referendum in esame siano ammissibili, nella ipotesi di una loro

"contemporanea esecuzione". Nella memoria si riafferma, da un lato,

l'inammissibilità del referendum "radicale" e, d'altro lato,

l'ammissibilità del referendum c.d. massimale. Tuttavia, si contesta

che la Corte possa, in sede di giudizio sull'ammissibilità - e dunque

in applicazione dell'art. 33 della legge n. 352 del 1970 - ritenere

rilevanti questioni di legittimità costituzionale "attinenti alla

organizzazione della fase successiva" del procedimento referendario

(e, meno ancora, questioni relative alla fase precedente, vale a dire

all'art. 32 l. cit., già applicato dalla Corte di cassazione).

D'altronde, tali questioni potrebbero venire sollevate a suo tempo,

quando i loro presupposti "si fossero verificati", in conseguenza

dell'effettuazione dei tre referendum.

La memoria in esame esclude, comunque, che la legge n. 352 del

1970 abbia mancato di prevedere "la possibilità di più referendum

concorrenti"; il contrario sarebbe dimostrato dagli artt. 30, secondo

comma (quanto alle richieste parallelamente avanzate da vari Consigli

regionali), e 32 della legge medesima (quanto all'eventuale

concentrazione dei quesiti). Del resto, l'art. 34 della legge non

vieterebbe "un voto plurimo in più domeniche successive", malgrado

l'opportunità di svolgere le varie operazioni in un medesimo giorno,

anche per non introdurre nelle consultazioni "un elemento di

casualità" e per non determinare alcun "effetto preclusivo". Né

avrebbero peso gli inconvenienti prospettati dall'Ufficio centrale per

il referendum, altro essendo le "difficoltà politiche" inerenti alla

contemporanea effettuazione di più consultazioni, altro gli ostacoli

di ordine giuridico. Le ordinanze dell'Ufficio centrale

trascurerebbero, poi, "che il sistema democratico si fonda sulla

fiducia nelle capacità intellettive del popolo", la cui sovranità

verrebbe anzi esaltata da una pluralità di quesiti (e non terrebbero

conto dell'ovvio "elemento di distinzione", costituito dal diverso

colore delle schede). Concretamente, l'ipotesi di una "contemporanea

vittoria" di più referendum contrapposti sarebbe dunque "di pura

fantasia"; e la correzione di "eventuali anomalie" resterebbe pur

sempre affidata al Parlamento. Ciò sarebbe tanto più vero per i due

referendum proposti dal "movimento per la vita", in quanto il loro

sarebbe un rapporto di "coerenza logica", tale da escludere a priori

un "risultato indecifrabile" del voto.

Con riferimento specifico al referendum "minimale", la memoria ne

sostiene l'ammissibilità, in quanto esso non chiederebbe

"l'abrogazione delle norme che danno rilievo alla salute della madre".

Né si opporrebbe la considerazione che il referendum minimale incide

sulla tutela della "salute psichica", perché la legge n. 194 avrebbe

operato - in questa parte - uno "snaturamento del concetto di salute",

in vista di una "qualsiasi gravidanza non desiderata". Non a caso, il

dispositivo della sentenza n. 27 del 1975 tratterebbe di "salute" in

generale; e la salute "fisica" comprenderebbe pur sempre le "affezioni

attinenti alla sfera cerebrale".

