Corte costituzionale

Sentenza n. 142/1971

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/06/1971 · relatore Nicola Reale

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 22 del

r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 1 agosto 1970 dal tribunale di Massa

sull'istanza di fallimento proposta dall'Istituto nazionale della

previdenza sociale nei confronti di Lazzini Sandrino, iscritta al n.

276 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 267 del 21 ottobre 1970;

2) ordinanza emessa il 21 ottobre 1970 dal tribunale di Napoli

sull'istanza di fallimento proposta da Belli Vincenzo nei confronti di

Montano Armando, iscritta al n. 358 del registro ordinanze 1970 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 329 del 30

dicembre 1970.

Visti gli atti di costituzione dell'INPS e d'intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 18 maggio 1971 il Giudice relatore

Nicola Reale;

uditi l'avv. Antonio Giorgi, per l'INPS, ed il sostituto avvocato

generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio

dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con decreto 28 aprile 1970 il tribunale di Massa respingeva

l'istanza di fallimento proposta dall'Istituto nazionale della

previdenza sociale nei confronti di Lazzini Sandrino, affermando essere

il debitore insolvente piccolo imprenditore non soggetto a procedura

fallimentare.

Contro tale pronunzia l'Istituto nazionale della previdenza sociale

interponeva reclamo, ai sensi dell'art. 22 della legge fallimentare,

alla Corte di appello di Genova, la quale, con decreto 3 luglio 1970,

accogliendo l'istanza, rimetteva gli atti al tribunale predetto per la

pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento.

Con ordinanza emessa il 1 agosto successivo, premesso che il

debitore, successivamente al decreto della Corte d'appello, aveva

chiesto di essere nuovamente sentito onde aver modo di provare con

ulteriori mezzi la propria qualità di artigiano piccolo imprenditore,

il tribunale ha sollevato di ufficio, in riferimento all'art. 24,

secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 22, ultimo comma, della

ricordata legge fallimentare (approvata col r.d. 16 marzo 1942, n.

267).

Ritenuta la rilevanza della questione, il tribunale ha osservato

che, a seguito della pronunzia della Corte di appello, esso resterebbe

vincolato ad emanare la sentenza dichiarativa del fallimento, senza

possibilità di procedere a nuova istruzione e prendere in esame le

deduzioni del debitore, anche se volte a precisare modificazioni della

situazione di fatto, successive al procedimento di reclamo ed incidenti

sulla legalità della stessa dichiarazione di fallimento.

Da ciò il dubbio che l'art. 22, primo comma, della legge

fallimentare, in quanto escluda nella fase di rinvio davanti al

tribunale la difesa del debitore, non sia compatibile con l'art. 24,

secondo comma, della Costituzione.

In riferimento al principio della indipendenza del giudice, il

tribunale ha motivato che la norma denunziata, in contrasto col

principio della esclusività della competenza funzionale dello stesso

tribunale in ordine alla dichiarazione di fallimento, precluderebbe in

concreto la verifica delle condizioni per la pronunzia di tale

provvedimento, al quale soltanto l'ordinamento attribuisce funzioni

costitutive dello stato di fallimento. Il tribunale dovrebbe sottostare

alla decisione della Corte di appello, subendo menomazione della sua

indipendenza: tale decisione avrebbe infatti il contenuto di un ordine

di procedere alla dichiarazione di fallimento, senza peraltro

costituire giudicato sui punti di fatto e di diritto esaminati.

Costituitosi in giudizio, con deduzioni 30 ottobre 1970, l'Istituto

nazionale della previdenza sociale ha concluso, in via preliminare, per

l'inammissibilità della questione, in quanto sarebbe stata sollevata

nel corso non di "un vero e proprio giudizio contenzioso", ma di "un

procedimento che si svolge esclusivamente in camera di consiglio".

Nel merito ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata.

Non sussisterebbe, ha osservato, la violazione dell'art. 24,

secondo comma della Costituzione, posto che il debitore, la cui difesa

può subire limitazioni nell'ambito della procedura di fallimento,

avrebbe in ogni caso il potere di impugnare la sentenza del tribunale

onde ottenerne la revoca, adducendo la prova che, dopo la comparizione

in camera di consiglio davanti alla Corte d'appello, il proprio stato

di insolvenza è venuto meno.

