Corte costituzionale

Sentenza n. 328/1999

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 20/07/1999 · relatore Annibale Marini

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 regio

decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del

concordato preventivo, della amministrazione controllata e della

liquidazione coatta amministrativa), promosso con ordinanza emessa il

27 gennaio 1998 dalla Corte d'appello di Trento nel procedimento

civile vertente tra l'Eurocatering s.r.l. e la Zanetti s.p.a.,

iscritta al n. 413 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale,

dell'anno 1998.

Visto l'atto di costituzione dell'Eurocatering s.r.l.;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 giugno 1999 il giudice relatore

Annibale Marini;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Corte d'appello di Trento, con ordinanza del 27 gennaio

1998, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 22

del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento,

del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della

liquidazione coatta amministrativa), "nella parte in cui non consente

al debitore di promuovere reclamo avverso il provvedimento del

tribunale che pur respingendo l'istanza di fallimento proposta nei

suoi confronti, abbia rigettato (o comunque non accolto) la sua

domanda di rimborso delle spese processuali e di risarcimento per

responsabilità aggravata proposta nei confronti del creditore".

Illustrata la rilevanza della questione - trattandosi nel giudizio

a quo del reclamo proposto da una società, nei cui confronti era

stata avanzata istanza di fallimento, avverso il decreto con il quale

il Tribunale, respingendo l'istanza stessa, aveva tuttavia disatteso

la richiesta di condanna del creditore istante al pagamento delle

spese giudiziali ed al risarcimento del danno ex art. 96 del codice

di procedura civile - il rimettente osserva che, secondo una ormai

consolidata giurisprudenza del giudice di legittimità, la condanna

al rimborso delle spese processuali è possibile in ogni

procedimento, pur se di natura sommaria o cautelare, e che, in

applicazione di tale principio, la Cassazione, con sentenza 20

novembre 1996, n. 10180, modificando il proprio precedente

orientamento, ha precisato che, nella procedura per la declaratoria

di fallimento, il creditore istante, in caso di rigetto della sua

istanza, può essere condannato al pagamento delle spese sostenute

dal debitore per la sua difesa.

Ammessa, dunque, la possibilità di condanna del creditore istante

al pagamento delle spese giudiziali (ed anche, conseguentemente, al

risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata), ne

discenderebbe, ad avviso del rimettente, l'illegittimità

costituzionale dell'art. 22, secondo comma, della legge fallimentare,

nella parte in cui attribuisce al creditore istante la possibilità

di reclamare avverso il provvedimento di condanna alle spese,

negandola invece al debitore, la cui domanda, di condanna al rimborso

delle spese, non sia stata accolta.

Tale limitazione risulterebbe in contrasto sia con il principio di

eguaglianza, per l'ingiustificata disparità di trattamento che essa

determinerebbe tra le parti della procedura concorsuale, sia con il

diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 Cost., in quanto priverebbe

il debitore di adeguati strumenti di difesa per il caso di non

corretta applicazione, da parte del tribunale, del principio della

soccombenza.

Ricorda infine il giudice a quo che questa Corte, con sentenza n.

127 del 1975, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale

della norma in questione nella parte in cui nega al fallito la

legittimazione a proporre reclamo avverso il provvedimento del

tribunale di rigetto dell'istanza di fallimento del socio

illimitatamente responsabile. Proprio la limitata portata di tale

pronuncia precluderebbe, tuttavia, secondo lo stesso giudice, la

possibilità di una interpretazione adeguatrice della norma

censurata, tale da estendere la legittimazione del debitore ad

ipotesi di reclamo ulteriori rispetto a quella considerata dalla

sentenza stessa.

2. - È intervenuta in giudizio la Eurocatering s.r.l., reclamante

nel giudizio a quo, che ha concluso per la declaratoria di

illegittimità costituzionale della norma denunciata.