Conclusivamente, la memoria dà atto che il referendum minimale si

riflette sulle stesse circostanze giustificative dell'aborto agli

effetti penali. Ma, anche in tal senso, essa afferma che "il potere

abrogativo del popolo non può ritenersi meno esteso del potere

abrogativo del Parlamento".

d) Quanto infine alla memoria depositata dall'Avvocatura dello

Stato, nella parte concernente le tre richieste in esame, essa rileva

- per un primo verso - che le ordinanze dell'Ufficio centrale per il

referendum farebbero chiaro riferimento a questa Corte, là dove si

ipotizza che venga sollevata questione di legittimità costituzionale

relativa alle carenze della legge n. 352 del 1970. Per un altro verso,

la memoria aggiunge che, nel valutare l'ammissibilità delle singole

richieste, dovrebbero farsi valere i principi già affermati dalla

Corte nella sentenza n. 27 del 1975, circa la necessaria tutela sia

del concepito sia della salute della madre e circa i "serii

accertamenti sulla realtà e gravità del danno o pericolo che

potrebbe derivare alla madre dal proseguire nella gestazione".

4. - Ad integrazione del contraddittorio espressamente previsto

dall'art. 33, terzo comma, della legge n. 352 del 1970 - nella camera

di consiglio del 14 gennaio 1981 sono stati uditi l'avv. Mauro

Mellini, per il comitato promotore del referendum c.d. radicale, gli

avv. Francesco Migliori e Marcello Gallo per i comitati promotori dei

referendum c.d. massimale e c.d. minimale promossi dal "movimento per

la vita", nonché il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio

Azzariti, per il Presidente del Consiglio ministri. Considerato in diritto :

1. - I giudizi sull'ammissibilità delle tre richieste

referendarie ("radicale", "massimale" e "minimale" descritte in

narrativa nonché nel seguito della presente sentenza) vanno riuniti e

congiuntamente decisi, malgrado l'Ufficio centrale per il referendum

abbia dovuto mantenere distinte le richieste stesse, anziché

concentrarle. Oltre ad avere per oggetto l'abrogazione parziale di una

medesima fonte legislativa, coinvolgendo in più punti le medesime

disposizioni (come quelle contenute negli artt. 4, 5, 8, 12, 13, 14

della legge 22 maggio 1978, n. 194), le tre richieste suscitano infatti

una serie di problemi comuni o almeno interferenti: sia relativi al

procedimento referendario, in vista di un contemporaneo svolgimento

di vari referendum, miranti a realizzare - ma con finalità diverse o

addirittura opposte - effetti abrogativi suscettibili di sovrapporsi o

sommarsi; sia concernenti i peculiari limiti di ammissibilità, che

referendum del genere potrebbero in ipotesi incontrare.

2. - Nel dichiarare legittime le richieste in esame, le rispettive

ordinanze dell'Ufficio centrale per il referendum hanno tutte

insistito sugli inconvenienti e sui dubbi di legittimità

costituzionale, cui darebbe luogo la legge 25 maggio 1970, n. 352, non

avendo previsto l'ipotesi concretata dai tre referendum per la

parziale abrogazione della legge n. 194: là dove l'antitesi o il

divario comunque riscontrabili fra più richieste così concorrenti

non consentissero di provvedere alla concentrazione (in base all'art.

32, quarto e sesto comma, della legge n. 352 del 1970), rimarrebbe

cioè insoddisfatta l'esigenza di evitare che le consultazioni

referendarie determinino esiti incerti o contradittori o perfino

indecifrabili, compromettendo - prima ancora - la stessa libertà di

voto dei singoli elettori. Ora, la parte finale delle tre ordinanze,

riconosce l'irrilevanza di simili questioni ai fini dei giudizi

spettanti all'Ufficio centrale, ma lascia espressamente salva

l'eventualità "che norme diverse dall'art. 32 della legge n. 352 del

1970" vengano invece impugnate e sindacate - a questi effetti - da

parte di "altri organi competenti": con un riferimento che la memoria

dell'Avvocatura dello Stato, pur non sollevando alcuna formale

eccezione di legittimità, considera chiaramente rivolto a questa

Corte.

