Art. 19 — Interruzione della gravidanza (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 20)

L'interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, e' considerata a tutti gli effetti come malattia. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 22 maggio 1978, n. 194, la pena prevista per chiunque cagioni ad una donna, per colpa, l'interruzione della gravidanza o un parto prematuro e' aumentata se il fatto e' commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro.

Testo vigente dal 26 aprile 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-26;151~art19 · fonte del testo

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