Il fatto poi che la sentenza dichiarativa di fallimento venga

emessa, nel caso di accoglimento del reclamo, non direttamente dalla

Corte d'appello, ma ne sia demandata la pronunzia al tribunale, non

importerebbe diminuzione di difesa del debitore; al contrario

rappresenterebbe un'ulteriore misura a suo favore, dato che, in tal

guisa, non gli sarebbe sottratto un grado di giurisdizione in caso di

opposizione.

Circa il secondo profilo, la difesa dell'INPS ha contestato il

fondamento della questione, rilevando che l'art. 22 della legge

fallimentare, nella parte impugnata, non si discosterebbe

sostanzialmente dallo schema legale della ripartizione delle competenze

fra Corte di cassazione e giudice di rinvio (la cui costituzionalità

è stata affermata nella sentenza n. 50/1970 di questa Corte) o da

quello della rimessione della causa al giudice di primo grado da parte

del giudice di appello, per ragioni di giurisdizione o di competenza

(art. 353 c.p.c.) o negli altri casi indicati dall'art. 354 del codice

di procedura civile.

Al decreto sopra ricordato, obietta la difesa dell'INPS, dovrebbe

essere riconosciuta la peculiare funzione preclusiva delle

contestazioni sui presupposti della dichiarazione di fallimento

nell'ambito della fase di accertamento dello stato di insolvenza, in

quanto rimedio contro la reiterazione di istanze di fallimento, cui

facciano seguito altrettanti decreti negativi del tribunale.

Analoghe argomentazioni e conclusioni ha svolto anche l'Avvocatura

generale dello Stato, con atto di intervento depositato in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'Avvocatura ha dedotto, in particolare, che il procedimento di

reclamo, di cui all'art. 22 legge fallimentare, è informato al

rispetto della competenza funzionale del tribunale con il solo

temperamento che la decisione della Corte d'appello, vincolando il

primo giudice, elimina ogni possibilità di conflitto virtuale fra i

due organi.

Il vincolo, che da tale sistema deriva, discenderebbe dal fatto che

la dichiarazione di fallimento è configurata, nel caso in esame, come

pronunzia soggettivamente complessa, nel cui ambito alla Corte

d'appello, in sede di reclamo, spetta accertare il concorso dei

presupposti di fatto e di diritto, al tribunale dichiarare con

efficacia costitutiva il fallimento.

Tale configurazione escluderebbe, altresì, che dall'art. 22,

ultimo comma, possa derivare lesione del diritto di difesa. Questo

diritto può essere proficuamente esercitato con la comparizione del

debitore, richiesta da detta norma anche nel procedimento di reclamo,

e, esaurendosi in questo l'accertamento dei presupposti della

dichiarazione di fallimento, non sarebbero giustificate ulteriori

indagini da parte del tribunale mentre eventuali contrarie circostanze

potrebbero essere dedotte nel giudizio di opposizione.

La stessa questione è stata sollevata di ufficio anche nel corso

di un analogo procedimento fallimentare, con ordinanza 21 ottobre 1970

del tribunale di Napoli, in riferimento all'articolo 101, secondo

comma, della Costituzione.

Lo stesso tribunale ha ritenuto, inoltre, che l'art. 22 della legge

fallimentare contrasti anche con l'art. 3 della Costituzione. Nel caso

preveduto dalla detta disposizione, il tempo intercorrente fra

l'accertamento delle condizioni della dichiarazione di fallimento da

parte della Corte d'appello e la successiva emanazione della sentenza

ad opera del tribunale risulterebbe maggiore che non nell'ipotesi nella

quale, in mancanza di reclamo, l'intero procedimento si concluda

davanti allo stesso organo di primo grado. Il che importerebbe la

possibilità, maggiore ovviamente nel primo caso che non nel secondo,

che nelle more processuali si verifichino mutamenti della situazione

patrimoniale del debitore ed anche la cessazione dello stato di

insolvenza. Donde la disparità di trattamento fra situazioni

sostanzialmente parallele e differenziate soltanto da circostanze

formali inerenti alla particolare disciplina dettata dalla norma

denunziata.