Nell'ambito degli attuali giudizi, tuttavia, la Corte è chiamata

a valutare la sola ammissibilità delle singole richieste

referendarie, come dichiarate legittime da parte dell'Ufficio

centrale, in applicazione del solo art. 33, quarto comma, della legge

n. 352 del 1970: verificando, cioè, se ognuna di tali richieste non

contrasti con le indicazioni dell'art. 75, secondo comma, Cost. o con

altri limiti impliciti del referendum abrogativo, già evidenziati

dalla sentenza n. 16 del 1978. Non soltanto dalla lettera dell'art.

33, quarto comma ("la Corte costituzionale ... decide con sentenza

... quali tra le richieste siano ammesse e quali respinte ..."), ma

anche e soprattutto dalla stessa natura dei giudizi di ammissibilità

si desume con chiarezza che - non sarebbe possibile applicare in

blocco, costringendo in un'artificiosa unità quesiti referendari

autonomi ed inconfondibili, nessuno dei vari criteri di valutazione.

In particolar modo, le esigenze di omogeneità, di chiarezza, di non

contraddittorietà dei quesiti non avrebbero senso (o assumerebbero

significati completamente diversi da quelli che la Corte ha finora

tenuto presenti), qualora le richieste non fossero più sindacate una

per una, ma venissero prese in esame tutte assieme, in vista della

coerenza di questo o di quel risultato complessivo della

consultazione. In altre parole, richieste ritenute ammissibili di per

se stesse non potrebbero essere respinte dalla Corte per il solo fatto

di concorrere tra loro, proponendosi in vario senso od in varia misura

l'abrogazione parziale di una medesima legge. Conseguenze del genere

sarebbero comunque inaccettabili sul piano costituzionale: sia che si

decidesse di respingere tutte le richieste concorrenti, producendo in

tal modo un effetto di preclusione reciproca; sia che, viceversa,

venissero precluse le sole richieste presentate successivamente alla

prima, che diverrebbero dunque inammissibili a causa

dell'ammissibilità della richiesta precedente.

Certo, la coesistenza di più referendum aventi per oggetto la

medesima legge rischia di determinare inconvenienti, che sono

attenuati ma non eliminati dal loro necessario svolgimento nello

stesso giorno (da fissare in base all'art. 34, primo comma, della

legge n. 352 del 1970). Ma i rimedi si affidano, da un lato, alla

maturità degli elettori e, d'altro lato, ai futuri interventi del

legislatore. Quanto invece alla Corte, ad essa non compete di incidere

sulla vigente disciplina del procedimento referendario, là dove si

tratti - come nel caso in questione - di optare fra una serie di

riforme astrattamente ipotizzabili, nessuna delle quali si dimostri

costituzionalmente obbligata.

3. - Secondo l'ordine di presentazione, va presa anzitutto in

esame la richiesta "radicale" (reg. ref. n. 22).

Per questa come anche per le altre richieste concorrenti, il

quesito risulterebbe oscuro ed anzi incomprensibile, se l'elettore

dovesse apprezzarlo in vista della sola formula dichiarata legittima

dall'Ufficio centrale. Ma tali difficoltà di lettura non sono

imputabili ai promotori del referendum, bensì discendono dall'art.

27 della legge n. 352 del 1970, quale esso è stato costantemente

inteso ed applicato: per cui si è ritenuto che i "termini del

quesito" si riducano - nel caso di "abrogazione parziale" - alla sola

indicazione numerica degli articoli sottoposti al voto popolare,

mentre l'integrale trascrizione del "testo letterale" concerne

unicamente le più specifiche "disposizioni di legge" da abrogare,

comunque contenute in singoli commi degli articoli stessi. E la Corte

deve esprimere, anche a questo proposito, il rammarico che non sia

stato dato alcun seguito alle sollecitazioni fatte dalla sentenza n.

16 del 1978, circa "l'introduzione delle necessarie garanzie di

semplicità, di univocità, di completezza dei quesiti, presentemente

trascurate od ignorate dal legislatore".

