Legge sull’aborto

Art. 8 aborto

L'interruzione della gravidanza e' praticata da un medico del servizio ostetrico-ginecologico presso un ospedale generale tra quelli indicati nell'articolo 20 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, il quale verifica anche l'inesistenza di controindicazioni sanitarie. Gli interventi possono essere altresi' praticati presso gli ospedali pubblici specializzati, gli istituti ed enti di cui all'articolo 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e le istituzioni di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817, ed al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1958, n. 754, sempre che i rispettivi organi di gestione ne facciano richiesta. Nei primi novanta giorni l'interruzione della gravidanza puo' essere praticata anche presso case di cura autorizzate dalla regione, fornite di requisiti igienico-sanitari e di adeguati servizi ostetrico-ginecologici. Il Ministro della sanita' con suo decreto limitera' la facolta' delle case di cura autorizzate, a praticare gli interventi di interruzione della gravidanza, stabilendo:

  • 1)la percentuale degli interventi di interruzione della gravidanza che potranno avere luogo, in rapporto al totale degli interventi operatori eseguiti nell'anno precedente presso la stessa casa di cura;
  • 2)la percentuale dei giorni di degenza consentiti per gli interventi di interruzione della gravidanza, rispetto al totale dei giorni di degenza che nell'anno precedente si sono avuti in relazione alle convenzioni con la regione. Le percentuali di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere non inferiori al 20 per cento e uguali per tutte le case di cura. Le case di cura potranno scegliere il criterio al quale attenersi, fra i due sopra fissati. Nei primi novanta giorni gli interventi di interruzione della gravidanza dovranno altresi' poter essere effettuati, dopo la costituzione delle unita' socio-sanitarie locali, presso poliambulatori pubblici adeguatamente attrezzati, funzionalmente collegati agli ospedali ed autorizzati dalla regione. Il certificato rilasciato ai sensi del terzo comma dell'articolo 5 e, alla scadenza dei sette giorni, il documento consegnato alla donna ai sensi del quarto comma dello stesso articolo costituiscono titolo per ottenere in via d'urgenza l'intervento e, se necessario, il ricovero.

Testo vigente dal 22 maggio 1978

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 44/1982

    Questione inammissibile
    16 febbraio 1982

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 30, primo comma, 31, secondo comma, e 32, primo comma, Cost., degli artt. 4, 5, terzo e quarto comma, 8, ultimo comma, e 22, terzo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, sollevata sotto il profilo che l'apposito regime dell'interruzione infratrimestrale della gravidanza dettato dalle norme censurate con riguardo ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge n. 194 del 1978 violerebbe i precetti costituzionali dai quali si assume tutelato il diritto alla vita del concepito, in quanto, come già affermato, l'eventuale pronunzia di accoglimento implicherebbe l'estensione al caso di specie dell'autonomo e distinto regime previsto dall'art. 22, terzo comma, della legge n. 194 del 1978, per l'aborto commesso oltre i primi tre mesi di gravidanza, determinando così l'insorgenza di una nuova norma incriminatrice la cui produzione è riservata al legislatore. - S. n. 108/1981.

    Art. 2 cost. · Art. 30 cost. · Art. 31 cost. · Art. 32 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 45/1982

    Questione inammissibile
    16 febbraio 1982

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 31 e 37 Cost., degli artt. 4, 5, 8, ultimo comma, e 22, terzo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, concernenti il trattamento penale degli aborti imfratrimestrali, in quanto, con riguardo agli artt. 5 e 8, ultimo comma, va rilevato che difetta il requisito della rilevanza non essendo la norma censurata applicabile al caso di specie, mentre con riguardo agli artt. 4 e 22, terzo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, va rilevato che l'eventuale pronuncia di accoglimento implicherebbe l'estensione al caso di specie dell'autonomo e distinto regime previsto dall'art. 22, terzo comma, della legge n. 194/1978 per l'aborto commesso oltre i primi tre mesi, così determinando la insorgenza di una fattispecie incriminatrice la cui produzione è riservata al legislatore. - S. n. 108/1981.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 31 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 47/1982

    Questione infondata
    16 febbraio 1982

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 l. 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 29, 30, 31 e 32 in quanto il giudice a quo ha omesso ogni motivazione in punto di rilevanza, limitandosi ad un inconferente richiamo alle relazioni svolte dalle Commissioni parlamentari sul disegno della legge in esame. - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato manifestamente infondata, perché già decisa, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 l. 22 maggio 1978, n. 194, in riferimento all'art. 30 Cost., nella parte in cui prevede che la gestante minore degli anni 18 possa ottenere il provvedimento di autorizzazione all'interruzione della gravidanza infratrimestrale, anche senza che di ciò sia a conoscenza chi esercita la potestà sulla minore stessa. Al riguardo v. Sent. n. 109/1981.

    Art. 30 cost. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 29 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1978-05-22;194~art8 · fonte del testo

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