Art. 96 fallimento — Formazione ed esecutività dello stato passivo

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Nell'adunanza prevista dall'art. 16, n. 5, e' esaminato, alla presenza del curatore e con l'intervento del fallito, lo stato passivo predisposto dal giudice. Sono inoltre esaminate le domande di ammissione al passivo pervenute successivamente o presentate nell'adunanza stessa. Il giudice, tenuto conto delle contestazioni e delle osservazioni degli interessati, nonche' dei nuovi documenti esibiti, apporta allo stato passivo le modificazioni e le integrazioni che ritiene necessarie. Se le operazioni non possono esaurirsi in una sola adunanza, il giudice ne rinvia la prosecuzione a non piu' di otto giorni, senza che occorra altro avviso per gli intervenuti e per gli assenti. Il giudice ha in ogni caso facolta' di riservarsi la definitiva formazione dello stato passivo fino a quindici giorni dopo che l'adunanza dei creditori ha esaurito le sue operazioni.

Testo in vigore dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 96 fallimento, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 14316/2026

    14 maggio 2026

    In tema di giudizio di accertamento o di condanna nei confronti del debitore in bonis, l'art. 96, comma 2, n. 3), l. fall., nella formulazione vigente ratione temporis, si applica - in forza di un'interpretazione estensiva coerente con il principio di durata ragionevole del processo, ex art. 111 Cost. - anche nel caso in cui il fallimento sopravvenga alla sentenza di rigetto della domanda proposta da un creditore ed implica che, in caso di prosecuzione del giudizio di impugnazione proposto dal creditore, a seguito dell'interruzione per il fallimento del debitore, da parte del curatore o nei confronti dello stesso, la sentenza di accertamento del credito, eventualmente emessa in riforma di quella di primo grado, spiega efficacia nei confronti del fallimento, allo stesso modo di quella di rigetto dell'impugnazione proposta o proseguita dal curatore, in caso di accoglimento della domanda creditoria in primo grado.

    Art. 96 fallimento · Art. 111 cost.

    Rassegna di maggio 2026, p. 156 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 9271/2026

    13 aprile 2026

    In tema di imposta di registro, il provvedimento di ammissione con riserva al passivo fallimentare di un credito rientrante tra i crediti condizionali, ex artt. 96, comma 3, n. 1, e 55, ultimo comma, l.fall., che non possono farsi valere contro il fallito se non previa escussione dell'obbligato principale, (nella specie, il credito assistito da polizza fideiussoria "a prima richiesta" con rinuncia del garante al beneficio di preventiva escussione del debitore principale), è soggetto a imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986, essendo la riserva, ostativa all'esigibilità del credito in sede concorsuale, equiparabile a una condizione sospensiva del provvedimento stesso, con la conseguenza che, solo quando si verifichi l'evento determinante l'avveramento dell'iniziale riserva (nella specie, l'infruttuosa escussione del garante da parte del creditore), il successivo provvedimento di ammissione definitiva del credito è soggetto a imposta proporzionale, ai sensi degli artt. 19 e 27, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, con l'aliquota prevista dall'art. 8, lett. c), della tariffa, parte prima, ivi annessa.

    Art. 96 fallimento · Art. 55 fallimento · Art. 113-bis fallimento · Art. 27 Testo unico l'imposta di registro

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 392 ↗

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 6498/2026

    18 marzo 2026

    La contemporanea pendenza del giudizio di risoluzione per inadempimento proposto dal contraente in bonis prima del fallimento del convenuto e trasferito in sede fallimentare e di quello avente ad oggetto la contrapposta domanda avanzata dal contraente poi fallito e proseguito dal curatore in sede ordinaria, non determina la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. del giudizio endoconcorsuale in attesa di quello ordinario, in quanto l'accertamento dei diritti restitutorio e risarcitorio deve aver luogo, unitamente alla pronuncia sulla pregiudiziale costituiva, con il rito previsto dagli artt. 93 e ss. l. fall., nel rispetto dei principi di specializzazione, concentrazione e speditezza che informano quest'ultimo e che, in ogni caso, la stabilità della pronuncia resa in sede fallimentare, assicurata dal giudicato endofallimentare, non si presta ad essere incisa dagli sviluppi del giudizio di un'azione di massa quale quella di risoluzione promossa dal curatore.

    Art. 96 fallimento · Art. 52 fallimento · Art. 93 fallimento · Art. 295 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, pp. 14, 15 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 2012/2026

    30 gennaio 2026

    Nel caso in cui la dichiarazione di fallimento del debitore sopravvenga nelle more dell'opposizione da lui proposta contro il decreto ingiuntivo, la mancata riassunzione del giudizio da parte del curatore fallimentare non comporta l'opponibilità al fallimento del decreto ingiuntivo opposto, poiché il provvedimento monitorio, quand'anche provvisoriamente esecutivo, non è equiparabile ad una sentenza non ancora passata in giudicato ed è, come tale, privo di efficacia nei confronti del fallimento, al pari dell'ipoteca giudiziaria iscritta in ragione della sua provvisoria esecutività. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal creditore ammesso in via chirografaria, che aveva lamentato la mancata ammissione in via privilegiata ipotecaria in forza di decreto ingiuntivo oggetto di opposizione da parte del debitore in un giudizio che, interrotto in conseguenza della dichiarazione di fallimento dell'opponente, non era poi stato riassunto).

    Art. 96 fallimento · Art. 308 c.p.c. · Art. 653 c.p.c.

    Rassegna di gennaio 2026, p. 41 ↗

Tutte le 5 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art96 · fonte del testo

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