Sostanzialmente e complessivamente, tuttavia, la richiesta in

questione corrisponde al requisito dell'omogeneità, ponendo agli

elettori - secondo la predetta sentenza - "un quesito comune e

razionalmente unitario". Le argomentazioni svolte nella memoria del

comitato promotore - per cui si tratterebbe di "depenalizzare

l'aborto" e, principalmente, di far cadere quello che viene definito

il "regime amministrativo monopolistico" caratterizzante la legge n.

194 del 1978 - trovano riscontro nella serie degli effetti abrogativi

che obiettivamente la richiesta mira a conseguire. Si chiede, infatti,

che il corpo elettorale abroghi le dichiarazioni di principio

enunciate dall'art. 1 e coerentemente renda inefficaci l'indicazione

delle "circostanze" in presenza delle quali l'art. 4 consente

l'interruzione volontaria della gravidanza nei primi novanta giorni, le

corrispondenti "procedure" di cui all'art. 5 e le "modalità" di cui

all'art. 8; quanto invece al successivo periodo di gravidanza, la

richiesta non incide sulle "circostanze" indicate dall'art. 6 (salvo

lo specifico riferimento ai processi patologici "relativi a rilevanti

anomalie o malformazioni del nascituro"), ma investe anche in tal fase

le "procedure" di cui all'art. 7, nonché i richiami agli articoli dei

quali si prospetta l'abrogazione, contenuti negli artt. 9 e 10; del

pari, vengono coinvolti nel quesito i referti medici imposti dal primo

comma dell'art. 11, le "modalità" che gli artt. 12 e 13 prevedono per

le minori di diciotto anni e per le donne inferme di mente, le

informazioni che il medico è tenuto a fornire alla donna in virtù

dell'art. 14, le corrispondenti sanzioni penali disposte dall'art. 19,

nonché dal terzo comma dell'art. 22. In definitiva, dunque,

attraverso questa somma di effetti abrogativi il referendum "radicale"

si propone di sopprimere tutti i procedimenti, gli adempimenti e i

controlli di tipo amministrativo (od anche giurisdizionale), che

attualmente si riferiscono all'interruzione volontaria della

gravidanza, come pure tutte le sanzioni per l'inosservanza delle

"modalità configurate dalla legge n. 194".

Precisamente in tal senso, però, l'ammissibilità del referendum

"radicale" è stata variamente messa in dubbio, poiché l'abrogazione

così progettata risulterebbe costituzionalmente illegittima. Vero è

che la legge n. 194 del 1978 rientra fra le leggi ordinarie, non già

fra le leggi costituzionali o comunque rinforzate. Per altro, la

memoria dell'Avvocatura dello Stato osserva che la Corte dovrebbe

verificare la conformità degli effetti abrogativi, derivanti - in

ipotesi - dall'approvazione della richiesta in esame, con i principi

affermati dalla Corte stessa, nella sentenza n. 27 del 1975: vale a

dire, con il "fondamento costituzionale" spettante alla "tutela del

concepito" e con il conseguente obbligo che il legislatore predisponga

"le cautele necessarie per impedire che l'aborto venga procurato

senza serii accertamenti sulla realtà e la gravità del danno o

pericolo che potrebbe derivare alla madre dal proseguire nella

gestazione". Sul medesimo piano, ma più recisamente, nel giudizio

relativo alla richiesta "minimale" quel comitato promotore nega - per

il fine tuzionistico ricordato in narrativa - che da un referendum

abrogativo possa validamente derivare la "totale irrilevanza giuridica

dell'aborto nei primi tre mesi di gravidanza, ossia l'affermazione

completa... della libertà di aborto, con una totale contestazione del

diritto alla vita del concepito"; mentre il comitato promotore della

richiesta "massimale" insiste a sua volta nell'assunto che la proposta

"radicale" produrrebbe, qualora approvata dal corpo elettorale, un

"insanabile contrasto" con svariate norme costituzionali (dagli artt.