Nessuna delle parti si è costituita in questo giudizio né ha

spiegato intervento l'Avvocatura generale dello Stato in rappresentanza

del Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - Le due cause, avendo ad oggetto questioni identiche o fra loro

connesse, devono essere riunite ai fini di unica decisione.

2. - Con le ordinanze dei tribunali di Massa e Napoli è sollevata

la questione di costituzionalità dell'art. 22 del r.d. 16 marzo 1942,

n. 267 (c.d. legge fallimentare), per la parte (comma terzo) in cui

dispone che se la Corte d'appello accoglie il ricorso per la

dichiarazione di fallimento in riforma della decisione contraria del

tribunale, rimette a quest'ultimo gli atti onde proceda alla

dichiarazione di fallimento. Questa norma, si assume, vincolando il

tribunale a pronunziare sentenza sulla base dei soli accertamenti e

delle valutazioni compiute dalla Corte, importerebbe menomazione della

indipendenza del giudice di primo grado nei confronti di quello di

appello, e ciò in contrasto con l'art. 101, secondo comma, della

Costituzione, per cui "i giudici sono soggetti soltanto alla legge".

Il tribunale di Massa ha, inoltre, sollevato il dubbio che la

ricordata norma della legge fallimentare contrasti anche con l'art. 24,

secondo comma, della Costituzione, in quanto, nel caso di accoglimento

del reclamo da parte della Corte d'appello, il tribunale è tenuto a

dichiarare il fallimento senza che al debitore sia data facoltà di

essere nuovamente ascoltato in camera di consiglio e di dedurre nuove

difese, anche in ordine a sopravvenute circostanze che modifichino la

situazione considerata nelle precedenti fasi processuali e nei

provvedimenti già ammessi.

In relazione all'accennata fattispecie, il tribunale di Napoli

denunzia altresì la violazione del principio di uguaglianza (art. 3

Cost.), rilevando che a causa della diversità di svolgimento e durata

della procedura fallimentare, e cioè a seconda che intervenga o meno

la fase di reclamo davanti alla Corte d'appello, risulterebbero

diverse, in concreto, e più ampie nella prima ipotesi, le possibilità

per il debitore di far valere le proprie ragioni nel corso della

procedura per la dichiarazione di fallimento.

3. - L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), parte

creditrice costituita nel presente giudizio, ha eccepito la

inammissibilità delle questioni in quanto sollevate nel corso di

procedimento in camera di consiglio e non in un procedimento

contenzioso.

L'eccezione deve, però, essere disattesa.

Non occorre prendere in esame la vasta problematica prospettata

dalla dottrina circa la natura del procedimento fallimentare e delle

sue varie fasi, posto che, come ha chiarito la giurisprudenza di questa

Corte (da ultimo con la sentenza n. 53 del 1968), il termine "giudizio"

di cui agli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e

23, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, va inteso, ai fini

dell'ammissibilità delle questioni, nel senso lato di ogni

procedimento, anche di volontaria giurisdizione, che abbia corso

davanti ad un giudice.

4. - Nel merito le questioni non sono fondate.

In riferimento all'art. 101, secondo comma, della Costituzione si

deve ritenere, infatti, che il principio della indipendenza del

giudice, ben lungi dall'escludere la pluralità di gradi di

giurisdizione, preordinata, nel sistema processuale, ai fini di

giustizia ed all'esigenza della esattezza delle decisioni, ne postula,

anzi, il coordinamento.

D'altra parte, come questa Corte ha affermato nella sentenza n. 50

del 1970 con riferimento al giudizio di rinvio a seguito di pronunzia

di cassazione, la sentenza del giudice si mantiene sotto l'imperio

della legge anche se questa dispone che il giudice formi il suo

convincimento avendo riguardo a ciò che ha deciso altra sentenza

emessa nella stessa causa.

