Testo unico tutela e sostegno della maternita' e della paternita'

Art. 73 — Indennità in caso di interruzione della gravidanza (legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 4)

In caso di interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, verificatasi non prima del terzo mese di gravidanza, l'indennita' di cui all'articolo 70 e' corrisposta nella misura pari all'80 per cento di una mensilita' del reddito o della retribuzione determinati ai sensi dei commi 2 e 3 del citato articolo 70. La domanda deve essere corredata da certificato medico, rilasciato dalla U.S.L. che ha fornito le prestazioni sanitarie, comprovante il giorno dell'avvenuta interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194, e deve essere presentata ((al competente ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti)) entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data dell'interruzione della gravidanza.

Testo vigente dal 28 maggio 2003

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Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 28 maggio 2003

Confronto con la versione in vigore dal 26 aprile 2001 al 28 maggio 2003. 9 parole tolte, 12 parole aggiunte.

… volontaria, ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194, e deve essere presentata tolto: alla competente cassa di previdenza e assistenza per i aggiunto: al competente ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data dell'interruzione della gravidanza.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-26;151~art73 · fonte del testo

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