2 e 31, secondo comma, fino agli artt. 3, secondo comma, 30, primo e

secondo comma, 32, primo comma, e 37, primo comma).

Ma una tale impostazione del problema non appare corretta ed è in

ogni caso difforme dai criteri che la Corte ha finora seguito nel

valutare l'ammissibilità dei referendum abrogativi. Per negare che

determinate richieste referendarie siano ammissibili, non rileva che

l'approvazione di esse darebbe luogo ad effetti incostituzionali: sia

nel senso di determinare vuoti, suscettibili di ripercuotersi

sull'operatività di qualche parte della Costituzione; sia nel senso

di privare della necessaria garanzia situazioni costituzionalmente

protette. Ciò è tanto meno vero in quanto il legislatore ordinario

potrebbe intervenire, dettando una disciplina sostanzialmente diversa

da quella abrogata, anche prima del prodursi dell'effetto abrogativo

(nell'ipotesi che si ritardasse "l'entrata in vigore

dell'abrogazione", per il tempo fissato dall'art. 37, terzo comma,

della legge n. 352 del 1970).

In realtà, perché sotto questo profilo sia dato impedire lo

svolgimento di un referendum, occorre che il voto popolare coinvolga

la Costituzione stessa (ovvero altre fonti normative equiparate, ai

sensi dell'art. 75 Cost.), anziché incidere sulle sole disposizioni

legislative ordinarie formalmente indicate nel quesito. Più di

preciso, occorre che la legge ordinaria da abrogare incorpori

determinati principi o disposti costituzionali, riproducendone i

contenuti o concretandoli nel solo modo costituzionalmente consentito

(anche nel senso di apprestare quel minimo di tutela che determinate

situazioni esigano secondo Costituzione); sicché la richiesta di

referendum, attraverso la proposta mirante a privare di efficacia

quella legge, tenda in effetti ad investire la corrispondente parte

della Costituzione stessa. Appunto in questi limitati termini la

Corte ha sostenuto - nella sentenza n. 16 del 1978 -

l'inammissibilità dei "referendum aventi per oggetto disposizioni

legislative ordinarie a contenuto costituzionalmente vincolato": senza

dunque confondere l'ambito dei giudizi sull'ammissibilità delle

richieste referendarie con quello dei giudizi sulla legittimità

costituzionale delle leggi (come già precisato dalla sentenza n. 251

del 1975 e come riaffermato dalla sentenza n. 24 di quest'anno).

Ora, tutto ciò non si verifica per quelle disposizioni della

legge n. 194 del 1978, sulle quali verte la richiesta "radicale".

Nel loro complesso, tali disposizioni sono il frutto di scelte

discrezionali del legislatore ordinario: così poco imposte o

necessitate dal punto di vista costituzionale, che tanto da parte

"radicale" quanto dal "movimento per la vita" ne viene messa in dubbio

la legittimità. Né giova replicare che alcuni fra i disposti stessi

darebbero puntuale attuazione al principio del bilanciamento degli

interessi costituzionalmente garantiti in tema d'interruzione

volontaria della gravidanza (quali dovrebbero desumersi dagli artt.

2, 31 e 32 Cost.), su cui la Corte ha fondato la sentenza n. 27 del

1975: come nel caso dell'art. 1 della legge n. 194, là dove si

afferma che "lo Stato .. riconosce il valore sociale della maternità

e tutela la vita umana dal suo inizio"; o come anche nel caso

dell'art. 4, là dove l'aborto è consentito, ma in vista di un "serio

pericolo per la ... salute fisica o psichica" della gestante. Sarebbe

infatti arbitrario isolare simili disposti dal contesto normativo in

cui si collocano, per trarne un qualche contenuto costituzionalmente

vincolato. Quanto all'art. 1, pur senza ridurlo ad un mero "cappello

declamatorio" (come vorrebbe la memoria relativa alla richiesta

"radicale"), è chiaro che le sue proclamazioni non possono venir

considerate per sé sole, senza ricollegarle alle opzioni effettuate

dal legislatore nel configurare l'intero complesso delle norme -

discrezionalmente stabilite - sull'interruzione volontaria della

gravidanza; e lo stesso vale per l'art. 4, che va comunque letto per

intero, senza ignorare il rilievo attribuito alla volontà della

gestante, nell'ambito delle "procedure" previste dall'art. 5.

