Legge fallimentare

Art. 72 fallimento — Rapporti pendenti

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Se un contratto di vendita e' ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando il compratore e' dichiarato fallito, il venditore ha diritto a compiere la sua prestazione, facendo valere nel passivo del fallimento il suo credito per il prezzo. Se egli non intende valersi di tale diritto, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il curatore, con la autorizzazione del giudice delegato, dichiari di subentrare in luogo del fallito nel contratto, assumendone tutti gli obblighi relativi, ovvero di sciogliersi dal medesimo. Il venditore puo' mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore ad otto giorni, decorso il quale il contratto s'intende sciolto. In caso di fallimento del venditore, se la cosa venduta e' gia' passata in proprieta' del compratore, il contratto non si scioglie. Se la cosa venduta non e' passata in proprieta' del compratore, il curatore ha la scelta fra l'esecuzione e lo scioglimento del contratto. In caso di scioglimento del contratto il compratore ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo senza che gli sia dovuto risarcimento del danno.

Testo in vigore dal 6 aprile 1942 al 2 marzo 1997

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Corte di cassazione

7 pronunce che riguardano l’art. 72 fallimento, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 13306/2026

    8 maggio 2026

    L'art. 108, comma 2, l.fall. prevede il potere purgativo del giudice delegato in stretta ed esclusiva consonanza con l'espletamento della liquidazione concorsuale dell'attivo (disciplinata nella sezione II del capo VI della medesima normativa) secondo le alternative indicate nell'art. 107 l.fall., perché in essa il curatore esercita la sua funzione secondo il parametro di legalità dettato nell'interesse esclusivo del ceto creditorio mediante gli appositi procedimenti destinati al fine; al contrario, va escluso che la norma possa essere applicata - e il potere purgativo esercitato dal giudice delegato - nei diversi casi in cui il curatore agisce, ex art. 72, ult. comma, l.fall. quale semplice sostituto del fallito nell'adempimento di obblighi contrattuali da questo assunti con un preliminare di vendita.

    Art. 72 fallimento · Art. 107 fallimento · Art. 108 fallimento

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13322/2026

    8 maggio 2026

    L'ipoteca gravante sul diritto di superficie si estingue solo nell'ipotesi di estinzione di tale diritto per decorso del termine.

    Art. 72 fallimento · Art. 81 fallimento · Art. 934 c.c. · Art. 952 c.c.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 7249/2026

    26 marzo 2026

    In tema di locazione finanziaria, la l. n. 124 del 2017 trova applicazione per i contratti in cui non si siano già verificati, prima della sua entrata in vigore, i presupposti della risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore (essendo, quindi, stata proposta domanda giudiziale di risoluzione ex art. 1453 c.c. o avendo il concedente dichiarato di avvalersi della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.), con la conseguenza che gli effetti risolutori dovranno essere, per tali contratti, quelli disciplinati dal comma 138 dell'art. 1 della medesima legge.

    Art. 72 fallimento · Art. 72-quater fallimento · Art. 1455 c.c. · Art. 1 Legge annuale per il mercato e la concorrenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 6581/2026

    19 marzo 2026

    Il decreto con il quale il tribunale fallimentare, ai sensi dell'art. 26 l.fall., respinge il reclamo avverso l'atto con cui il curatore ha esercitato, ex art. 72 l.fall., la facoltà di scioglimento dal contratto pendente, non ha natura decisoria, in quanto non risolve una controversia su diritti soggettivi, ma rientra tra i provvedimenti che attengono all'esercizio della funzione di controllo circa l'utilizzo, da parte del curatore, del potere di amministrazione del patrimonio del fallito; ne deriva che tale provvedimento non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., potendo, i terzi interessati, contestare nelle sedi ordinarie, anche endoconcorsuali, gli effetti che dall'attività così esercitata si pretendono far derivare.

    Art. 72 fallimento · Art. 111 cost. · Art. 26 fallimento

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art72 · fonte del testo

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