La parte privata, richiamate le argomentazioni svolte

nell'ordinanza di rimessione, sottolinea in particolare come, secondo

la dottrina e la giurisprudenza, le domande di rimborso delle spese

giudiziali e di risarcimento del danno per responsabilità

processuale aggravata non possano essere proposte in via autonoma,

essendo esclusivamente competente a conoscerne il giudice della causa

di merito, nel corso del medesimo procedimento. Da ciò discenderebbe

- ad avviso della stessa parte privata - l'evidente illegittimità

costituzionale della norma, con riferimento ad entrambi i parametri

evocati, nella parte in cui preclude al debitore di reclamare avverso

il decreto di rigetto dell'istanza di fallimento che abbia respinto

la sua domanda di condanna al rimborso delle spese o al risarcimento

del danno per responsabilità processuale aggravata. Considerato in diritto

1. - La Corte d'appello di Trento dubita, con riferimento agli

artt. 3 e 24 della Costituzione, della legittimità costituzionale

dell'art. 22 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del

fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione

controllata e della liquidazione coatta amministrativa), e più

precisamente del secondo comma di tale articolo, nella parte in cui

non consente al debitore di reclamare avverso il decreto di rigetto

dell'istanza di fallimento avanzata nei suoi confronti, per la parte

riguardante il mancato accoglimento della domanda di condanna al

rimborso delle spese processuali ed al risarcimento del danno per

responsabilità aggravata da lui proposta nei confronti del

creditore.

2. - La questione è fondata, nei termini di seguito precisati.

3. - L'art. 22, secondo comma, della legge fallimentare dispone che

avverso il decreto di rigetto del ricorso per la dichiarazione di

fallimento "il creditore istante può, entro quindici giorni dalla

comunicazione, proporre reclamo alla corte d'appello, la quale

provvede in camera di consiglio, sentiti il creditore istante e il

debitore".

Il rimettente, con interpretazione non implausibile fondata sulla

sentenza di questa Corte n. 127 del 1975, ritiene che, atteso il

carattere tassativo della previsione legislativa, deve escludersi la

legittimazione del debitore a proporre reclamo avverso il

provvedimento negativo di cui alla norma denunciata. Provvedimento

che non appare necessariamente limitato al rigetto del ricorso per la

dichiarazione di fallimento, ma può abbracciare anche la

statuizione, conseguenziale a detto rigetto, su eventuali domande

proposte dal debitore.

Ed è appunto in relazione a tale più ampio contenuto che il

precludere al debitore la legittimazione al reclamo accordandola,

invece, al creditore viene a determinare un evidente quanto

ingiustificato squilibrio tra le parti in causa.

Il principio sancito dall'art. 3, primo comma, della Costituzione,

posto in correlazione con quello di cui all'art. 24 Cost., implica

necessariamente, come affermato da questa Corte, "la piena

uguaglianza delle parti stesse dinanzi al giudice ed impone al

legislatore di disciplinare la distribuzione di poteri, doveri ed

oneri processuali secondo criteri di pieno equilibrio" (sentenza n.

253 del 1994).

Considerazioni tutte che non possono non valere anche riguardo al

procedimento, di natura sostanzialmente contenziosa, introdotto dal

ricorso del creditore per la dichiarazione di fallimento, "essendo

indubbia la contrapposizione di posizione ed interesse tra il

creditore istante ed il debitore che resiste all'istanza di

fallimento" (Cass. 20 novembre 1996 n. 10180).

Il principio di "parità delle armi" impone, dunque, che la

legittimazione a proporre reclamo avverso il decreto di rigetto del

ricorso per la dichiarazione di fallimento sia riconosciuta al

debitore, nei cui confronti l'istanza è proposta, negli stessi

termini in cui è riconosciuta al creditore istante, con conseguente

dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma

denunciata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, secondo

comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del

fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione

controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte

in cui non attribuisce al debitore, nei cui confronti sia stato

proposto ricorso per la dichiarazione di fallimento, la

legittimazione a proporre reclamo alla corte d'appello avverso il

decreto di rigetto di tale ricorso, in relazione al mancato

accoglimento delle domande proposte dallo stesso debitore.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:328 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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