Per analoghe ragioni deve escludersi che contrasti col menzionato

precetto costituzionale l'art. 22 della legge fallimentare nella parte

in cui prevede che la pronunzia sul fallimento risulti costituita dalla

decisione della Corte d'appello e da quella del tribunale fallimentare,

quali organi aventi funzioni giurisdizionali di diverso grado, volte

peraltro a momenti distinti della decisione: la prima in merito

all'accertamento dei fatti e delle condizioni di legge, la seconda in

ordine alla dichiarazione costitutiva dello stato di debitore fallito.

Senza che sia necessario entrare nel vivo delle critiche mosse in

sede dottrinale alla scelta legislativa, l'attribuzione al tribunale

della suddetta esclusiva funzione appare ispirata, come ha ricordato

l'Avvocatura dello Stato, al rispetto della competenza funzionale di

detto organo nella materia in esame e al proposito di armonizzare la

competenza circa la dichiarazione di fallimento con il regime

processuale della opposizione, che il debitore può proporre al fine di

ottenerne la revoca.

5. - Né sussiste contrasto dell'art. 22 della legge citata con il

principio della garanzia della difesa in giudizio (articolo 24, secondo

comma, Cost.).

Al debitore è dato svolgere deduzioni a proprio vantaggio, sia di

fatto che di ordine tecnico-giuridico, e a tal fine deve essere

disposta la sua comparizione in camera di consiglio, cosi davanti al

tribunale, in sede di esame dell'istanza di fallimento (art. 15 legge

fallimentare, nel testo risultante dalla parziale dichiarazione di

incostituzionalità di cui alla sentenza di questa Corte n. 141 del

1970), come davanti alla Corte d'appello a norma del secondo comma del

predetto art. 22.

In considerazione della speditezza e celerità della procedura,

rispondente all'interesse generale della tutela dei creditori nei

confronti dell'imprenditore insolvente, non è sembrato al legislatore

apprezzabile l'esigenza di nuove difese da parte di quest'ultimo:

difese che ovviamente non potrebbero costituire reiterazione di

deduzioni già svolte nelle precedenti sedi. Né può fondatamente

osservarsi che il debitore resti in tal modo sfornito di tutela di

fronte all'eccezionale evenienza (estranea peraltro ai giudizi di

rilevanza enunciati nelle fattispecie in oggetto) di circostanze che ne

modifichino sostanzialmente la situazione patrimoniale e ne escludano

lo stato di insolvenza.

A prescindere dall'opinione autorevolmente espressa in dottrina che

dà loro eccezionalmente rilievo anche in sede di rinvio degli atti al

tribunale, tali circostanze, infatti, possono essere addotte nel

giudizio di opposizione alla sentenza di fallimento, che può essere

promosso, ai sensi dell'art. 18, dal debitore e da qualunque

interessato e nel corso del quale, come hanno ritenuto la dottrina e la

giurisprudenza, il provvedimento della Corte d'appello non costituisce

vincolo di sorta alla piena cognizione del tribunale.

6. - Quanto all'ulteriore eventualità delineata dal tribunale di

Napoli che un diverso trattamento possa verificarsi nei confronti dei

debitori, in relazione al diverso concreto svolgersi delle procedure

fallimentari, e cioè alla maggiore o minore durata di esse, la Corte

ritiene che non sia configurabile, sul piano normativo, alcuna lesione

del principio di uguaglianza.

Non possono, infatti, avere rilievo, ai fini del giudizio di

costituzionalità, asserite divergenze riscontrabili in sede

applicativa della norma impugnata quali conseguenze eventuali e di mero

fatto di situazioni giuridiche per se stesse non suscettibili di

censura, allorché tali divergenze non siano rapportabili a fattispecie

normative incompatibili con l'ordinamento costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 22 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (cosi detta legge

fallimentare), sollevate, con le ordinanze di cui in epigrafe, in

riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 101, secondo comma,

della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale Palazzo

della Consulta, il 16 giugno 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - EZIO CRISAFULLI -

NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:142 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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