Corte costituzionale

Sentenza n. 310/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 01/07/1992 · relatore Renato Granata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma

terzo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ("legge fallimentare")

promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre 1991 dal Tribunale di

Lamezia Terme nelle procedure fallimentari a carico

dell'"Organizzazione Paradiso di Paradiso Tranquillo", ed altro

iscritta al n. 75 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale,

dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1992 il Giudice

relatore Renato Granata;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza in data 3 dicembre 1991, il Tribunale di

Lamezia Terme - reinvestito della dichiarazione di fallimento della

società di fatto tra "L'Organizzazione Paradiso", Ferdinando

Paradiso ed altri, a seguito della revoca del proprio precedente

provvedimento di rigetto dell'istanza di fallimento dei medesimi

soggetti e della conseguente remissione degli atti, da parte della

corte di appello, ai sensi dell'art. 22, co. 3, r.d. 1942 n. 267 - ha

ritenuto rilevante e non manifestamente infondata in riferimento agli

artt. 101 co. 2; 107, co. 3, e 111, co. 1, Cost. - onde ha sollevato

- questione incidentale di legittimità costituzionale del citato

art. 22 l.f. nella parte appunto in cui questo dispone che "se la

corte di appello accoglie il ricorso" (avverso il decreto del

tribunale che respinge l'istanza di fallimento) "rimette di ufficio

gli atti al tribunale per la dichiarazione di fallimento".

Secondo il giudice a quo - che non ignora, ma contesta le

conclusioni della precedente sentenza n. 142/1970, che ha dichiarato

non fondata analoga questione di legittimità del predetto art. 22

l.f. in riferimento all'art. 101 Cost. - resterebbe insuperato il

dubbio di costituzionalità della norma denunciata per contrasto,

oltreché con l'art. 101, co. 2, con gli artt. 107, co. 3, e 111 co.

1.

a) Quanto all'art. 101, co. 2, Cost., perché (anche tenendo

conto dei poteri cognitivi che parte della dottrina riconosce al

tribunale in ordine ad eventuali circostanze di fatto sopravvenute al

decreto di remissione) l'impossibilità - che resta ferma ed assoluta

per detto giudice - di rivalutare gli elementi posti a base della

decisione della corte di appello vincolerebbe il medesimo

all'adozione di una pronuncia dal contenuto precostituito (senza

possibilità di verificare la rispondenza del fatto concreto alla

fattispecie astratta prevista dalla norma e quindi con elusione del

precetto che vuole il giudice soggetto soltanto alla legge);

b) quanto all'art. 107, co. 3, Cost. poiché, nel sistema così

delineato, il tribunale sembrerebbe agire come organo gerarchicamente

subordinato alla corte di appello contro l'esigenza fondamentale che

vuole i magistrati distinti, fra loro, soltanto per funzioni;

c) quanto all'art. 111, co. 1, perché - sempre in applicazione

del meccanismo normativo censurato - il tribunale potrebbe trovarsi

nell'impossibilità di adempiere l'obbligo costituzionale della

motivazione, quando la decisione (dichiarativa del fallimento) non

sia frutto di un iter logico del medesimo giudice.

2. - Nel giudizio innanzi alla corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri per contestare, sotto ogni profilo, la

fondatezza della questione sollevata. Considerato in diritto

1. - L'art. 9 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare)

individua nel tribunale (del luogo ove l'imprenditore ha la sede

principale dell'impresa) l'organo giudiziario competente alla

dichiarazione di fallimento.

In caso di rigetto dell'istanza di fallimento, aggiunge il

successivo art. 22, co. 2, il creditore può proporre reclamo avverso

tale decisione alla corte di appello. E - ai sensi del comma terzo

dello stesso art. 22 - "se la corte accoglie il ricorso" (deve)

"rimette(re) d'ufficio gli atti al tribunale" perché sia sempre e

comunque questo a pronunciare la dichiarazione di fallimento.

2. - Proprio la legittimità di quest'ultima disposizione viene

ora rimessa in dubbio dal giudice rimettente che ne adombra un

triplice profilo di contrasto:

a) con l'art. 101, co. 2, Cost. che vuole i giudici soggetti

soltanto alla legge poiché, nel sistema così delineato, il

tribunale pronuncerebbe sentenza di fallimento "senza alcuna

possibilità di valutazione o di rivalutazione degli elementi

istruttori al fine di stabilire se, nel caso concreto, le fattispecie

delineate dalla legge fallimentare possano trovare o meno

applicazione";

b) con l'art. 107, co. 3, Cost. che esclude la possibilità di

distinguere fra loro i magistrati con altro criterio che quello delle

funzioni esercitate poiché, nella specie, il tribunale sarebbe

tenuto a dare applicazione alla decisione assunta dalla corte di

appello come se il primo organo fosse gerarchicamente subordinato al

secondo;

c) con l'art. 111, co. 1°, Cost., e con l'obbligo ivi posto di

motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali poiché, in base

al meccanismo della disposizione denunciata, il tribunale che

dichiara il fallimento "si troverebbe nell'impossibilità di

adempiere all'obbligo in questione".

