Agli oneri derivanti dagli articoli 9, 18, ((comma 3, limitatamente all'anno 2018,)) 22, ((22-bis,)) 34, 37 e 38, pari a ((21.851.194)) euro per l'anno 2018, a ((75.028.329)) euro per l'anno 2019, a ((84.477.109)) euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025 ((, a 35.327.109 euro per l'anno 2026 e a 10.327.109 euro a decorrere dall'anno 2027)), si provvede:

  • a)quanto a 5.900.000 euro per l'anno 2019 e a 5.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'interno;
  • a-bis)quanto a 4.635.000 euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;
  • b)quanto a 15.150.000 euro per l'anno 2018 e a 49.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;
  • c)((quanto a 66.194 euro per l'anno 2018)), ((a 4.978.329 euro per l'anno 2019)), a 5.327.109 euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 4 dicembre 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 4 dicembre 2018

Confronto con la versione in vigore dal 4 ottobre 2018 al 4 dicembre 2018. 14 parole tolte, 95 parole aggiunte in 3 capoversi.

Agli oneri derivanti dagli articoli 9, 18, tolto: 22, aggiunto: comma 3, limitatamente all'anno 2018, 22, 22-bis, 34, 37 e 38, pari a tolto: 15.681.423 aggiunto: 21.851.194 euro per l'anno 2018, a tolto: 57.547.109 aggiunto: 75.028.329 euro per l'anno 2019, a tolto: 59 aggiunto: 84.477.109 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025aggiunto: , a 35.327.109 euro per l'anno 2026 e a 10.327.109 euro a decorrere dall'anno tolto: 2026 aggiunto: 2027, si provvede:

aggiunto: a-bis) quanto a 4.635.000 euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

c) quanto a tolto: 531.423 aggiunto: 66.194 euro per l'anno 2018, a tolto: 2.497.109 aggiunto: 4.978.329 euro per l'anno 2019, a 5.327.109 euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2018-10-04;113~art39 · fonte del testo

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