Conclusivamente, la richiesta "radicale" non ha per oggetto che

una serie di disposizioni contenute in una legge ordinaria,

l'eventuale abrogazione delle quali non si ripercuote sul principio

costituzionale del bilanciamento degli interessi concorrenti in

materia e nemmeno sugli obblighi che ne possano discendere per il

legislatore. Su questa base, la Corte deve dunque dichiarare

ammissibile la richiesta stessa.

4. - La richiesta "massimale" (reg. ord. n. 23) prospetta a sua

volta l'abrogazione della legge n. 194 del 1978, nell'intera parte in

cui si disciplina e si consente - a certe condizioni - l'interruzione

volontaria della gravidanza.

La proposta abrogativa coinvolge, cioè, le "circostanze" previste

dagli artt. 4 e 6, tanto per il primo quanto per il secondo periodo di

gravidanza; e parallelamente investe le "procedure" e le "modalità"

di cui agli artt. 5, 7 ed 8, l'"obiezione di coscienza" del personale

sanitario ed esercente le attività ausiliarie, come regolata

dall'art. 9, i relativi compiti che l'art. 10 assegna alle Regioni ed

alle istituzioni sanitarie, i referti medici imposti dall'art. 11, le

speciali "modalità" configurate dagli artt. 12 e 13, circa le minori

di diciotto anni e circa le donne interdette per infermità di mente,

"le informazioni e le indicazioni" di cui all'art. 14, l'aggiornamento

dei sanitari e degli ausiliari interessati, nei termini previsti

dall'art. 15. In contrapposto alla richiesta "radicale", si tende

però ad allargare la sfera dell'illecito, sino a farla coincidere - in

sostanza - con quella già determinata dal codice penale del 1930

(anche se viene promossa la soppressione delle particolari ipotesi

criminose di cui al terzo, quarto, quinto e settimo comma dell'art.

19, nonché agli interi disposti degli artt. 20 e 21). Mediante

l'abrogazione dell'inciso che nel primo comma dell'art. 19 riguarda

"l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5 o 8", si mira

infatti ad una integrale ridefinizione di quella figura di reato: la

cui fattispecie non sarebbe più rappresentata - una volta intervenuto

l'effetto abrogativo - dall'aver omesso di seguire le "modalità"

