La disciplina - contenuta nell'art. 22, terzo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 - secondo cui, se la Corte di appello accoglie il ricorso del creditore avverso il decreto del tribunale che respinge l'istanza di fallimento "rimette di ufficio gli atti al tribunale per la dichiarazione di fallimento", perché sia sempre e comunque questo a pronunciare la dichiarazione di fallimento, appare, come del resto già affermato dalla Corte in relazione all'art. 101 della Costituzione, costituzionalmente legittima ed in particolare non lesiva dei principi costituzionali espressi dagli artt. 101, secondo comma, 107, terzo comma, e 111, primo comma, della Costituzione. Quanto al primo dei suddetti parametri costituzionali, che vuole i giudici soggetti soltanto alla legge, deve ribadirsi che il giudice, nel decidere, si mantiene comunque sotto l'imperio esclusivo della legge anche quando dispone, come nella specie, che egli adegui il proprio convincimento a ciò che ha deciso altra sentenza emessa nella stessa causa; mentre, riguardo al parametro espresso dall'art. 107, terzo comma, è da escludersi la configurabilità della lamentata subordinazione gerarchica del tribunale alla Corte di appello, in quanto il decreto del secondo giudice, destinato ad essere vincolativamente recepito e posto a premessa nella sentenza dichiarativa di fallimento, è pur sempre un provvedimento giurisdizionale che non costituisce, sotto alcun aspetto, espressione di un potere di supremazia gerarchica di un organo sull'altro; quanto all'art. 111, primo comma, infine, non difetta la motivazione della declaratoria di fallimento, giacché la struttura duale che il provvedimento assume nella specie, come del resto affermato dalla stessa giurisprudenza della Corte regolatrice, fa si' che la motivazione, lungi dall'essere carente, sia desunta, per espresso "iussum legis", dal contenuto del precedente provvedimento della Corte di appello. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 107, terzo comma, e 111, primo comma, Cost.). - In termini, sull'esclusione della violazione del principio costituzionale di cui all'art. 101, secondo comma, Cost., S. n. 142/1971, concernente la stessa norma impugnata, nonché S. n. 50/1970, in relazione all'art. 384 cod.proc.pen., e S. n. 241/1991, in relazione all'art. 28, secondo comma, cod.proc.pen..
Art. 22 fallimento · Art. 101 cost. · Art. 107 cost. · Art. 111 cost.