3. - Effettivamente, sul piano sistematico e qualificatorio, la

ricostruzione del rapporto tra decreto della corte di appello e

sentenza del tribunale, nel paradigma della norma sub iudice, ha

impegnato non poco la dottrina. Che ha finito poi con l'attestarsi,

pur con varie sfumature argomentative, sulla duplice (alternativa)

tesi dell'assorbimento del decreto nella sentenza, ovvero della

scissione (frantumazione) del contenuto ordinario del provvedimento

dichiarativo, con attribuzione di una parte (quella cognitiva) alla

corte di appello e dell'altra (quella costitutiva) al tribunale.

Quest'ultima posizione è sostanzialmente condivisa dalla corte

regolatrice, che, con giurisprudenza pressocché consolidata,

attribuisce al decreto ex art. 22 cit. "effetti meramenti

processuali", sottolineandone l'inserzione in un "procedimento

complesso, il cui momento conclusivo è rappresentato dalla sentenza

(del tribunale) dichiarativa del fallimento".

4. - Con la già citata sentenza n. 142 del 1971, questa corte ha

peraltro già manifestato l'avviso che il problema qualificatorio

della fattispecie in esame non incide sul profilo della sua

legittimità costituzionale, trattandosi, comunque, di opzione

adottata dal legislatore nell'ambito della discrezionalità a lui

riservata, e ragionevolmente giustificata da un'esigenza di rispetto

della competenza funzionale del tribunale in tema di dichiarazione di

fallimento, anche in ragione di armonizzazione della correlata

competenza in ordine al regime della opposizione che il debitore può

proporre per ottenere la revoca di quella dichiarazione. Ed ha

escluso - sempre nella richiamata decisione - che il raccordo, come

nella specie previsto, tra la decisione del giudice di secondo grado

e quella del tribunale, quali momenti distinti della unica pronunzia

dichiarativa del fallimento, si ponga in contrasto con l'art. 101

Cost. Ciò in particolare perché "il principio dell'indipendenza del

giudice ben lungi dall'escludere la pluralità di gradi di

giurisdizione, preordinata nel sistema processuale, ai fini di

giustizia ed all'esigenza dell'esatezza delle decisioni, ne postula

anzi il coordinamento".

5. - Questa soluzione va tenuta ferma, dovendo innanzitutto

ribadirsi, con riferimento al precetto dell'art. 101 cit., che il

giudice, nel decidere, si mantiene comunque sotto l'imperio esclusivo

della legge anche quando dispone, come nella specie, che egli adegui

il proprio convincimento a ciò che ha deciso altra sentenza emessa

nella stessa causa (cfr. anche sent. n. 50/70, in relazione all'art.

384 c.p.c. e n. 241/91, in relazione all'art. 28, co. 2, c.p.p.),

essendo pacifico che l'indipendenza, garantita dalla disposizione

costituzionale, non è suscettibile di essere compromessa da atti

autoritativi aventi a loro volta natura giurisdizionale, né a motivo

dell'osservanza a questi dovuta secundum legem.

6. - Né a diversa conclusione può pervenirsi con riferimento ai

nuovi parametri, sub artt. 107, co. 3, e 111, co. 1°, in questa sede

evocati, la cui violazione va del pari esclusa. Quanto all'art. 107,

per l'assorbente considerazione che il decreto della corte di

appello, destinato ad essere vincolativamente recepito e posto a

premessa nella sentenza del tribunale dichiarativa del fallimento, è

pur sempre un provvedimento giurisdizionale e non costituisce, sotto

alcun aspetto, espressione di un potere di supremazia gerarchica di

un organo sull'altro, quale appunto escluso dalla norma in questione

a garanzia del pari "status dignitatis" dei singoli magistrati. E,

quanto all'art. 111 Cost., perché, in considerazione della struttura

duale della declaratoria di fallimento prefigurata nella disposizione

impugnata, la motivazione del sillogismo decisorio è nella specie

non già carente, bensì desunta per ricezione dal contenuto del

precedente provvedimento della corte di appello: e ciò per espresso

iussum legis.

7. - La questione sollevata è pertanto sotto ogni profilo

infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 22, terzo comma, del r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (legge

fallimentare), in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 107,

terzo comma e 111, primo comma, della Costituzione, sollevata dal

Tribunale di Lamezia Terme, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 1° luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:310 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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