prescritte, bensì dall'avere comunque cagionato l'interruzione

volontaria della gravidanza (al pari di ciò che disponeva - pur

differenziandosi sul piano terminologico e per la più grave sanzione

comminata - il primo comma dell'art. 546 cod. pen.). Così

ricostruita, tuttavia, la richiesta corrisponde al requisito

dell'omogeneità, in quanto sorretta da un criterio ispiratore

fondamentalmente comune (malgrado la prevista abrogazione dell'intero

art. 15, sia nella parte concernente le "tecniche ... per

l'interruzione della gravidanza", sia nella parte che attiene ad altre

forme di aggiornamento professionale). La principale questione di

ammissibilità, suscitata dalla richiesta "massimale", riguarda invece

la completa abrogazione dell'art. 6: vale a dire la proposta che sia

resa inefficace la stessa previsione dell'aborto terapeutico, da

praticarsi "quando la gravidanza o il parto comportino un grave

pericolo per la vita", oppure "quando siano accertati processi

patologici..., che determinino un grave pericolo per la salute fisica

o psichica della donna". L'art. 6 della legge n. 194 del 1978 -

considerato non già nei suoi dettagli, bensì nel suo contenuto

normativo essenziale - ha dato infatti attuazione al primo comma

dell'art. 32 Cost. (per cui "la Repubblica tutela la salute come

fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività"),

in tema d'interruzione volontaria della gravidanza: dettando una

disciplina che fondamentalmente si adegua, per ciò che riguarda la

tutela del diritto alla salute della gestante, a quella risultante dal

dispositivo della sentenza n. 27 del 1975 (dove si "dichiara

l'illegittimità costituzionale dell'art. 546 del codice penale, nella

parte in cui non prevede che la gravidanza possa venir interrotta

quando l'ulteriore gestazione implichi danno, o pericolo, grave,

medicalmente accertato nei sensi di cui in motivazione e non

altrimenti evitabile, per la salute della madre". Per contro, la

richiesta "massimale" tende non solo a sopprimere l'art. 6, ma anche a

restaurare - come già si è notato, trattando dell'art. 19, primo

comma - una disciplina penale il cui precetto appare identico a quello

annullato dalla predetta decisione della Corte.

Nelle deduzioni svolte per il comitato promotore della richiesta in

esame, si risponde che gli assunti della sentenza n. 27 del 1975

dovrebbero essere rimeditati dalla Corte; e che, in ogni caso,

l'abrogazione dell'art. 6 della legge n. 194 del 1978 potrebbe trovare

rimedio attraverso una larga applicazione della scriminante dello

stato di necessità, prevista dall'art. 54 cod. pen., Senonché il

richiamo dell'art. 54 non è risolutivo. L'argomento è stato infatti

esaminato e respinto dalla sentenza n. 27 del 1975, là dove la Corte

ha chiarito che "la condizione della donna gestante è del tutto

particolare e non trova adeguata tutela in una norma di carattere

generale come l'art. 54 c.p. che esige non soltanto la gravità e

l'assoluta inevitabilità del danno o del pericolo, ma anche la sua

attualità, mentre il danno o pericolo conseguente al protrarsi di una

gravidanza può essere previsto, ma non è sempre immediato"; ed ha

aggiunto che "la salvaguardia dell'embrione che persona deve ancora

diventare" non può farsi prevalere né sul diritto alla vita né sul

diritto alla salute "proprio di chi è già persona, come la madre".

Con questo fondamento, sé allora affermata la necessità di introdurre

una scriminante specifica; e si è ritenuto che dall'art. 32 della

Costituzione derivasse in tal senso un obbligo così stringente, da

rendere indispensabile una decisione di accoglimento che ha modificato

il precetto di una norma penale. Ora, la Corte è dell'avviso che

quella necessità sussista, anche agli effetti del presente giudizio:

con la conseguenza che l'art. 6 della legge n. 194, in quanto tutela

non soltanto la vita ma anche la salute, non può esser ricondotto ad

una scelta discrezionale del legislatore ordinario, ma rappresenta

nel suo contenuto essenziale una norma costituzionalmente imposta

dall'art. 32.

Di qui si ricava che l'intera richiesta "massimale" va dichiarata

inammissibile; mentre rimane assorbita l'ulteriore questione di

ammissibilità, che potrebbe porsi in relazione all'art. 19, primo

comma, per l'effetto creativo di una fattispecie penale affatto nuova

che la richiesta tenderebbe in sostanza a produrre, sotto specie di

abrogazione parziale di una vigente figura di reato.

5. - Quanto alla richiesta "minimale" (reg. ref. n. 24), il

quesito che essa prospetta agli elettori può essere così

sintetizzato: volete che sia abrogata ogni circostanza giustificativa

ed ogni modalità dell'interruzione volontaria della gravidanza, quali

sono previste dalla legge n. 194 del 1978, fatta eccezione per

l'aborto terapeutico?

Al pari della richiesta "massimale", qui pure si propone di

abrogare le "circostanze" configurate dall'art. 4 e le "procedure"

prescritte dall'art. 5, relativamente ai primi novanta giorni di

gravidanza (nonché l'intero testo degli artt. 8, 12, 13, 14 e 15).

Viceversa, non vengono investite le disposizioni dell'art. 6 (né le

connesse "procedure" o "modalità" prescritte dall'art. 7), salvo

l'inciso riguardante le "rilevanti anomalie o malformazioni del

nascituro", nonché il riferimento alla salute "psichica" della

gestante; ed anzi si prevede che tali disposizioni riguardino l'intero

periodo di gravidanza, per effetto dell'abrogazione delle parole "dopo

i primi novanta giorni". Il conseguente problema delle relative

sanzioni penali, oggi risolto per mezzo di statuizioni diverse, in

vista del primo o del secondo periodo di gestazione, viene infine,

affrontato attraverso una parziale abrogazione dell'art. 19, primo

comma (cui si aggiunge l'abrogazione totale del terzo, quarto, quinto

e settimo comma); senza però configurare un nuovo tipo di reato, ma

sostanzialmente mantenendo la fattispecie incriminatrice del terzo e

quarto comma, attraverso la soppressione del richiamo degli artt. 5 ed

8, operato nel primo comma. In questi termini, dunque, anche la

richiesta "minimale" si risolve in un quesito sufficientemente

omogeneo.

D'altra parte non regge la tesi che il referendum in esame tenda

ad abrogare disposizioni legislative ordinarie aventi un contenuto

costituzionalmente vincolato (alla stregua della sentenza n. 27 del

1975). In particolar modo, tale non è il caso di quel passo dell'art.

6, lettera b), in cui si menzionano e si tutelano distintamente salute

"fisica" e salute "psichica" della gestante. Non rileva in contrario

che la sentenza n. 27, del 1975 abbia ritenuto fondata una questione

di legittimità costituzionale, posta da un'ordinanza che impugnava

l'art. 546 cod. pen., in quanto rivolto a punire l'aborto di donna

consenziente anche quando venisse "accertata la pericolosità della

gravidanza": con distinto riferimento al "benessere fisico" ed

all'"equilibrio psichico" della donna stessa. Già in quella sede, a

proposito dei "serii accertamenti sulla realtà e gravità del danno o

pericolo", il fattore dell'"equilibrio psichico" non è stato preso in

specifica e separata considerazione dalla Corte; tanto è vero che il

dispositivo della ricordata decisione fa perno sulla "salute della

madre", complessivamente intesa.

Da questo stesso angolo visuale va considerata la richiesta

"minimale": che appare pertanto ammissibile, anche nella parte in cui

propone che si abroghino le parole "o psichica", contenute nella

lettera b) dell'art. 6. Sul piano costituzionale rimane fermo, però,

che la salute della gestante dev'essere compiutamente garantita dai

gravi pericoli che ogni effettiva malattia, di qualsiasi natura, possa

produrre nel corso dell'ulteriore gestazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara ammissibili:

a) la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione parziale

della legge 22 maggio 1978, n. 194, iscritta al n. 22 reg. ref., nei

termini indicati in epigrafe, dichiarata legittima con ordinanza del

15 dicembre 1980 dell'Ufficio centrale per il referendum, costituito

presso la Corte di cassazione;

b) la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione parziale

della legge 22 maggio 1978, n. 194, iscritta al n. 24 reg. ref., nei

termini indicati in epigrafe, dichiarata legittima con ordinanza del

15 dicembre 1980 dell'Ufficio centrale per il referendum, costituito

presso la Corte di cassazione;

2) dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per

l'abrogazione parziale della legge 22 maggio 1978, n. 194, iscritta al

n.23 reg. ref., nei termini indicati in epigrafe, dichiarata legittima

con ordinanza del 15 dicembre 1980 dell'Ufficio centrale per il

referendum, costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE

STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE

FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:26 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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